In tema di responsabilità civile della Federazione Italiana Gioco Calcio per decesso, a causa di una malformazione cardiaca non diagnosticata, di un calciatore dilettante al quale era stato rilasciato un certificato di idoneità a praticare attività sportiva.
Cass. pen. Sez. IV, 05/06/2009, n. 38154
Fatto
OSSERVA
Con sentenza emessa in data 10/10/2005, il Tribunale in composizione monocratica di Vigevano condannava alla pena ritenuta di giustizia il **********, ritenendolo colpevole del reato di omicidio colposo (art. 589 c.p.), ascrittogli per avere omesso – nella qualità di medico specialista dell’apparato cardiovascolare, legato da rapporto di collaborazione al Centro di medicina sportiva “Nuova Decathlon” s.r.l., con sede in (OMISSIS) – di compiere, per mezzo di più approfonditi accertamenti strumentali, quale l’ecocardiogramma, la diagnosi della “cardio – miopatia ipertrofica”, di cui era affetto il quattordicenne Ri.Em., e così, per colpa professionale riferibile a negligenza e ad imperizia, provocato il decesso del predetto ragazzo, verificatosi il (OMISSIS) nel corso di una partita di calcio svoltasi tra la “U.S. Viscontini” di (OMISSIS), ove come calciatore dilettante militava, e la locale “Pro Vigevano”.
Dagli accertamenti compiuti dal giudice di primo grado emergeva quanto segue. Il ragazzo, a partire dal (OMISSIS), si era sottoposto a visite medico – sportive presso il nominato Centro di medicina dello sport, l’ultima delle quali era avvenuta il (OMISSIS).
All’esito dell’inadeguata lettura e valutazione da parte del ******** dei tracciati degli elettrocardiogrammi eseguiti in tale occasione dal Ri. a riposo e sotto sforzo, a quest’ultimo era stato rilasciato dal responsabile di quel Centro, ***********, un certificato di idoneità a praticare attività sportiva, cui era seguito il tesseramento, su richiesta del giovane calciatore, presso la “Federazione Italiana Giuoco Calcio” (********).
La morte del giovane era intervenuta improvvisamente nel corso della predetta partita di calcio e la causa di essa era stata dai periti – settori individuata nella cardio – miopatia ipertrofica, ritenuta una delle ragioni più ineludibili dell’inidoneità all’attività sportiva, la puntuale diagnosi della quale affezione sarebbe stato possibile, secondo i periti, raggiungere da parte del cardiologo ******** con l’uso, doverosamente esigibile, della media diligenza e perizia medica, conseguendone in tal caso l’impedimento, o quanto meno il ritardo, della morte improvvisa del calciatore.
La condotta del ********, connotata dai detti profili di colpa, era ritenuta, quindi, legata eziologicamente all’evento mortale, sicchè di questo evento l’imputato era dal primo giudice dichiarato responsabile penalmente, con condanna alla pena condizionalmente sospesa di mesi 4 di reclusione, nonchè, in solido con i responsabili civili “Nuova Decathlon” e “F.I.G.C.”, al risarcimento dei danni e al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva in favore delle parti civili costituite.
I responsabili civili erano ritenuti, per la parte risarcitoria, obbligati a tenere indenni i danneggiati, per il fatto illecito causato colposamente dal ********, per le seguenti ragioni.
In riferimento alla posizione della “Nuova Decathlon” s.r.l., in quanto il ******** era stato incaricato da tale Centro di medicina dello sport di valutare, sotto l’aspetto cardiologico, l’idoneità all’attività sportiva del giovane calciatore e, pertanto, del fatto illecito, dannoso per i terzi, doveva rispondere indirettamente anche il soggetto che aveva conferito l’incarico all’autore diretto del fatto, potendosi ravvisare a carico della società preponente una “culpa in vigilando”. Da tali premesse conseguiva, per il giudice di primo grado, la responsabilità indiretta della predetta società sotto il profilo extracontrattuale ex art. 2049 c.c. per il fatto del preposto, ed, in aggiunta, quella sotto il profilo contrattuale ex art. 1228 c.c., in forza dell’obbligo del debitore che si avvalga, nell’adempimento dell’obbligazione, dell’opera di terzi ausiliari, di rispondere anche dei fatti colposi di costoro.
