(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 599-bis)
Il fatto
I giudici di seconde cure avevano confermato la condanna degli imputati per i reati di detenzione di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale, false dichiarazioni sulla propria identità e lesioni volontarie aggravate per come rispettivamente contestati mentre, in parziale riforma della pronunzia di primo grado ed a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p. in merito all’accoglimento dei motivi sul trattamento sanzionatorio con rinunzia agli ulteriori motivi di gravame, aveva provveduto a rideterminare le pene irrogate agli imputati.
I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
Avverso questo provvedimento proponevano ricorso per Cassazione gli imputati, a mezzo del loro difensore, deducendo vizi della motivazione in merito alla commisurazione della pena.
Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
I ricorsi proposti venivano dichiarati inammissibili dato che, in tema di “patteggiamento in appello” ex art. 599-bis c.p.p., così come introdotto dall’art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per Cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata che nel caso di specie non ricorre (Sez. 5, n. 7333/19 del 13/11/2018).
Conclusioni
Con la decisione in esame la Cassazione ribadisce il principio di diritto secondo il quale, in tema di c.d. patteggiamento in appello, è inammissibile il ricorso per Cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata motivando ciò, richiamando un precedente conforme, alla luce del fatto che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata.
E’ dunque sconsigliabile ricorrere per Cassazione in tali casi, ossia dolendosi dell’entità della misura della pena “patteggiata”, essendovi il concreto rischio che l’impugnazione proposta venga dichiarata inammissibile.
Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatto provvedimento, proprio perché fa chiarezza su tale tematica procedurale, dunque, non può che essere positivo.
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