Il 1° marzo 2023 entra in vigore il nuovo Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale di Milano, che recepisce prontamente le novità introdotte dal D.Lgs 149/2022 in tema di arbitrato. Il testo è disponibile qui. (1)
Indice
1. Il nuovo Regolamento della CAM
Il nuovo Regolamento si applica a tutti i procedimenti depositati a partire dall’entrata in vigore dello stesso, indipendentemente dalla data di sottoscrizione della clausola compromissoria, salvo diverso accordo delle parti. Le novità non incidono dunque sui procedimenti pendenti, che continueranno ad essere disciplinati dal precedente Regolamento.
L’ultima volta in cui la Camera Arbitrale era intervenuta ad aggiornare il Regolamento era nel luglio del 2020, a ridosso della prima ondata della pandemia da Covid-19, introducendo il Procedimento Semplificato, con l’intento di offrire ad imprese e professionisti la possibilità di risolvere le controversie in tempi brevi e a costi ridotti di circa il 30% rispetto all’arbitrato “ordinario”.
Il nuovo Regolamento Arbitrale CAM si pone in forte continuità con il Regolamento del 2020 e conferma il Procedimento Semplificato, perfezionando la norma relativa agli atti introduttivi di cui all’art. 2, All. D, e al loro contenuto (i.e. è stato abrogato l’inciso “a pena di inammissibilità” ed è stato rivisto l’ultimo comma relativo alla memoria di replica).
Si rileva inoltre un rafforzamento dell’art. 8, 2° comma, in tema di pubblicazione dei provvedimenti degli arbitri in forma anonima, a fini scientifici. In precedenza si prendevano in considerazione solo i lodi, ora anche le ordinanze e, più in generale, i provvedimenti assunti dagli arbitri. Questa nuova disposizione incrementa le possibilità per la Camera Arbitrale di Milano di diffondere la cultura e la giurisprudenza arbitrale. Resta ferma la possibilità per le parti di opporsi alla pubblicazione, da manifestare entro 30 giorni decorrenti dal deposito del lodo.
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2. Misure cautelari o provvisorie e arbitro d’urgenza
Tuttavia il cuore della revisione del Regolamento 2023 è rappresentato dalle norme relative alle misure cautelari o provvisorie, di cui all’art. 26 del Regolamento, e all’arbitro d’urgenza, art. 44. La modifica di questi articoli è divenuta quanto mai opportuna a seguito dell’attribuzione dei poteri cautelari agli arbitri, attraverso la modifica dell’art. 818 c.p.c.
Infatti ai sensi del nuovo articolo 818 c.p.c. le parti possono, anche mediante rinvio a regolamenti arbitrali precostituiti, attribuire agli arbitri il potere di adottare misure cautelari con la convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all’instaurazione del giudizio arbitrale.
Il primo comma dell’art. 26 del Regolamento prevede che, salvo diverso accordo delle parti, gli arbitri, su domanda di parte, abbiano il potere di adottare tutti i provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, che non siano vietati da norme inderogabile applicabili al procedimento.
Questa norma era già presente nelle precedenti versioni del Regolamento ma è con la Riforma che vede l’ampliamento dell’ambito di applicazione.
Il secondo comma dell’art. 26 completa il primo, in quanto attribuisce agli arbitri il potere di adottare, su istanza di parte ricorrenti, provvedimenti inaudita altera parte, ovvero senza convocare la resistente, se dalla sua convocazione può derivare un grave pregiudizio alle ragioni dell’istante. Ai fini della tutela del contraddittorio, gli arbitri – con il provvedimento che accoglie l’istanza – dovranno fissare nei successivi dieci giorni l’udienza per la discussione delle parti e gli eventuali termini per il deposito di memorie. All’udienza o entro i successivi cinque giorni gli arbitri, con ordinanza, confermeranno modificheranno o revocheranno il provvedimento già concesso.
È stata invece abrogata, la norma relativa alle determinazioni di natura provvisoria con efficacia vincolante per le parti sul piano negoziale, che gli arbitri potevano pronunciare, su istanza di parte, anche in assenza dei poteri cautelari. Infatti, alla luce della Riforma, questa previsione ha perso la sua ragion d’essere e la scelta è stata quella di eliminarla.
Quando il Tribunale Arbitrale, in composizione monocratica o collegiale, non è ancora costituito, la parte che necessita di tutela può richiedere l’adozione di provvedimenti cautelari, oltre che al Giudice dello Stato, all’arbitro d’urgenza disciplinato dall’art. 44 del Regolamento.
Anche quest’istituto non è di nuova introduzione ma ha richiesto qualche aggiornamento in funzione dell’attribuzione dei poteri cautelari agli arbitri. Si tratta di un arbitro unico, nominato dalla Camera Arbitrale entro al più cinque giorni dal deposito dell’istanza. Se ritiene l’istanza fondata, l’arbitro, entro quindici giorni dalla ricezione degli atti, nel contraddittorio delle parti, adotta le misure cautelari, urgenti e provvisorie richieste. Anche l’arbitro d’urgenza può adottare provvedimenti inaudita altera parte, come avviene per gli arbitri che si pronunciano sui cautelari nel corso del procedimento arbitrale. Il provvedimento adottato è modificabile e revocabile dinanzi al Tribunale Arbitrale chiamato a decidere sul merito.
Ove non sia stato ancora introdotto il procedimento arbitrale e la natura del provvedimento lo richieda, la domanda di arbitrato dovrà essere depositata presso la Camera Arbitrale entro il termine perentorio di sessanta giorni dal deposito dell’istanza ovvero nel termine fissato dall’arbitro d’urgenza, non inferiore a quindici giorni.
Resta fermo infine il divieto per l’arbitro d’urgenza di assumere le funzioni di arbitro (chiamato a decidere sul merito) in alcun altro arbitrato relativo alla controversia oggetto dell’istanza.
Oltre alle modifiche fin qui descritte, sono stati in qualche caso apportati interventi minori che, alla luce della prassi applicativa, sono stati ritenuti utili.
Sono rimaste invariate le norme poste a garanzia del principio del contraddittorio tra le parti e del diritto di difesa, così come sono stati confermati il codice deontologico degli arbitrati e i Tariffari relativi alle varie declinazioni del servizio (arbitrato, arbitrato semplificato e arbitrato d’urgenza).
3. Note conclusive
Brevi note conclusive. L’attribuzione dei poteri cautelari agli arbitri è positiva per l’arbitrato in Italia, atteso che il limite prima esistente era considerato un segno di arretratezza da parte dei professionisti provenienti da altri ordinamenti, dove invece tali poteri sono da tempo riconosciuti. La Camera Arbitrale di Milano ha saputo cogliere, con coraggio, sfide e opportunità derivanti dal mutamento normativo e ben presto avrà modo di mettere alla prova le il nuovo Regolamento attraverso l’applicazione dello stesso.
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A cura di Sara Forni.
Le opinioni espresse dall’Autrice non vincolano l’istituzione a cui appartiene (Camera Arbitrale di Milano S.r.l.)
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