In riferimento, poi, alla posizione della F.I.G.C., la responsabilità indiretta di essa per il fatto illecito dell’autore diretto di esso era affermata perchè, avendo deciso di avvalersi – ai fini della tutela medico – sportiva degli atleti dilettanti che intendessero accedere al tesseramento – delle prestazioni rese da medici esterni alla sua struttura societaria e, quindi, di accettare, facendola propria, la certificazione di idoneità all’attività sportiva rilasciata da essi, tale Federazione non poteva ritenersi esonerata dall’obbligo della tutela medico – sportiva, facente parte integrante del precipuo scopo del suo Statuto, ma, al contrario, doveva rispondere ex art. 2049 c.c. del fatto illecito colposo addebitabile al preposto a quella prestazione, così come ne doveva rispondere ex art. 1228 c.c., costituendo il fatto illecito dell’ausiliario, dannoso per i terzi, una fattispecie di inadempimento contrattuale, ad essa imputabile, rispetto all’obbligazione di tutela medicosportiva assunta nei confronti dell’atleta dilettante da tesserare.
Decidendo sull’appello proposto dall’imputato e dai responsabili civili, la Corte di Appello di Milano riteneva, con sentenza resa in data 13/2/2007, di confermarla integralmente. Avverso tale decisione propongono, ora, ricorso per cassazione soltanto i responsabili civili.
La “Nuova Decathlon s.r.l.” deduce i seguenti motivi:
— Violazione di legge e connesso difetto di motivazione, per avere i giudici di merito affermato la responsabilità penale del Dott. R. per colpa professionale riferita a negligenza e imperizia, senza però tenere conto che il cardiologo, neh” emettere il giudizio di idoneità specifica a praticare lo sport del calcio nei confronti del quattordicenne Ri., aveva rispettato i protocolli specialistici del settore, sicchè sarebbe erroneo addebitargli l’errore diagnostico, questo trovando giustificazione nella complessità e difficoltà della diagnosi di una patologia non conclamata.
– Difetto di motivazione, per non avere i giudici di merito tenuto conto del lungo lasso di tempo intercorso (10 mesi circa) tra la visita medica effettuata dal ******** ed il decesso del ragazzo, durante il quale è naturale che possa essere avvenuto un significativo cambiamento delle condizioni di salute del predetto durante il divenire dell’età pre – adoscenziale. Se di tale fattore si fosse tenuto conto, l’attenzione dei giudici avrebbe dovuto dirigersi, piuttosto, verso le modalità dei soccorsi prestati al giovane calciatore al momento dell’insorgenza del malore sul campo di calcio.
– Illegittimità della condanna quale responsabile civile della “Nuova Decathlon”, in quanto la società, avvalendosi dell’opera del ******** – scelto per la sua indubbia affidabilità di cardiologo – non avrebbe dovuto essere chiamata a rispondere civilmente del suo eventuale errore diagnostico, non avendo poteri di vigilanza sull’operato di un professionista che, come collaboratore della società predetta, prestava, in piena autonomia, la sua opera intellettuale su problemi tecnici di natura medico – specialistica.
La “Federazione Italiana Giuoco Calcio”, dal canto suo, deduce i seguenti motivi:
– Difetto logico della motivazione, in quanto la Federcalcio, non potendo svolgere poteri di direzione e di controllo sull’operato del personale medico che compia valutazioni tecnico – sanitarie nell’ambito di rapporti di collaborazione con i presidi sanitari, ai quali la legge demanda il compito di rilasciare certificati di idoneità sanitaria all’esercizio di attività sportiva, non avrebbe potuto essere chiamata a rispondere civilmente dei danni riferibili all’operato di terzi professionisti, che quelle valutazioni compiono in piena autonomia decisionale.
– Difetto logico di motivazione, in quanto non v’è prova che la Federcalcio abbia rilasciato una delega, ai fini del rilascio dei certificati di idoneità sanitaria, al Centro di medicina sportiva “Nuova Decathlon”, all’interno del quale prestava la sua opera professionale il ********, posto che al quel Centro si era rivolto, ai quei fini, il ragazzo aspirante al rilascio della tessera della F.I.G.C..
