Inammissibilità della domanda per frazionamento del credito nel condominio (Trib. Napoli, n. 10357/2012)

Nel caso di specie è stata proposta opposizione a decreto ingiuntivo anche in relazione al frazionamento, in due diversi decreti ingiuntivi, del credito ventilato.

Il Tribunale nell’accogliere l’opposizione, seguendo interpretazione fornita dall’opponente, ha, quindi, valutato che nel caso de quo si sia configurata una ipotesi di inammissibilità e/o improcedibilità della domanda per frazionamento del credito.

Nella sentenza in commento si legge, infatti, che la condotta del creditore che proceda a frazionare il proprio credito – avanzando diverse domande giudiziali volte ad ottenere la condanna del debitore al pagamento di quanto dovutogli – costituisce una condotta contraria ai canoni di buona fede e di correttezza”.

Sul punto la nota sentenza della Cassazione (SS.UU. 23726/2007) ha stabilito che il frazionamento di un credito unitario (contestuale o sequenziale) in plurimi giudizi è contrario alla regola generale di correttezza e buona fede, in relazione al dovere inderogabile di solidarietà di cui all’art. 2 della Costituzione, e si risolve in abuso del processo, ostativo all’esame della domanda.

Pertanto, non è consentita al creditore la parcellizzazione in plurime e distinte domande dell’azione giudiziaria per l’adempimento di una obbligazione pecuniaria.

In pratica la Suprema Corte, nel caso esaminato, ha statuito che la ricorrente aveva abusato degli strumenti processuali esistenti “ben potendo essa chiedere un solo decreto ingiuntivo per la totalità del preteso credito”  e tale condotta integra la “malafede processualeravvisata  proprio nel frazionamento del credito operato” che  porta “a violare … il generale dovere di correttezza e buona fede”, poichè la disar­ticolazione, da parte del creditore, dell’unità sostan­ziale del rapporto (sia pur nella fase patologica della coazione all’adempimento), in quanto attuata nel processo e tramite il processo, si risolve automaticamente anche in abuso dello stesso.”.

Ed ancora il Supremo Collegio ha precisato che  la parcellizzazione giudiziale del credito non è in linea con il precetto in­derogabile … del processo giu­sto.”.

La Cassazione SS. UU. 23726/2007 ha statuito, infatti, che “a maggior ragione deve ora riconoscersi che un siffatto originario equilibrio del rapporto obbligatorio, in coerenza a quel principio, debba essere mantenuto fermo in ogni successiva fase, anche giudiziale, dello stesso (cfr. Sez. IIIA n. 13345/06) e non possa quindi essere alterato, ad ini­ziativa del creditore, in danno del debitore. Il che, però, è quanto, appunto, accadrebbe in caso di consentita parcellizzazione giudiziale dell’adempimento del credito. Della quale non può escludersi la incidenza, in senso pregiudizievole, o comunque peggiorativo, sulla posizione del debitore: … sia per il profilo dell’aggravio di spese e dell’onere di molteplici opposizioni (per evitare la formazione di un giudicato pregiudizievole) cui il debitore dovrebbe sottostare, a fronte della moltiplicazione di (contestuali) iniziative giudizia­rie, come nel caso dei processi a quibus. Non rilevando in contrario che il frazionamento del credito, come in precedenza affermato, possa rispondere ad un interesse non necessariamente emulativo del creditore … poiché … è decisivo il rilievo che resterebbe comunque lesiva del principio di buona fede, nel senso sopra precisato, la scissione del contenuto della obbligazione operata dal creditore, per esclusiva propria utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del suo debitore.” …“Oltre a violare, per quanto sin qui detto, il generale dovere di correttezza e buona fede, la disar­ticolazione, da parte del creditore, dell’unità sostan­ziale del rapporto (sia pur nella fase patologica della coazione all’adempimento), in quanto attuata nel processo e tramite il processo, si risolve automaticamente anche in abuso dello stesso. Risultando già per ciò solo la parcellizzazione giudiziale del credito non in linea con il precetto in­derogabile (cui l’interpretazione della normativa processuale deve viceversa uniformarsi) del processo giu­sto. Ulteriore vulnus al quale deriverebbe, all’evidenza, dalla formazione di giudicati (praticamente) contraddittori cui potrebbe dar luogo la plura­lità di iniziative giudiziarie collegate allo stesso rapporto.” … “per cui è contra­ria alla regola generale di correttezza e buona fede, in relazione al dovere inderogabile di solidarietà di cui all’art. 2 Costituzione, e si risolve in abuso del processo (ostativo all’esame della domanda), il frazionamento giudiziale (contestuale o sequenziale) ….”.

La successiva giurisprudenza di legittimità ha poi riconfermato tale impostazione precisando (Cass. 13761/2008) anche che: “Con una recente decisione (SS.UU., n. 23726 del 2007) è stato affermato il principio secondo cui è contraria alla regola generale della buona fede, in relazione al dovere inderogabile di solidarietà di cui all’art. 2 Cost. e si risolve in un abuso del processo (ostativo all’esame della domanda) il frazionamento giudiziale, contestuale (o sequenziale) del credito …”.

Ed ancora successivamente la Suprema Corte (Cass. n. 15476/2008) ha, per gli stessi motivi, nuovamente rigettato, dichiarando  improponibili, le domande giudiziali aventi ad oggetto una frazione del credito.

