Inadempimento contratti: quali conseguenze ai tempi del virus?

Redazione 24/04/20

Inadempimento contratti: debitore in mora e causa non imputabile

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Si ha invalidità dell’adempimento in presenza di inesattezza della prestazione eseguita, e l’invalidità dell’adempimento comporta l’applicabilità dei rimedi contro l’inadempimento.
Infatti, una prestazione non conforme agli accordi tra le parti o, più in generale, al titolo fonte dell’obbligazione, se imputabile al comportamento del debitore, non vale come attuazione del rapporto obbligatorio perché lascia insoddisfatta, ancorché, al limite, solo parzialmente, la pretesa del creditore, il quale sarà legittimato a richiedere il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo, ex art. 1218 c.c.

La mora del debitore indica, invece, secondo una prima e approssimativa definizione, il ritardo colpevole del debitore nell’adempimento dell’obbligazione.
Inadempimento e mora, quindi, attengono alla fase, per così dire, patologica del rapporto obbligatorio, ossia allo scenario che si apre ogni qualvolta l’attuazione del programma negoziale non avvenga o avvenga in modo inesatto.
In particolare, l’inadempimento può essere totale o parziale, a seconda che la prestazione sia assente totalmente, in quanto del tutto ineseguita, ovvero, pur presente, risulti non conforme a quella dedotta in obbligazione.
L’inadempimento può atteggiarsi, poi, come definitivo o temporaneo: il primo caso ricorre quando non sia più possibile adempiere nei termini, mentre il secondo si verifica quando il debitore abbia mancato di adempiere, ma la prestazione sia ancora eseguibile, determinando la costituzione in mora del debitore stesso.
Infine, l’inadempimento può essere imputabile o non imputabile, a seconda che dipenda o meno da colpa del debitore – intesa come mancanza di diligenza – e quando sia da lui evitabile. Solo in questo caso l’inadempimento comporterà la responsabilità del debitore, il quale sarà chiamato a risarcire il danno cagionato.
Se, invece, l’inadempimento è determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore, l’obbligazione si estingue ed il debitore non è più tenuto ad adempiere (art. 1256 c.c., comma 1).
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Il conduttore sarà tenuto al pagamento di interessi?

La regola è che gli interessi moratori sono dovuti dal giorno della mora. Per le obbligazioni pecuniarie liquide che devono essere adempiute al domicilio del creditore per le quali sia previsto un termine per l’adempimento, la mora si produrrà automaticamente alla scadenza del termine previsto per l’adempimento e sempre che il creditore abbia messo il debitore nella condizione di eseguire la prestazione, senza necessità di un atto di costituzione formale.
Rispetto, invece, alle obbligazioni pecuniarie per le quali non sia previsto alcun termine per l’adempimento ovvero che, pur essendo soggette ad un termine per l’adempimento, debbano essere eseguite al domicilio del debitore, trova applicazione la disciplina sulla mora ex re, se il debito deriva da fatto illecito o se il debitore abbia dichiarato per iscritto di non voler adempiere, e quella sulla mora ex persona negli altri casi.

La giurisprudenza di legittimità ha poi chiarito che nelle obbligazioni periodiche, posto che la costituzione in mora del debitore, che riguardi non la singola rata ma faccia riferimento, nel suo contenuto, alla corretta interpretazione del titolo costitutivo dell’obbligazione, ha efficacia non solo per le rate già scadute, ne consegue che, in questa seconda ipotesi, gli interessi e l’ulteriore risarcimento ex art. 1224, comma 2, c.c. spettano dal giorno di scadenza di ciascuna rata.

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