1. La questione
La Corte di Appello di Potenza, sezione misure di prevenzione, aveva rigettato un appello presentato dal proposto e dai terzi interessati avverso il decreto del Tribunale di Potenza con il quale era stata applicata la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, nonché la confisca di prevenzione nei confronti di quest’ultimo e dei terzi interessati.
Avverso tale provvedimento era proposto ricorso per Cassazione.
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte dichiarava inammissibile il ricorso proposto poiché, quanto alla legittimazione dei terzi interessati, si rilevava come il difensore non si fosse dichiarato nell’atto di ricorso (né nella memoria depositata) “procuratore speciale” e, comunque, non avesse allegato allo stesso ricorso atto contenente una procura speciale ex art, 100 cod. proc. pen. mentre, in tema di ricorso in materia di misure di prevenzione, il terzo interessato ai fini civili non può stare in giudizio personalmente, ma solo attraverso difensore munito di procura speciale alle liti ex art. 100 cod. proc. pen. – non essendo appropriata allo scopo la procura a compiere singoli atti di cui all’art. 122 cod. proc. pen. – anche qualora la prima non contenga espresso riferimento al potere di interporre detto gravame, purché la presunzione di efficacia della procura “per un solo grado del processo”, stabilita dall’art. 100, comma terzo, cod. proc. pen., possa essere vinta dall’univoca manifestazione di volontà della parte, desumibile dalla interpretazione del mandato, di attribuire anche un siffatto potere (Sez. 6, Sentenza n. 3727 del 30/09/2015; in senso conforme: n. 44712 del 2004; n. 8942 del 2011; n. 2899 del 2013; n. 10972 del 2013; n. 21898 del 2014 rv. 260613).
3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito, sulla scorta di un consolidato orientamento nomofilattico, che, in tema di ricorso in materia di misure di prevenzione, il terzo interessato ai fini civili non può stare in giudizio personalmente, ma solo attraverso un difensore munito di procura speciale alle liti ex art. 100 cod. proc. pen..
Pertanto, quando si propone un ricorso di questo genere, occorre per il legale essere munito di procura speciale, non essendo sufficiente la sola nomina.
Il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, dunque, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il profilo giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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