In tema di restituzione nel termine per proporre opposizione al decreto penale di condanna, la notifica del decreto presso il difensore d’ufficio domiciliatario, benché formalmente corretta, non è di per sé idonea ad assicurare, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, la conoscenza effettiva dell’atto

Scarica PDF Stampa
(Annullamento con rinvio)

(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 175)

Il fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova aveva rigettato l’istanza di restituzione nei termini per proporre opposizione al decreto penale di condanna emesso nei confronti dell’istante in quanto, ad avviso del giudice, costui non aveva prospettato circostanze idonee ad integrare il caso fortuito o la forma maggiore e l’aver eletto domicilio presso il difensore nominato dall’ufficio non escludeva che egli avesse avuto conoscenza effettiva e tempestiva del decreto penale reputandosi al contempo come nella fattispecie non trovasse applicazione la previsione dell’art. 162 c.p.p., comma 4-bis, in materia di assenso del domiciliatario che coincida con il difensore di ufficio atteso che tale disposizione è entrata in vigore successivamente alla commissione del reato.

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso questo provvedimento proponeva ricorso per Cassazione, per il tramite dei suoi difensori di fiducia, l’imputato che, con unico motivo, deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione per aver il Giudice per le indagini preliminari fatto una errata applicazione del principio espresso dalla Corte di cassazione per il quale, in caso di difensore di ufficio domiciliatario, si presume sino a prova contraria la mancata conoscenza dell’atto da parte dell’imputato posto che il giudice di merito aveva ritenuto di dover presumere la conoscenza del decreto penale non rinvenendo in atti la prova del contrario.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Corte di Cassazione

Il ricorso veniva reputato fondato alla stregua delle seguenti considerazioni.

Si faceva prima di tutto presente che, secondo una consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di restituzione nel termine per proporre opposizione al decreto penale di condanna, la notifica del decreto presso il difensore d’ufficio domiciliatario, benché formalmente corretta, non è di per sé idonea ad assicurare, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, la conoscenza effettiva dell’atto (Sez. 5, n. 10443 del 07/02/2019) rilevandosi contestualmente come tale principio fosse stato ribadito proprio in una fattispecie del tutto analoga a quella in considerazione atteso che, in entrambi i casi, il verbale di elezione di domicilio era stato redatto prima della novella della L. 23 giugno 2017, n. 103.

Oltre a ciò, si sottolineava come fosse stato anche precisato come gravi sull’istante un onere di allegazione, ma non di prova, in ordine alle ragioni della mancata conoscenza del provvedimento, a fronte del quale il giudice è tenuto, ai sensi dell’art. 175 c.p.p., comma 2, come modificato dalla L. 28 aprile 2014, n. 67, art. 11, a verificare che l’interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza, disponendo la restituzione nel termine anche qualora residui incertezza circa tale conoscenza mentre, viceversa, nel caso in cui l’interessato ometta di indicare le ragioni che gli abbiano impedito di acquisire tale conoscenza, non sorge l’obbligo di verifica da parte dell’autorità giudiziaria della conoscenza effettiva e la richiesta non può trovare accoglimento (Sez. 4, n. 29067 del 22/2/2017; Sez. 4, n. 3882 del 04/10/2017).

Orbene, declinando tali criteri ermeneutici rispetto al caso di specie, gli Ermellini evidenziavano come l’istante avesse assunto di non essere mai stato contattato dal difensore di ufficio e di non aver mai ricevuto comunicazione degli atti notificati presso il domicilio eletto mentre dal canto suo il giudice aveva inteso superare tali affermazioni assumendo che l’incertezza in ordine al comportamento del difensore di ufficio si sarebbe risolto in un motivo di rigetto dell’istanza anche in considerazione di un onere dell’interessato di attivarsi per avere notizie del procedimento, vale a dire procedendo ad interpretazione della disciplina che, secondo la Cassazione, disconosceva la portata innovativa delle modifiche dell’art. 175 c.p.p. recate dalla L. n. 67 del 20014.

Tal che, alla luce di quanto sin qui esposto, i giudici di piazza Cavour disponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Genova per nuovo giudizio.

Conclusioni

La sentenza in esame è assai interessante specialmente nella parte in cui, avvalendosi di un precedente conforme, viene stabilito che, in tema di restituzione nel termine per proporre opposizione al decreto penale di condanna, la notifica del decreto presso il difensore d’ufficio domiciliatario, benché formalmente corretta, non è di per sé idonea ad assicurare, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, la conoscenza effettiva dell’atto.

Va da sé dunque che non può costituire motivo di reiezione di una istanza con cui si chieda di essere restituiti in termine il fatto che il decreto penale sia stato ritualmente notificato al difensore d’ufficio non rappresentando ciò prova della conoscenza effettiva dell’atto da parte di chi chiede questa restituzione.

Inoltre, sempre come trapela sempre in questa pronuncia, una volta che l’istante abbia adempiuto al suo onere di allegazione, ma non di prova, in ordine alle ragioni della mancata conoscenza del provvedimento, il giudice è tenuto, ai sensi dell’art. 175 c.p.p., comma 2, come modificato dalla L. 28 aprile 2014, n. 67, art. 11, a verificare che l’interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza, disponendo la restituzione nel termine anche qualora residui incertezza circa tale conoscenza fermo restando però che, se l’istante non assolve a tale onere, non sorge l’obbligo di verifica da parte dell’autorità giudiziaria della conoscenza effettiva e la richiesta non può trovare accoglimento.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatta decisione, proprio perché fa chiarezza su tali tematiche procedurali, dunque, non può che essere positivo.

Volume consigliato

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento