Biancamaria Consales
Così ha deciso la seconda sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, pronunciandosi con sentenza n. 18058 depositata il 25 luglio 2013.
Nella fattispecie, il ricorrente aveva chiesto, con ricorso ex art. 700 c.p.c., al Tribunale di Tivoli di ordinare all’ex compagna il rilascio dell’immobile di sua proprietà, nel quale egli aveva vissuto con la convenuta nel corso di una relazione sentimentale durata quattro anni da cui era nato un bambino, riconosciuto da entrambi i genitori.
In particolare, il ricorrente, a sostegno della domanda, deduceva che, a seguito di contrasti insorti, la donna aveva finito per negare all’istante qualunque contatto con il minore, cambiando la serratura della porta di casa ed impedendogli, in tal modo, l’ingresso.
Tuttavia il giudice adito aveva rigettato la domanda ex art. 700 c.p.c. di rilascio dell’immobile, precisando che il ricorrente avrebbe potuto far valere le proprie ragioni nel giudizio pendente tra le parti e che la decisione era comunque connessa a quella del Tribunale per i minorenni in ordine all’assegnazione della casa familiare ai sensi dell’art. 155-quater del codice civile.
Il ricorso per cassazione, proposto dal ricorrente per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale, resa in sede di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., è stato ritenuto inammissibile, in quanto “secondo la costante giurisprudenza di questa Corte – hanno affermato gli Ermellini – il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., è ammesso soltanto contro provvedimenti connotati dagli indefettibili caratteri della definitività e della decisorietà, nel senso che siano in grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale, con la conseguenza che esso non è proponibile avverso l’ordinanza adottata dal Tribunale in sede di reclamo contro un provvedimento di natura cautelare, difettando del requisito di definitività……In applicazione di tale principio, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile essendo stato proposto avverso l’ordinanza resa nel procedimento di reclamo, a seguito del provvedimento ante causam di rigetto del ricorso cautelare”.
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