Tale orientamento è stato costantemente seguito anche dalla giurisprudenza di merito (cfr. sentenza n. 10678/2009 del Tribunale di Napoli, VIII sez. civile, Dott. Del Giudice, che ha censurato questo comportamento rilevando che “l’eccezione di inammissibilità della domanda fondata sulla pronuncia Cass., sez. un., 15-11-2007, n. 23726 secondo cui non è consentito al creditore … di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo in quanto tale scissione del contenuto dell’obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l’esecuzione del contratto ma anche nell’eventuale fase dell’azione giudiziale per ottenere l’adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l’ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale. Ebbene, dalla pronuncia della Suprema Corte sembra ricavarsi il principio generale secondo cui quando il creditore agisce in giudizio deve domandare l’adempimento di tutte le prestazioni maturate fino ad allora, derivanti dal medesimo titolo. ed ancora “si è verificato il frazionamento stigmatizzato dalla Suprema Corte. Quanto alle conseguenze dello stesso, deve farsi applicazione di quanto precisato da Cass. Sez. III, 11-06-2008, n. 15476” ed ha provveduto dichiarando inammissibile la domanda proposta”.

Ed ancora il Tribunale di Napoli (sentenza n. 6252/2010 emessa dal Dott. Michele Magliulo – X sezione civile – nella causa recante R.G. n. 48148/2007 in data 27.5.2010 e depositata in cancelleria il 28.5.2010) ha riconfermato tale indirizzo (la disarticolazione, da parte del creditore dell’unità sostanziale del rapporto (sia pur nella fase patologica della coazione all’adempimento), in quanto attuata nel processo e tramite il processo, si risolve automaticamente anche in abuso dello stesso“.  La decisione delle Sezioni Unite, peraltro, é confortata dalla successiva giurisprudenza della stessa Corte regolatrice nelle sentenze del 27.1.2010 n. 1706; del 20.11.2009 n. 24539, del 3.12.2008 n. 28719 e  dell’11.6.2008 n. 15746. In particolare, nella suindicata recentissima decisione la Cassazione ha ribadito che “non é consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di  adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto dell’obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva  utilità con unilaterale modificazione peggiorativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l’esecuzione del contratto ma anche nell’eventuale fase dell’azione giudiziale per ottenere l’adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l’ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale. In conseguenza del suddetto principio, pertanto, tutte le domande giudiziali aventi ad oggetto una frazione di un unico credito sono da dichiararsi improponibili “; ed ancora “anche nelle fattispecie sottoposte all’esame della Corte, infatti, era stata disattesa l’eccezione sollevata da parte istante che non si trattava di un unico credito ma di crediti distinti e diversi per ciascuna fattura posta a base dei vari ricorsi monitori. In, effetti, come rilevato anche da dottrina autorevole, il concetto di frazionamento del credito va ricollegato ad una situazione debitoria unitariamente concepita perché derivante da un unico rapporto”, e riguarda, quindi, anche prestazioni che costituiscono l’oggetto di pretese creditorie connesse o funzionalmente collegate dall’unitarietà della fonte. Appare evidente, del resto, che, anche in questi casi, si realizza una disarticolazione dell’unità sostanziale del rapporto obbligatorio, per cui la pluralità di iniziative giudiziarie, violando i principi di buona fede e correttezza, realizza, allo stesso modo, quell’abuso del processo sanzionato dalla Corte. Nella specie, vi é stata la presentazione di due ricorsi, a poca distanza  l’uno dall’altro, concernenti … crediti inerenti allo stesso rapporto, già maturati all’epoca della presentazione del primo di tali ricorsi, senza che vi fosse alcun motivo che giustificasse la presentazione separata e distinta di essi. … Con la conseguenza che va dichiarata la improponibilità della domanda laddove, come nel caso concreto le azioni siano state esercitate, contestualmente, per crediti scaduti derivanti tutti da analoghe prestazioni eseguite tra le stesse parti in attuazione di un unico rapporto Anche nella fattispecie, perciò il frazionamento operato dall’istante realizza un abuso del processo, risultando contrario ai principi di buona fede e di correttezza nello svolgimento del rapporto. Di qui la necessità di revocare il decreto ingiuntivo opposto. … P. Q. M. Il Tribunale definitivamente pronunziando, cosi provvede: a) accoglie l’opposizione e per l’effetto revoca il decreto ingiuntivo, dichiarando la improponibilità della domanda per le ragioni sopra indicate …”.

Nel caso de quo per un unico debito, l’unico presunto creditore ha azionato due procedure contro il medesimo opponente, laddove poteva procedere con una unica azione (cfr., sul punto, i precedenti del Tribunale di Torino, VIII sezione civile: procedura R.G. n. 35629/09, Dott.ssa Rossi, ordinanza depositata in cancelleria il 3.2.2010, e procedura R.G. n. 633/10, Dott.ssa Marongiu, ordinanza del Tribunale di Torino depositata il 10.2.2010).

E nella sentenza in esame il giudicante ha, quindi, rimarcato che la fattispecie era “relativa ad un credito illegittimamente ed abusivamente frazionato”.

Il giudicante adìto su tali basi ha concluso statuendo che “pertanto l’avvenuta parcellizzazione del credito con disarticolazione dell’unitario rapporto sostanziale, appare necessariamente frutto di una scelta non diretta a tutelare alcun diritto del creditore, bensì soltanto a danneggiare la posizione del debitore, risolvendosi non solo in una lesione del generale dovere di correttezza e buona fede, ma anche in un abusivo strumento processuale”.

 

 Avv. Ghigo Giuseppe Ciaccia

Sentenza collegata

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