– Prendendo le mosse da tale circostanza, si deduce altro vizio della motivazione in relazione alla affermata responsabilità civile ex art. 2049 c.c., da ritenersi incongruamente richiamata dai giudici di merito, in quanto essa, in ipotesi, concerne la responsabilità dei padroni e dei committenti per i fatti illeciti compiuti dai loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze cui essi sono adibiti, ma, nella fattispecie, sarebbe assente il potere di direzione e vigilanza che spetterebbe al padrone delegante, ovverosia alla Federcalcio.
– Vizio della motivazione in relazione ritenuta responsabilità contrattuale ex art. 1228 c.c., in quanto, se è corretto dire che alla Federcalcio spetta il potere di ammissione al tesseramento dei calciatori, ai quali per norma statutaria deve assicurare la tutela medicosportiva, non è, invece, razionale sostenere che l’accertamento dell’idoneità fisica di un aspirante al tesseramento competa alla Federcalcio, quando per legge tale accertamento sanitario è assegnato ad altri presidi sanitari e al personale medico – sportivo ivi operante, non legati, come il cardiologo di fiducia della “Nuova Decathlon”, da alcun vincolo contrattuale alla Federcalcio.
Erronea applicazione delle norme processuali penali, in quanto la nullità della notificazione della citazione come responsabile civile della Federcalcio, derivante dalla mancata indicazione, nell’avviso di ricevimento della raccomandata, del motivo della mancata consegna del plico, avrebbe comportato la mancata partecipazione al giudizio di primo grado della Federcalcio e, per riflesso, la nullità della sentenza di primo e di secondo grado, la quale ultima avrebbe, invece, erroneamente disatteso la relativa eccezione proposta dalla Federazione in seno ai “motivi nuovi” di appello. Secondo la Federcalcio, erroneamente i giudici di secondo grado hanno inquadrato la nullità eccepita nell’ambito delle nullità “a regime intermedio”, come tale soggiacente alla disciplina della sanatoria, in quanto il riferimento al decreto di citazione del responsabile civile avanti al Tribunale e alla sua notifica avvenuta in data 28/2/2004, contenuto nella procura speciale rilasciata al difensore dal legale rappresentante della F.I.G.C. al fine di impugnare la sentenza di primo grado, non avrebbe il valore di “attestazione” della regolarità della notifica attribuitogli dai giudici dell’appello, così venendo meno la dimostrazione di implicita accettazione degli effetti dell’atto, alla quale i medesimi giudici hanno ancorato l’erroneo convincimento che, a causa di quella accettazione, sia, in ogni caso, intervenuta la sanatoria di ogni irregolarità della vocatio in ius del responsabile civile.
I ricorsi dei responsabili civili non meritano accoglimento.
Preliminarmente va trattata la doglianza relativa alla nullità, per asserita mancata notifica alla F.I.G.C., della citazione quale responsabile civile nel processo di primo grado. ***** in proposito premettere un breve excursus degli eventi.
Con decreto del 25/2/2004, il Giudice del Tribunale di Vigevano accoglieva, nella fase prodromica al dibattimento di primo grado, la richiesta delle costituite parti civili di citare quale responsabile civile la F.I.G.C. e tale decreto era notificato, a cura delle suddette parti civili, presso la sede legale in Roma di detta Federazione.
A fronte della cartolina della raccomandata, certificante la “compiuta giacenza” del plico inoltrato dagli ufficiali giudiziari per via postale il 28/2/2004, il giudice del dibattimento di primo grado, ritenuta la ritualità della citazione, dichiarava la F.I.G.C. contumace e tale, la stessa, è rimasta per tutto il dibattimento di primo grado.
Avverso la sentenza di primo grado che condannava, tra l’altro, la F.I.G.C. al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, tale Federazione depositava in data 24/2/2006 atto di appello, in calce al quale era apposta procura speciale ex art. 100 c.p.p., con la quale veniva conferita espressamente all’avv. *********************, oltre al mandato quale difensore, il potere di costituirsi in giudizio nell’interesse della F.I.G.C., “citata con decreto del Tribunale Penale monocratico di Vigevano del 25/2/2004, notificato in data 28/2/2004, quale responsabile civile nel procedimento R.G.N.R. n. 1742/01 contro il **********”.
