Nel caso di opposizione a decreto penale di condanna, con contestuale richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, cosa comporta l’inammissibilità di tale istanza.
(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 464-septies)
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Indice
1. La questione
Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lecce revocava la sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 464 octies c.p.p. disposta a seguito di opposizione a decreto penale di condanna in relazione al reato di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 187, comma 8, per la reiterata violazione delle prescrizioni imposte per lo svolgimento della messa alla prova, e aveva dichiarato esecutivo il decreto penale opposto, mandando alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Ciò posto, avverso questo provvedimento il difensore dell’accusato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione della legge ed in specie dell’art. 464 septies c.p.p., sostenendosi che il Gip, dopo l’esito negativo della messa alla prova cui l’imputato era stato ammesso a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, anziché disporre il prosieguo del giudizio come previsto dall’art. 464 c.p.p., comma 2 septies, aveva confermato il decreto penale opposto.
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il ricorso summenzionato fondato.
In particolare, gli Ermellini – dopo avere fatto presente che invero l’art. 464-septies c.p.p., comma 2, dispone che “2. In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il processo riprenda il suo corso”. Inoltre l’art. 464-octies c.p.p., commi 1, 2, 3 e 4 stabilisce: “1. La revoca dell’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta anche d’ufficio dal giudice con ordinanza. 2. Al fine di cui al comma 1 del presente articolo il giudice fissa l’udienza ai sensi dell’art. 127 per la valutazione dei presupposti della revoca, dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima. 3. L’ordinanza di revoca è ricorribile per cassazione per violazione di legge. 4. Quando l’ordinanza di revoca è divenuta definitiva, il procedimento riprende il suo corso dal momento in cui era rimasto sospeso e cessa l’esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi imposti” e che, pertanto, all’esito della prova negativa, in conformità alla previsione di cui ai citati articoli, il giudice era tenuto a disporre, con ordinanza, la prosecuzione del processo che quindi deve riprendere dal momento della disposta sospensione – postulavano che, nell’ipotesi di opposizione al decreto penale di condanna (cfr. sull’argomento Sez. 4, n. 28136 del 16/09/2020, Rv. 280068 in cui si è precisato che, nel caso di opposizione a decreto penale di condanna, con contestuale richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, l’inammissibilità di tale istanza non influisce sull’opposizione stessa al decreto penale che rimane valida ed efficace), il Giudice per le indagini preliminari, anziché dichiarare l’esecutività del decreto penale di condanna, avrebbe dovuto emettere, a carico dell’imputato, decreto di giudizio immediato, siccome previsto dall’art. 464 c.p.p..
L’ordinanza, con cui era stata disposta l’esecutività del decreto penale di condanna, di conseguenza, era annullata con conseguente restituzione degli atti al Tribunale di Lecce per l’ulteriore corso.
3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito cosa comporta, nel caso di opposizione a decreto penale di condanna, con contestuale richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, l’inammissibilità di tale istanza.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che, nel caso di opposizione a decreto penale di condanna, con contestuale richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, l’inammissibilità di tale istanza non influisce sull’opposizione stessa al decreto penale che rimane valida ed efficace e da ciò se ne fa conseguire, come ulteriore conseguenza, che, in tale caso, il Giudice per le indagini preliminari, anziché dichiarare l’esecutività del decreto penale di condanna (come avvenuto nel caso di specie), deve emettere, a carico dell’imputato, decreto di giudizio immediato, siccome previsto dall’art. 464 c.p.p..
Ove, quindi, si verifichi una situazione di questo genere, ben si potrà impugnare un siffatto provvedimento nei modi e nelle forme previste dal codice di procedura penale.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere che positivo.
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