Inapplicabilità ai ciclisti alla guida in stato di ebbrezza della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente

Scarica PDF Stampa
La sentenza che si commenta ed il cui testo, per esteso, è in allegato appare particolarmente interessante perché attiene ad un caso abbastanza inconsueto di guida in stato di ebbrezza.
Nella fattispecie, infatti, l’accusa è stata contestata ad una persona che si trovava alla guida di una bicicletta, e che è stata coinvolta in un sinistro stradale.
Due sono i profili di specifico interesse che emergono dal provvedimento in commento.
Il primo di questi aspetti, probabilmente il più ovvio, ma, indubbiamente, meno usuale nella pratica forense, concerne l’applicabilità dell’art. 186 Cds anche ad una ipotesi di conduzione di un veicolo per il quale non sia richiesta una specifica autorizzazione amministrativa.
Vale a dire che non può, certo, sfuggire alla previsione dell’art. 186 CdS, il caso in cui la persona, che versi in stato di alterazione psico-fisica per eccessiva ingestione di sostanze alcoliche, si trovi – come nel caso che ci occupa – in sella ad una bicicletta.
Non pare, infatti, necessario spendere troppe parola per giustificare una simile scelta.
Il tenore letterale del comma 1° dell’art. 186 CdS, non a caso, (sia nella fase che in quella post decreto ******* del 2007) è categorico nel descrivere e prevedere che “Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato…..”.
Ergo, la guida presuppone un comportamento che si sostanzia nel “condurre un veicolo regolandone la direzione e la velocità” (************. Italiano, *******, pg. 1103 vol. I).
In siffatta categoria comportamentale, dunque, deve essere ricompresa anche la guida di un velocipede privo di motore e spinto solo dalla forza dell’uomo, con le evidenti conseguenze che ne derivano, perché il citato mezzo di locomozione è idoneo, a tutti gli effetti, ad essere regolamentato dal codice della strada al pari di altri veicoli di diversa natura, ai sensi dell’art. 182 CdS[1] .
Il secondo aspetto, che rileva sul piano del diritto, attiene alla scelta del giudice di prime cure di escludere “che in caso di guida in stato di ebbrezza di una bicicletta (veicolo per la cui guida non è prevista patente alcuna) non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida”.
Si tratta di un indirizzo che presuppone un’interpretazione di strettissima legalità della norma vigente e che, per quanto può apparire corretto sul teorico piano di una ermeneutica di carattere logico, tradisce, in realtà, il vero senso filologico del testo normativo.
Va, infatti, osservato che l’art. 186 CdS, testualmente, prevede la sanzione amministrativa della sospensione della patente in maniera del tutto indiscriminata, cioè senza che vi sia un vincolo di ancoraggio diretto tra violazione commessa ed ascritta e tipologia della patente di guida.
Se, infatti, una persona viene trovata in sella ad una motocicletta in stato di ebbrezza, gli verrà ritirata la patente di cui è in possesso effettivo, cioè costui non potrà condurre non solo la moto, ma anche qualsiasi altro veicolo (automobile, autocarro etc.) che egli sia abilitato a guidare.
Quanto sopra sta a significare, che al soggetto, il quale si renda responsabile della violazione dell’art. 186 CdS, la legge prevede la sospensione della patente sic et simpliciter (o tout court che dir si voglia), senza che vi sia la previsione di una individualizzazione della sanzione amministrativa o degli effetti specifici della stessa in relazione al fatto nella sua concretezza (non è, quindi, sospesa la patente che serve a guidare quello specifico veicolo).
Ad ulteriore chiarimento – onde evitare equivoci – va detto che la legge codicistica non dice, affatto, che, in relazione alla violazione dell’art. 186 (o 187) Cds, debba essere sospesa la sola patente abilitativa la conduzione del tipo di veicolo guidato all’atto dell’infrazione; la norma parla genericamente di patente, sicchè la sanzione amministrativa in parola non può non avere un carattere di coinvolgimento globale che investe l’autorizzazione a condurre un veicolo nella sua interezza.
Deve, pertanto, essere inibita qualsiasi forma di guida, per un preciso lasso di tempo al soggetto che abbia violato una delle disposizioni in questione.
Va detto, ad abundantiam, inoltre, che l’applicazione da parte del giudice della sanzione in esame non ha carattere discrezionale, in quanto il testo legislativo configura un automatismo rispetto alla sanzione principale (“All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da…”).
Consegue, dunque, che – a personale parere di chi scrive – l’argomento usato in sentenza per ricusare l’applicazione della sanzione amministrativa, il quale risulta di chiara e spiccata configurazione logica e che riposa sull’osservazione che per condurre una bicicletta non è necessario possedere alcun tipo di patente, appare certamente corretto sul piano di un giudizio informato al criterio dell’equità, ma tale non pare riguardo ad una valutazione di puro diritto.
Il ragionamento trasfuso in sentenza dal giudice monocratico si fonda, però, su di un equivoco interpretativo dato dalla gnoseologica circostanza del libero uso della bicicletta da parte di chiunque, ad ogni età e senza vincoli autorizzativi di legge.
In realtà, chi scrive ritiene che nel silenzio (o lacuna normativa dell’improvvido legislatore) della norma in ordine al veicolo che sia oggetto della guida in stato di ebbrezza (giacchè l’art. 186 CdS non fa menzione di specifici veicoli, tutti i veicoli nessuno escluso devono essere ricompresi nella previsione precettale), laddove la persona che conduce la bicicletta sia soggetto munito di una patente di guida, egli debba essere assoggettato anche alla sanzione amministrativa.
La violazione in parola, infatti, sotto il profilo della pura condotta ha natura squisitamente oggettiva, non presentando il tipo di veicolo che si conduce (ciclo, auto o moto) alcuna differenza preliminarmente naturalistica (essendo tutti mezzi di locomozione regolati dal codice) e posto che la differenza fra gli stessi può essere apprezzata solamente sul successivo piano quantitativo della potenzialità degli effetti lesivi che la guida in stato di alterazione può provocare.
La fonte della responsabilità della persona, la condotta di guida, dunque non può essere frammentata e ridotta solo agli effetti penali, con esclusione di altre conseguenze sanzionatorie.
Reputo, quindi, che la sentenza in oggetto – anche per l’assenza di una motivazione più analitica – non possa apparire convincente e che, una corretta interpretazione della disposizione codicistica, in ipotesi di conduzione in stato di ebbrezza da alcool o stupefacenti, di un veicolo per il quale non sia richiesta la formale patente non possa, comunque, prescindere dall’indagine in ordine al possesso da parte del conducente dell’autorizzazione.
L’applicazione della misura amministrativa a parere di chi scrive, auspicabilmente contenuta nei limiti minimi edittali, appare soluzione corretta, a fronte di una violazione che, per la sua natura di reato di evento con profili di potenziale evolutivo pericolo (di sinistri e conseguenze luttuose), presenta connotati di indubbia gravità.
Non credo, infatti, che si possa banalizzare la guida di una bicicletta, se è vero che anche alla guida di un simile mezzo si può morire o si possono provocare sinistri con conseguenze a carico di terzi.
 
Rimini, lì   9 Settembre 2007
*******************
————————————————————————————-
 
Inapplicabilità ai ciclisti (alla guida in stato di ebbrezza) della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente – Non conferenza – Presupposti per l’integrazione della fattispecie imputata e per la condanna penale – Sussistenza – Rif.Leg. art. 186 DLgs 285/92; L. 284/03;
 
 
 
 
Sentenza n. 1752/07
 
Pronunziata il 13.06.2007
 
Motivazione depositata il 21.06.2007
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
TRIBUNALE DI BOLOGNA
 
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
 
Il Giudice ************************
 
all’udienza dibattimentale del 13 GIU 2007 ha pronunciato
 
e pubblicato mediante lettura del dispositivo
 
la seguente
 
 
S E N T E N Z A
 
SENTENZA DIBATTIMENTALE
 
nei confronti di:
 
XX nato il (omissis)/1963 in Algeria
 
– contumace –
 
 
I M P U T A T O
 
del reato p. e. p. dall’art. 186, 1° comma, 2° comma e 4° comma bis D.Lvo nr. 285/92 COME MODIFICATO DALLA L. 284/03, conduceva il velocipede marca *********, in condizione di alterazione psicoficica determinata dall’assunzione di bevande alcooliche, rimanendo coinvolto in sinistro stradale. Tasso alcoolemico accertato mediante prelievo ematico pari a 282 mg./100ml.
 
In Bologna il 4 settembre 2004.
 
 
In esito all’odierna udienza, sentiti:
 
 
il P.M. che ha concluso:
 
come da verbale
 
 
Il difensore dell’imputato che ha concluso:
 
come da verbale
 
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
 
L’imputato è stato tratto a giudizio, per rispondere del reato di cui in epigrafe, con decreto di citazione diretta emesso dal Pubblico Ministero ai sensi dell’ art. 550 c.p.p.
 
Nel corso del giudizio, svoltosi in contumacia dell’ imputato, sono stati sentiti i testi*******i e ******* (rispettivamente, assistente ed ispettore della Polizia Municipale di Bologna) e *************
 
All’esito dell’ istruttoria dibattimentale, ai sensi dell’ art. 511 c.p.p., sono stati dati per letti gli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento e se ne è dichiarata la loro utilizzabilità ai fini della. decisione.
 