Nell’atto di appello così proposto, non v’era alcun accenno a presunte irregolarità di carattere formale verificatesi nelle fasi antecedenti al giudizio e solo in una nota, depositata all’udienza camerale del 25/9/2006, la F.I.G.C., per mezzo del difensore, evidenziava il verificarsi di una irregolarità nella citazione, quale responsabile civile, per il primo grado di giudizio.
Solo successivamente, in data 25/1/2007, la F.I.G.C. denunciava ufficialmente con “motivi aggiunti” detta irregolarità, ma l’eccezione di nullità della vocatio in ius e di tutti gli atti conseguenti è stata rigettata dalla Corte di Appello di Milano.
La statuizione di rigetto è stata giustificata dalla Corte territoriale, rilevando che l’eccezione di nullità, rientrando nel regime delle nullità cd. intermedie, era stata sollevata in un momento di gran lunga successivo alla costituzione della F.I.G.C. nel processo di appello come parte eventuale, con la conseguenza che ogni eventuale irritualità doveva considerarsi sanata dalla prestata acquiescenza del responsabile civile agli effetti dell’atto, asseritamente nullo.
Tanto premesso, la F.I.G.C. lamenta in questa sede l’erronea applicazione del regime delle sanatorie, disciplinato dagli artt. 183 e 184 c.p.p..
Sul punto, si osserva che correttamente è stata ritenuta sanata ex art. 183 c.p.p. l’irregolarità della citazione della F.I.G.C., in quanto con l’atto di appello detta Federazione si è costituita come responsabile civile senza denunciare la irregolarità, così autorizzando la conclusione che il comportamento processuale di tale parte sia stato equivalente alla sua acquiescenza agli effetti dell’atto irregolare, estinguendo anche il potere di invalidazione ex officio del giudice.
Ciò, tanto più che, come è stato accertato in sede di merito, il legale rappresentante della Federcalcio aveva espressamente dichiarato, in seno alla procura speciale conferita al difensore per l’atto di appello, che il decreto di citazione innanzi al Tribunale era stato nei suoi confronti notificato in data 28/2/2004, in tal modo avvalorando la suesposta conclusione.
All’obiezione difensiva che, con il rilascio della procura speciale, il legale rappresentante della Federcalcio non poteva aver prestato alcuna acquiescenza all’atto viziato, non avendone avuto conoscenza, è agevole replicare, innanzitutto, come sia incomprensibile che quel soggetto possa non avere avuto conoscenza della irregolarità di un atto asseritamente non notificatogli, quando invece non è sfuggito al medesimo persino la data dell’avvenuta notifica del decreto di citazione, tant’è che l’ha indicata specificamente nella procura, rilasciata per impugnare la sentenza di primo grado; in secondo luogo, come sia, comunque, insostenibile l’indimostrata tesi che gli sia potuto sfuggire detta conoscenza, posto che, inerendo l’irregolarità alla mancata conoscenza ab origine dell’esistenza del processo relativo alla morte di un calciatore tesserato con la Federcalcio, di tale conoscenza, invece, il legale rappresentante, in quanto direttamente interessato, non poteva non avere avuto conoscenza (non foss’altro, per l’ampia risonanza che nei mezzi di informazione locali e nazionali era stata data al processo medesimo), mettendolo così nelle condizioni di decidere se intervenire o meno, nel corso del dibattimento di primo grado, per la tutela dei suoi interessi, ivi compresa l’iniziativa di paralizzare sin dall’inizio le pretese avversarie per mezzo di una tempestiva eccezione di nullità della sua vocatio in ius. Anche sotto il profilo della sanatoria ex art. 184 c.p.p., la motivazione apprestata dai giudici di merito si palesa corretta ed esente dalle censure proposte, posto che la decisione della Federcalcio di costituirsi, quale responsabile civile, con la presentazione dell’atto di appello contro la sentenza del Tribunale di Vigevano, ha comportato il suo ingresso a tutti gli effetti nel rapporto processuale, con la conseguenza che la sua comparizione, realizzatasi formalmente con la presentazione dei motivi di appello, senza che sia stato sollevato alcun rilievo sulla regolarità della citazione e della relativa notificazione, ha finito per sanare la nullità, che solo tardivamente è stata dedotta.
