E’, invece, estranea alla sfera di operatività dell’istituto del silenzio inadempimento l’ipotesi in cui il riconoscimento della pretesa del privato prescinda dall’intermediazione provvedimentale e sia richiesto l’ esercizio della funzione amministrativa come mero facere esecutivo di atti autoritativi già adottati .
L’obbligo di provvedere sussiste per l’Amministrazione, infatti, solo a fronte dell’istanza del privato che implichi l’adozione di un provvedimento autoritativo, e, pertanto, l’azione contro il silenzio inadempimento non è esperibile contro qualsivoglia tipologia di omissione amministrativa, restando esclusi dal suo ambito oggettivo di applicazione gli obblighi di eseguire che richiedano, per il loro assolvimento, un’attività materiale, di natura non provvedimentale.
Punti rilevanti nella pronuncia
La sentenza rileva che gli artt. 31 e 117 c.p.a. si riferiscono sempre e comunque all’attività propriamente amministrativa, anche se sprovvista di discrezionalità, non riguardando invece fattispecie adempitive collegate a mere attività materiali post-provvedimentali, le quali nulla hanno a che vedere con l’atto vincolato e/o consequenziale.
In particolare, l’azione ex artt. 31 e 117 c.p.a. non è strumento processuale esperibile per superare qualsivoglia inerzia amministrativa, e, pertanto, non è proponibile, allorquando, a fronte di una determinazione già assunta in senso favorevole all’interessato e autoesecutiva, attraverso cui l’Amministrazione abbia ormai esercitato e consumato il proprio potere, non si richieda al Giudice adìto di ordinare un’attività provvedimentale , ma gli si richieda di ordinare un facere imprecisato, se non per il fatto di essere volto a far rispettare, o addirittura a reiterare meramente, la determinazione anzidetta, a salvaguardia di una pretesa che è invece tutelabile, nei confronti di terzi privati, innanzi al Giudice ordinario.
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