Il giudice del lavoro non può essere chiamato a valutare preventivamente la causa dell’eventuale licenziamento per fatti addebitabili al lavoratore. Lo ha precisato la Corte di Cassazione nella sentenza 30 giugno 2014, n. 14756, respingendo l’istanza di parte datoriale.
La Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità dell’azione giudiziaria proposta dal datore di lavoro ai fini dell’accertamento del comportamento illecito dei dipendenti, ritenuto di una gravità tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario e, quindi, da giustificarne il licenziamento.
Nella fattispecie è stato precisato che il ricorso all’azione giudiziaria non può essere preventivo e diretto a giustificare l’estinzione del rapporto lavorativo, mentre risulta ammissibile l’azione di mero accertamento della legittimità di un licenziamento, già intimato, proposta dal datore di lavoro.
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