Nella situazione così delineata, di assenza, nel primo atto di costituzione in giudizio, di una formale dichiarazione che la comparizione in giudizio era determinata dal solo intento di far rilevare l’asserita irregolarità, è stata fatta correttamente applicazione della sanatoria anche ai sensi dell’art. 184 c.p.p., tenuto conto che l’atto, ancorchè per ipotesi viziato, ha raggiunto il suo scopo di portare in giudizio la parte privata e di metterla in condizione di parteciparvi: vale a dire, di attivare il rapporto processuale.
Nè può attribuirsi pregio alla tesi difensiva, secondo cui la comparizione della parte interessata non potrebbe comunque sanare l’atto viziato, in quanto non potrebbe essere raggiunto lo scopo che al quale la citazione era preordinata, ovverosia la partecipazione della Federcalcio al giudizio di primo grado.
Trattasi di tesi infondata, che non tiene conto che scopo dell’atto di citazione, emesso ex art. 83 c.p.p., è solo quello di consentire al terzo di partecipare al giudizio quando e nella fase da lui ritenuta più opportuna, senza che con ciò venga vulnerata l’idoneità del decreto di citazione al raggiungimento dello scopo al quale è preordinato.
La Federcalcio ha scelto, nonostante la dichiarata conoscenza che il decreto di citazione nei suoi confronti era stato “notificato in data 28/2/2004”, di non prendere parte al processo di primo grado; ha, a conclusione di esso, poi deciso di presentare impugnazione, costituendosi per il giudizio di appello, ma svolgendo doglianze di puro merito; ha, solo successivamente deciso di rilevare, con motivi aggiunti, un’asserita irregolarità della citazione al giudizio di primo grado. In conclusione, quand’anche tale irritualità integri una nullità, è pacifico che la Federcalcio ha sanato ogni e qualsivoglia vizio di nullità relativa a regime intermedio, qual è quella dedotta, e la Corte di Appello di Milano bene ha fatto a prendere atto dell’intervenuta sanatoria ex artt. 183 e 184 c.p.p. ad opera della condotta della parte interessata e, quindi, a respingere la doglianza proposta, in ogni caso, tardivamente sul punto.
Va, ora, trattata la tematica introdotta, con i primi due motivi di ricorso, dalla “Nuova Decathlon”, con la quale si censura, sia pure ai fini delle conseguenze civili che ne conseguono, l’affermazione di responsabilità del ********, contestando la coerenza logica e giuridica di detta affermazione, ritenuta viziata dall’omessa considerazione del rispetto dei protocolli specialistici da parte del cardiologo nel corso dell’accertamento delle condizioni di idoneità del giovane Ri. a praticare il giuoco del calcio, nonchè del tempo trascorso tra quell’accertamento e il malore che ne comportò il decesso.
Innanzitutto, si rileva che la Corte territoriale ha puntualmente indicato, nella sentenza impugnata, tutti gli elementi atti a dimostrare come la morte del giovane calciatore sia conseguita eziologicamente alla condotta colposa del Dott. R..
Essa, infatti, ha evidenziato che gli esami strumentali di primo livello, a cui era stato sottoposto il giovane, presentavano già una sospetta diversità tra il tracciato elettrocardiografico prima e dopo lo sforzo, che avrebbe dovuto, con l’impiego esigibile della media diligenza e perizia medica, comportare, non già la superficiale diagnosi che ha poi reso automatico il rilascio del certificato di idoneità a praticare il gioco del calcio, bensì l’effettuazione di esami di secondo livello e, tra questi, l’ecocardiogramma, dai quali sarebbe sicuramente emersa la patologia congenita del paziente e, quindi, tratta l’esatta diagnosi di “cardio – miopatia ipertrofica”, in forza della quale sarebbe stata evitata o ritardata, con ampio margine di probabilità, la morte del predetto, la quale invece, è avvenuta improvvisamente durante il rischioso cimento psico-fisico impiegato dal calciatore dilettante nella partita di pallone svoltasi il (OMISSIS) tra la “U.S. Viscontini” di (OMISSIS) e la locale “Pro Vigevano”.