Le parti hanno successivamente concluso come da verbale di udienza
 
 
* * *
 
Dalle dichiarazioni dei testi ******* e ******* emerge che l’imputato, conducendo la propria bicicletta, fu coinvolto in un incidente stradale con un autobus. Allorquando i testi intervennero, il XX era già stato condotto all’ospedale.
 
Dall’ esame alcoolimetrico cui l’imputato, lo stesso giorno dell’incidente, fu sottoposto in ospedale, emerge che lo stesso presentava un altissimo tasso alcolico (282 mg/100 ml: v. referto acquisito agli atti del giudizio), ben superiore a quello massimo consentito dalla normativa in materia di circolazione stradale.
 
Il teste ************* – indicato dalla difesa – ha riferito che poco prima dell’incidente aveva notato l’imputato armeggiare intorno al manubrio della propria bicicletta, manubrio che appariva storto. La teste non ha peraltro poi assistito all’incidente.
 
In forza della testimonianza *************, assume la difesa dell’imputato che costui non viaggiava sulla sua bicicletta. L’assunto appare privo di ogni pregio, in quanto:
 
 
il fatto che, poco prima dell’incidente, l’imputato stesse armeggiando intorno al manubrio del suo velocipede non è in alcun modo incompatibile con il fatto che, di lì a poco, lo stesso sia rimasto coinvolto in un incidente;
 
 
i testi ******* e ******* descrivono un sinistro in cui pacificamente è rimasta coinvolta la bicicletta del ciclista XX, tra l’altro trasportato all’ospedale subito dopo il sinistro.
 
Del tutto priva di pregio è poi l’ulteriore tesi, sostenuta dalla difesa dell’imputato, secondo la quale la norma incriminatrice relativa alla guida in stato di ebbrezza non trova applicazione per i ciclisti. È vero soltanto – ma è cosa all’evidenza ben diversa – che in caso di guida in stato di ebbrezza di una bicicletta (veicolo per la cui guida non è prevista patente alcuna) non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
 
Deriva da quanto precede che è dimostrato che:
 
 
l’imputato, conducendo la propria bicicletta, fu coinvolto in un sinistro;
 
 
l’imputato presentava un tasso alcolico nettamente superiore a quello consentito.
 
Il XX va pertanto dichiarato colpevole del reato ascrittogli.
 
La sua incensuratezza consente la concessione delle attenuanti generiche.
 
Valutati tutti i criteri di cui all’art. 133 c.p., si reputa equa la sua condanna alla pena di giorni venti di arresto e 600 euro di ammenda (pena base: mesi uno ed euro 900; ridotta per effetto delle attenuanti generiche).
 
Consegue per legge la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali.
 
Sulla base di un favorevole giudizio prognostico, può concedersi all’imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena.
 
 
PQM
 
Visti ed applicati gli artt. 533 e 535 c.p.p.
 
dichiara
 
XX colpevole del reato ascrittogli e, concessegli le attenuanti generiche, lo condanna alla pena di giorni venti di arresto ed euro 600 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.
 
Pena sospesa.
 
Bologna, 13.6.2007
 
Il Giudice
 
(**********************)
 
 
La presente sentenza è stata redatta senza l’ausilio delle trascrizioni delle dichiarazioni rese in sede di istruttoria dibattimentale, in quanto la Astrea Lutech non ha provveduto a fornire dette trascrizioni nei termini previsti dal contratto nazionale per il servizio di documentazione degli atti dibattimentali stipulato in data 5.5.2006 e, in ogni caso, in tempo utile per il rispetto, da parte di questo giudice, del termine per il deposito della sentenza.
 
 
 
 
Motivazione depositata in Cancelleria il 21 GIU 2007


[1] Art. 182. (1)
Circolazione dei velocipedi.
1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell’altro.
2. I ciclisti devono avere libero l’uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie.
3. Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.
4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.
5. È vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. È consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di età, opportunamente assicurato con le attrezzature, di cui all’articolo 68, comma 5.
6. I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone oltre al conducente devono essere condotti, se a più di due ruote simmetriche, solo da quest’ultimo.
7. Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare più di quattro persone adulte compresi i conducenti; è consentito anche il trasporto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di età.
8. Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l’art. 170.
9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento.
10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 22 a euro 88. La sanzione è da euro 36 a euro 148 quando si tratta di velocipedi di cui al comma 6.
(1) Vedi art. 377 reg. cod. strada.
(2) *********ì modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29 dicembre 2006.
 

Zaina Carlo Alberto

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento