Causalità di fatto, causalità giuridica e occasionalità necessaria: la distinzione.
Il nesso di causalità, pur di fondamentale importanza nel sistema della responsabilità civile, non trova alcuna definizione esplicita nel codice civile (Cass. civ., sez. III, 18 aprile 2019, n. 10812; Cass. civ., 29 febbraio 2016, n. 3893; Cass. civ., 13 maggio 2008, n. 11903).
La centralità del tema in esame emerge con tutta evidenza ove si consideri che attraverso la causalità, da un lato, si imputa il fatto illecito al responsabile (causalità di fatto) e, dall’altro, si selezionano tra le conseguenze pregiudizievoli consequenziali al fatto quelle che sono risarcibili (causalità giuridica).
La causalità di fatto, in talune ipotesi, può dirsi quasi in re ipsa (si pensi alla responsabilità oggettiva ed al modo in cui si intende il caso fortuito), mentre la causalità giuridica, da parte sua, ha un immediato risvolto di tipo economico.
Orbene, si è giunti per questa via ad affermare che la norma di cui all’art. 1223 c.c. regola il nesso di causalità giuridica, mentre il nesso di causalità materiale è regolato esclusivamente dai principi di cui all’art. 40 c.p. e all’art. 41 c.p., con conseguente distinzione tra causalità di fatto (contenuta nella struttura dell’illecito ed avente come referenti le predette norme penali) e causalità giuridica (contenuta nella struttura della valutazione del danno, di cui all’art. 2056 c.c. e all’art. 1223 c.c.).
A volte in luogo del nesso di causalità è richiesto un rapporto di occasionalità necessaria. Si è così precisato che, in tema di fatto illecito, con riferimento alla responsabilità dei padroni e committenti, ai fini dell’applicabilità della norma di cui all’art. 2049 c.c., non è richiesto l’accertamento del nesso di causalità tra l’opera dell’ausiliario e l’obbligo del debitore, nonché della sussistenza di un rapporto di subordinazione tra l’autore dell’illecito ed il proprio datore di lavoro e del collegamento dell’illecito stesso con le mansioni svolte dal dipendente. È infatti sufficiente, per il detto fine, un rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che l’incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l’evento dannoso, anche se il dipendente abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, purché sempre nell’ambito dell’incarico affidatogli, così da non configurare una condotta del tutto estranea al rapporto di lavoro (Cass. civ., sez. I, 14 dicembre 2018, n. 32514).
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Teorie a confronto
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che “in tema di illecito aquiliano … perché rilevi il nesso di causalità tra un antecedente e l’evento lesivo deve ricorrere la duplice condizione che si tratti di un antecedente necessario dell’evento, nel senso che questo rientri tra le conseguenze normali ed ordinarie del fatto, e che l’antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l’evento (Cass. civ., sez. III, 15 febbraio 2003, n. 2312; cfr. Cass. civ., sez. III, 17 luglio 2002, n. 10382; Cass. civ., sez. III, 4 maggio 2004, n. 8457).
Pertanto, un evento dannoso è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, “il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (cd. teoria della condicio sine qua non): ma nel contempo non è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all’interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che, nel momento in cui si produce l’evento causante, non appaiono del tutto inverosimili (cd. teoria della causalità adeguata o della regolarità causale, la quale in realtà, come è stato esattamente osservato, oltre che una teoria causale, è anche una teoria dell’imputazione del danno)” (Cass. civ., sez. III, 9 maggio 2000, n. 5913).
In base alla teoria della condicio sine qua non, or ora accennata, quando l’evento dannoso o pericoloso si ricolleghi ad una pluralità di azioni o di omissioni, contemporanee o succedutesi nel tempo, “tutte hanno ugual valore causale, senza distinzione tra cause mediate ed immediate, dirette ed indirette, precedenti e successive, dovendo a ciascuna di esse riconoscersi un’efficienza causativa del danno, se nella concatenazione degli avvenimenti abbiano determinato una situazione tale che l’evento, sebbene prodotto direttamente dalla causa avvenuta per ultima, non si sarebbe verificato. Invece, per poter attribuire il rango di efficacia esclusiva alla causa sopravvenuta, è necessario che questa, inserendosi nella successione delle cause, faccia venir meno ogni legame tra quelle remote e l’evento, in quanto si ponga fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto. Logico corollario che ne deriva è che, per escludere che una determinata causa abbia cagionato un evento, non basta affermare che questo avrebbe potuto verificarsi in assenza di essa, ma occorre dimostrare, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto, che l’evento si sarebbe effettivamente verificato anche in assenza di quell’antecedente per una causa sopravvenuta indipendente da esso, ed operante con assoluta autonomia, eccezionalità ed atipicità, sì da spezzare ogni legame con le cause antecedenti, relegandole al rango di mere occasioni” (Cass. civ., sez. III, 22 ottobre 2003, n. 15789).
La teoria in esame non può ergersi certamente quale soluzione dei problemi sulla causalità in ambito civilistico, ed anzi sono molti i correttivi che si apportano alla stessa per evitare che conduca a risultati inaccettabili (ad es. che il produttore di una pistola risponda dell’omicidio perpetrato con l’uso di tale arma).
Si sono, cioè, proposte differenti teorie in merito, quali:
1) la teoria della causalità adeguata, di origine tedesca come quella della condicio sine qua non, che fa leva, fondamentalmente, sul principio dell’id quod plerumque accidit;
2) la teoria della causalità umana secondo la quale, poiché l’uomo ha coscienza e volontà, devono a lui imputarsi i fatti dallo stesso “dominabili” (Antolisei).
Secondo la giurisprudenza di legittimità occorre tenere conto dell’evoluzione giurisprudenziale in tema d’individuazione del nesso di causalità tra inadempimento della prestazione dedotta in contratto e danno – pur con qualche non condivisibile ritorno alla “certezza morale” (Cass. civ., sez. III, 28 aprile 1994, n. 4044), o qualche esitazione tra “ragionevole certezza” e “ragionevole previsione” (Cass. civ., sez. III, 27 gennaio 1999, n. 722) e tra “certezza morale” e “ragionevole certezza” ed ancora “ragionevole probabilità” (Cass. civ., sez. III, 5 giugno 1996, n. 5264) che, in ogni caso, evidenzia l’esigenza di superamento della concezione tradizionale – dal criterio della certezza degli effetti della condotta omessa a quello della probabilità di essi e dell’idoneità della stessa a produrli ove posta in essere; criterio per il quale il rapporto causale può e deve essere riconosciuto anche quando si possa fondatamente ritenere che l’adempimento dell’obbligazione, ove correttamente e tempestivamente intervenuto, avrebbe influito sulla situazione, connessa al rapporto, del creditore della prestazione in guisa che la realizzazione dell’interesse perseguito con il contratto si sarebbe presentata in termini non necessariamente d’assoluta certezza ma anche solo di ragionevole probabilità, non essendo dato esprimere, in relazione ad un evento esterno già verificatosi, oppure ormai non più suscettibile di verificarsi, “certezze” di sorta, nemmeno di segno “morale”, ma solo semplici probabilità d’un eventuale diversa evoluzione della situazione stessa (criterio desumibile, con gli adattamenti logici resi necessari dalle diverse situazioni di fatto considerate, da Cass. civ., sez. II, 21 gennaio 2000, n. 632, Cass. civ., sez. III, 6 febbraio 1998, n. 1286, Cass. civ., sez. III, 18 aprile 1997, n. 3362, Cass. civ., sez. III, 5 giugno 1996, n. 5264, Cass. civ., sez. III, 16 novembre 1993, n. 11287, Cass. civ., sez. II, 13 dicembre 2001, n. 15759).
La fondamentale decisione n. 21619/2007 della Suprema Corte
La riferita assenza nel codice civile di una definizione del nesso di causalità e il continuo attingere dalla normativa penalistica non possono certamente dirsi un metodo di procedere soddisfacente. “In effetti, mentre ai fini della sanzione penale si imputa al reo il fatto-reato (il cui elemento materiale è appunto costituito da condotta, nesso causale ed evento naturalistico o giuridico), ai fini della responsabilità civile ciò che si imputa è il danno e non il fatto in quanto tale. E tuttavia un ‘fatto’ è pur sempre necessario perché la responsabilità sorga, giacché l’imputazione del danno presuppone l’esistenza di una delle fattispecie normative di cui agli artt. 2043 e segg. c.c., le quali tutte si risolvono nella descrizione di un nesso, che leghi storicamente un evento ad un soggetto chiamato a risponderne.
Il ‘danno’ rileva così sotto due profili diversi: come evento lesivo e come insieme di conseguenze risarcibili o evento dannoso, retto il primo dalla causalità materiale ed il secondo da quella giuridica.
Il danno oggetto dell’obbligazione risarcitoria aquiliana è quindi esclusivamente il danno conseguenza del fatto lesivo (questo inteso come condotta, nesso causale ed evento lesivo). Se sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi è un danno-conseguenza, non vi è l’obbligazione risarcitoria. Proprio in conseguenza di ciò si è consolidata nella cultura giuridica contemporanea l’idea, sviluppata soprattutto in tema di nesso causale, che esistono due momenti diversi del giudizio aquiliano: la costruzione del fatto idoneo a fondare la responsabilità (per la quale la problematica causale, detta causalità materiale o di fatto, è analoga a quella penale, artt. 40 e 41 c.p., ed il danno rileva solo come evento lesivo) e la determinazione dell’intero danno cagionato, che costituisce l’oggetto dell’obbligazione risarcitoria. A questo secondo momento va riferita la regola dell’art. 1223 c.c., per il quale il risarcimento deve comprendere le perdite che ‘siano conseguenza immediata e diretta’ del fatto lesivo (cosiddetta causalità giuridica, per cui si è dubitato che la norma attenga al nesso causale, o non piuttosto alla determinazione del quantum del risarcimento, selezionando le conseguenze dannose risarcibili)” (Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2005, n. 11609).
In questo contesto si innesta la fondamentale decisione assunta nel 2007 dalla Suprema Corte che detta validi criteri guida sul nesso di causalità nel sistema della responsabilità civile.
Il nesso causale “in sede civile, (esso) è destinato inevitabilmente a risolversi entro i (più pragmatici) confini di una dimensione ‘storica’, o, se si vuole, di politica del diritto, che, come si è da più parti osservato, di volta in volta individuerà i termini dell’astratta riconducibilità delle conseguenze dannose delle proprie azioni in capo all’agente, secondo un principio guida che potrebbe essere formulato, all’incirca, in termini di rispondenza, da parte dell’autore del fatto illecito, delle conseguenze che ‘normalmente’ discendono dal suo atto, a meno che non sia intervenuto un nuovo fatto rispetto al quale egli non ha il dovere o la possibilità di agire (la cd. teoria della regolarità causale e del novus actus interveniens). In questo modo, il nesso causale diviene la misura della relazione probabilistica concreta (e svincolata da ogni riferimento soggettivo) tra comportamento e fatto dannoso (quel comportamento e quel fatto dannoso) da ricostruirsi anche sulla base dello scopo della norma violata, mentre tutto ciò che attiene alla sfera dei doveri di avvedutezza comportamentale (o, se si vuole, di previsione e prevenzione, attesa la funzione – anche – preventiva della responsabilità civile, che si estende sino alla previsione delle conseguenze a loro volta normalmente ipotizzabili in mancanza di tale avvedutezza) andrà più propriamente ad iscriversi entro l’orbita soggettiva (la colpevolezza) dell’illecito.
Continua ad approfondire il tema della causalità giuridica e della causalità di fatto a pp. 40 ss. del “Trattato della responsabilità civile” di Giuseppe Cassano.
Trattato della responsabilità civile – Tomi I, II, III
Un’Opera suddivisa in tre Tomi che affronta la materia della responsabilità civile spaziando dai temi classici a quelli più moderni prepotentemente imposti all’attenzione dell’interprete a seguito dell’inarrestabile sviluppo delle nuove tecnologie informatiche nel corso degli ultimi anni (si pensi alla responsabilità del provider).Filo conduttore dell’argomentare della parte autorale che caratterizza il PRIMO TOMO è l’analisi degli istituti di riferimento avuto riguardo alle più importanti problematiche pratico-operative ad essi sottese e alle soluzioni offerte nelle aule di giustizia sia dalla giurisprudenza di merito, che da quella di legittimità.Ripercorrendo l’evoluzione di tali soluzioni giurisprudenziali, fino ad arrivare ai giorni nostri, si offre al Lettore una visione completa della materia e si indica la strada da seguire per orientarsi nel settore, sempre in continua evoluzione, della responsabilità civile.Il SECONDO TOMO raccoglie con ordine sistematico le più importanti pronunce giurisprudenziali in tema di risarcimento danni conseguente a responsabilità civile: da circolazione stradale; da illecito esofamiliare ed endofamiliare; dei genitori; del medico e della struttura ospedaliera; del datore di lavoro; degli istituti bancari e degli uffici postali; da illecito trattamento di dati personali; nei rapporti economici; per violazione della proprietà e del possesso; oggettiva; per violazione del diritto di autore; per violazione dei diritti del consumatore; da reato; per violazione del termine ragionevole di durata del processo; del professionista; nell’articolato e complesso mondo di “internet”; nella giurisprudenza della Corte dei Conti.Il TERZO TOMO si compone di 130 formule immediatamente personalizzabili da parte del professionista impegnato a tradurre i temi giuridici in atti giudiziari.Attraverso il formulario si ha la conversione sul piano operativo dei temi trattati nel primo Tomo e della giurisprudenza riportata nel secondo Tomo così offrendo al Lettore uno sguardo sulla materia quanto più completo possibile.Giuseppe CassanoDirettore del Dipartimento di Scienze Giuridiche di Roma e Milano della European School of Economics, ha insegnato Istituzioni di Diritto privato nell’Università LUISS di Roma. Studioso del diritto civile, con particolare riferimento ai diritti della persona e della famiglia, al diritto dei contratti, al diritto di internet e alla responsabilità civile.
Giuseppe Cassano | 2020 Maggioli Editore
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