In altri termini, è stato accertato dai giudici di merito che la morte improvvisa del Ri. poteva e doveva essere evitata con un diligente ed oculato comportamento professionale del ********, onde quello tenuto dal predetto, nel caso concreto, si palesava, sotto il duplice profilo della negligenza e dell’imperizia, colposo ed eziologicamente incisivo sul determinismo dell’evento mortale, avendo consentito l’automatica ammissione senza riserve del giovane all’attività sportiva agonistica, incompatibile con la sua patologia congenita ed essendo, di contro, razionalmente altamente credibile che la sua morte sarebbe stata evitata, se non avesse giocato al calcio.
A fronte di tale apparato motivazionale, appaiono di nessun pregio le obiezioni difensive che si richiamano, per negare validità a quell’apparato, al rispetto dei protocolli di medicina dello sport da parte dell’imputato, oppure al tempo trascorso tra l’effettuazione degli insufficienti esami diagnostici e l’evento morte.
Su quest’ultimo punto, è agevole e persuasiva la replica, supportata dal parere tecnico dei periti medico – legali, che, essendo la patologia congenita, l’ipotesi della sua insorgenza durante l’indicato lasso temporale fosse senz’altro da escludere.
In riferimento al primo punto, si ritiene conforme al principio della esigibilità, nell’opera professionale del medico, della media diligenza e perizia, l’iter – logico che ha condotto i giudici di merito a valutare incongruente il richiamo, a mò di giustificazione, al rispetto dei protocolli, posto che questi danno al medico un’indicazione di base sulla quale deve, tuttavia, innestarsi un comportamento che sia corretto secondo scienza e coscienza, legittimando la conclusione che, in presenza di tracciati elettrocardiografici sospetti, era doveroso ed esigibile che l’imputato approfondisse la verifica dell’integrità psico – fisica dell’atleta, per prevenire eventi nefasti che gli stessi protocolli, invocati dalla difesa, prevedono, classificando il giuoco del calcio, al cui esercizio il Ri. chiedeva di essere autorizzato, quale sport “ad alto rischio”.
Non resta che trattare l’ultimo motivo di ricorso proposto dalla “Nuova Decathlon”, quello con il quale si ribadiscono le medesime doglianze già avanzate in punto di ascrivibilità alla stessa delle conseguenze civili della condotta del ******** e dalla Corte di Appello di Milano respinte con esaustive e fondate argomentazioni.
Le doglianze riproposte si possono, in buona sintesi, condensare nella prospettazione che la natura prettamente professionale della prestazione esplicata dal ******** all’interno e con l’ausilio delle strutture tecnico – organizzative del Centro di medicina sportiva “Nuova Decathlon”, avrebbe dovuto comportare l’esclusione della responsabilità indiretta (ex art. 2049 c.c.) della società che lo aveva preposto all’incarico di valutare, quanto agli aspetti cardiologici, l’idoneità psico – fisica degli aspiranti atleti in riferimento allo sport prescelto, in quanto sprovvista di poteri di direzione e di controllo sull’opera svolta dal preposto in piena autonomia. Trattasi di tesi che trova smentita nella posizione assunta sul tema da questa Corte di legittimità, secondo la quale la responsabilità del preponente, anche ai sensi dell’art. 1228 c.c., degli eventuali danni subiti dal paziente che si rivolga ad una struttura sanitaria, sorge per il solo fatto dell’inserimento del medico in detta struttura, senza che assumano rilievo nè la continuità dell’incarico affidatogli, nè l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, bastando che il comportamento illecito del preposto sia stato agevolato o reso possibile dalle incombenze a lui demandate dall’azienda committente e che il preposto abbia svolto la sua attività sotto il controllo della prima.
A tale giurisprudenza si è correttamente conformata in sentenza la Corte territoriale, laddove ha spiegato che, sia che si voglia considerare il rapporto del ******** come collaborazione d’opera intellettuale o come rapporto collaborativo di occasionalità necessaria, resta fermo il fatto che il medesimo, per incarico ricevutone, svolgeva la sua attività presso il Centro “Nuova Decathlon s.r.l.”, leggendo e valutando i tracciati degli elettrocardiogrammi eseguiti con gli strumenti messi a disposizione dalla struttura sanitaria: la legittimazione della citazione, come responsabile civile della stessa società, trovava piena cittadinanza, pertanto, nel rapporto di committenza con il preposto, sussistente anche solo se quest’ultimo sia inserito, pur se temporaneamente od occasionalmente, nell’organizzazione aziendale della società committente ed abbia commesso il fatto, in quel contesto, per conto e sotto la vigilanza del committente. A tal proposito è corretta l’argomentazione, fatta propria dai giudici di merito, che a quel rapporto di committenza non potesse che conseguire il dovere di vigilanza sul risultato, conforme a coscienza e scienza, della attività del preposto, l’omissione di quel dovere comportando “culpa in vigilando”, ascrivibile, come è stato ascritto, ai legali rappresentanti del Centro di medicina sportiva.
La risposta finale alle obiezioni contenute nei motivi di ricorso della F.I.G.C. mirati alla esclusione della ascrivibilità a sè medesima di qualsiasi ipotesi di responsabilità civile, non può che essere la medesima, ovviamente tramite il sostegno di opportune considerazioni che si rapportano alla peculiarità del caso.
Innanzitutto, i giudici di merito hanno, nella fattispecie, individuato la fonte della legittimazione passiva della F.I.G.C. quale responsabile civile sotto il duplice profilo della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale: entrambi i profili sono stati ricondotti alla circostanza che ****** era tesserato alla Federcalcio, per la società milanese “U.S. Viscontini”, ed al momento del decesso stava disputando una partita ufficiale nell’ambito del campionato “giovanissimi”, registrato dalla F.I.G.C..
Partendo dalla premessa che la F.I.G.C. è qualificata dal suo Statuto all’art. 1, come “associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato, avente lo scopo di promuovere e disciplinare l’attività del giuoco del calcio e gli aspetti ad essa connessi”, è stato correttamente considerato che, mediante il tesseramento, l’atleta diventa parte di un vincolo contrattuale, sicchè egli e la F.I.G.C., in forza del contratto di adesione, partecipano al raggiungimento di uno scopo comune, cristallizzato proprio dallo Statuto, il quale all’art. 3, lett. e), prevede che, nell’ambito di tale scopo, vi sia anche “la tutela medico – sportiva degli atleti”.
La Federcalcio, quindi, ha l’obbligo, contrattualmente previsto, di garantire la tutela medico sportiva dei tesserati: è questo l’approdo finale di un corretto iter – logico che fa concludere ai giudici di appello che la Federcalcio è responsabile civilmente per inadempimento contrattuale dell’obbligazione assunta di tutelare, sotto l’aspetto medico – sportivo, il giovane calciatore tesserato, Ri.Em..
Tale conclusione non è inficiata dalla citazione, da parte della ricorrente, delle norme che regolamentano, a seconda della categoria di atleti, le modalità di adempimento dell’obbligazione assunta con i tesserati.
In altri termini, la disciplina che modula diversamente il controllo della idoneità psico – fisica dell’atleta a seconda che si tratti di calciatori professionisti o dilettanti, prevedendo per quest’ultima categoria di calciatori, alla quale apparteneva il Ri., solo una formale verifica indiretta dell’idoneità, tramite l’omologazione di certificazioni rese da strutture sanitarie esterne, non può essere invocata per affievolire o addirittura azzerare la qualità sostanziale del controllo, il quale, se anomalamente od insufficientemente condotto in via indiretta dalle strutture sanitarie esterne, può e deve essere verificato, in via diretta e successiva, dai medici interni alla Federcalcio, al fine essenziale di adempiere effettivamente e non solo formalmente allo scopo statutario della tutela medico – sportiva di tutti gli atleti tesserati, senza distinzione di categoria. Contrariamente ragionando, si dovrebbe giungere all’aberrante risultato, agognato dalla ricorrente, che fare propria, nel rispetto solo formale della procedura interna di omologazione, anche una certificazione errata di idoneità rilasciata da soggetto estraneo alla propria struttura costituisca comunque, per la Federcalcio, sempre il puntuale adempimento dell’obbligo nascente dal contratto di adesione concluso con l’atleta tesserando o tesserato, derivandone per la stessa un automatico esonero da ogni responsabilità per i fatti colposi addebitagli penalmente ai medici esterni alla struttura della federazione.
Invero, l’obbligo di tutelare ogni atleta – e quindi anche il calciatore dilettante, Ri.Em. – anche sotto l’aspetto medico – sportivo, rendeva doveroso ed esigibile che la verifica dell’operato superficiale e pernicioso dei medici esterni, al di là della prassi sedimentatasi sull’onda dell’appiattimento alla procedura formale di omologazione dell’operato altrui, fosse attuata nel merito, sia pure in via successiva, dalla stessa Federcalcio, avvalendosi delle proprie strutture federali.
Ne consegue che l’omessa effettuazione, per culpa in vigilando, della verifica sostanziale della idoneità psicofisica di un giovane calciatore tesserato, portatore di patologia congenita che lo poneva ad alto rischio di morte improvvisa, come è avvenuto, nel corso di un cimento agonistico, rende legittimo il riconoscimento della legittimazione passiva della F.I.G.C. a rispondere civilmente dei danni provocati per colpa professionale dal medico sportivo esterno, sull’operato erroneo del quale è, però, mancata, come è certo, ogni tipo di doverosa vigilanza anche da parte della struttura sanitaria a disposizione della Federcalcio.
Considerazioni di analogo tenore possono essere fatte con riguardo al profilo di responsabilità della F.I.G.C., riconducibile alla disciplina dell’art. 2049 c.c. la quale correttamente è stata affermata, nel caso in esame, dai giudici di merito, sul rilievo che, avendo la Federcalcio deciso di avvalersi – ai fini della tutela medico – sportiva degli atleti dilettanti che intendessero accedere al tesseramento – delle prestazioni rese da medici esterni alla sua struttura societaria e, quindi, di accettare, facendola propria, la certificazione di idoneità all’attività sportiva rilasciata da quest’ultimi, la stessa Federazione non poteva ritenersi esonerata dall’obbligo della tutela medico – sportiva, facente parte integrante del precipuo scopo del suo Statuto, ma, al contrario, doveva rispondere ex art. 2049 c.c. del fatto illecito colposo addebitabile al delegato a quella prestazione.
In proposito va aggiunto che, se è vero che la Federcalcio può, in atto, iscrivere ed ammettere all’esercizio di attività sportiva soltanto atleti dilettanti muniti di certificazione di idoneità, deve ritenersi implicita, in forza della presunzione di idoneità delle strutture sanitarie esterne, la sua volontà di delegare ad esse la realizzazione in concreto della finalità associativa della tutela medico – sportiva degli atleti dilettanti, e di far propri gli accertamenti sanitari in tal modo delegati, come del resto è testimoniato dalla procedura invalsa della formale omologazione di quegli accertamenti.
Ne deriva che, nel caso in cui, come quello in esame, gli accertamenti sanitari in tal modo delegati siano nefastamente errati, perchè negligentemente eseguiti, la prassi di implicitamente delegare a medici esterni la funzione statutaria della Federcalcio di tutelare gli atleti dilettanti sotto l’aspetto medico – sportivo, comporta la responsabilità della F.I.G.C. per il fatto illecito colposamente provocato dalla condotta negligente del medico esterno.
La ratio di tale conclusione, adottata dai giudici di merito, trova la sua giustificazione nel principio “cuius commoda eius incommoda”, cioè nell’esigenza che colui, in favore del quale viene svolta un’attività, sopporti i rischi inerenti all’esercizio di essa, e quindi risenta anche gli effetti delle eventuali conseguenze dannose.
Al rigetto dei ricorsi consegue, per legge, la condanna in solido delle società, responsabili civili ricorrenti, al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato, nonchè a rifondere alle costituite parti civili vittoriosamente resistenti, *******, ****** e Ri.Ma., quelle di assistenza e difesa sostenute in questo grado di giudizio, liquidate equitativamente nella complessiva somma di Euro 5.000,00 oltre accessori come per legge.
P.Q.M
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, nonchè a rifondere alle parti civili costituite. M.M.G., ****** e ***** le spese di questo giudizio, che liquida in Euro 5.000,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2009
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento