L’art. 81 della L. reg. 47/1985 prevede la rateizzazione degli oneri di concessione, rateizzazione che è tuttavia subordinata alla presentazione di un’idonea fidejussione.
La parte resistente sostiene l’inesistenza di un obbligo dell’Amministrazione di procedere alla preventiva escussione della fidejussione in quanto la stessa fidejussione costituirebbe una garanzia personale prestata unicamente nell’interesse dell’Amministrazione. La garanzia sussidiaria così prestata servirebbe a scongiurare che il Comune possa irrimediabilmente perdere un’entrata di diritto pubblico, ma non alleggerirebbe la posizione del soggetto tenuto al pagamento.
A parere di questo Collegio fare proprie le argomentazioni addotte dalla parte resistente avrebbe l’effetto di relegare alla fidejussione il solo ruolo di mero presupposto per ottenere la rateizzazione, privando la stessa garanzia della reale funzione in relazione alla quale è stata prestata.
Essa, infatti, è diretta a garantire l’adempimento di un’obbligazione altrui e a permettere, comunque, al Comune di ottenere il pagamento degli oneri concessori previsti dalla Legge.
Sul punto va ricordato l’esistenza di una precedente decisione di questo Tribunale (Sez. II 09 Febbraio 2006 n.342) nella parte in cui ha previsto che …”Allorchè un amministrazione abbia ottenuto dal privato una fidejussione bancaria a semplice richiesta a garanzia del residuo importo da versare per il contributo a titolo di oneri urbanistici e, successivamente, verifichi che l’interessato ha omesso di corrispondere i ratei alle scadenze previste, è illegittima l’emanazione di un’ordinanza per il pagamento di una somma comprendente (oltre alle rate non pagate) anche le sanzioni di cui all’art.81 L.Rg. n. 61/1985; ciò in quanto sarebbe sufficiente la semplice richiesta al fideiussore, iniziativa non gravosa ne esposta a rischi di sorta) per evitare un inutile aggravamento della posizione debitoria del privato (ai sensi dell’art. 1227 comma 2 codice civile) e per conseguire tempestivamente il credito”.
Questo Collegio ritiene che l’escussione della fidejussione integri un onere del creditore che va inquadrato nell’ambito di quei comportamenti anche “attivi” che lo stesso creditore è tenuto a compiere al fine di facilitare l’adempimento della prestazione e, ciò, in considerazione di un principio di collaborazione tra le parti nella fase di esecuzione dell’obbligazione ai sensi di quanto previsto dell’art. 1375 del codice civile.
Tratto dalla sentenza numero 726 del 25 maggio 2012 pronunciata dal Tar Veneto, Venezia
Per quanto attiene il provvedimento di ingiunzione impugnato con il ricorso Rg. 1875/98 sussiste l’ulteriore profilo di illegittimità riconducibile alla violazione dei principi di cui all’art. 51 della L. n. 142/90 nella parte in cui sancisce il principio in base al quale “Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell’ente”. Va infatti ricordato come il primo provvedimento di ingiunzione al pagamento delle sanzioni di cui si tratta era stato sottoscritto dal Sindaco, e non dal Dirigente del settore di riferimento e, quindi, da un’Autorità non competente, in quanto depositaria del compimento degli atti di natura essenzialmente politica e di indirizzo.
Entrambi i ricorsi, pertanto, possono essere accolti e può pertanto essere disposto l’annullamento dei provvedimenti di ingiunzione impugnati.
L’accoglimento dei motivi dei motivi di impugnazione sopra precisati consente inoltre di assorbire le ulteriori censure rilevate da parte ricorrente.
L’esistenza di un orientamento giurisprudenziale non completamente consolidato permette di disporre la compensazione delle spese di lite e con riferimento ad entrambi i ricorsi.
Riportiamo qui di seguito il testo integrale della sentenza numero 726 del 25 maggio 2012 pronunciata dal Tar Veneto, Venezia
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