Inaugurazione anno giudiziario: unanime si alla mediazione

Cataldo Maria 31/01/13

Il primo Presidente della Corte di Cassazione, Ernesto Lupo, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2013, ha rimarcato l’importanza della mediazione, della conciliazione e dell’arbitrato, quali strumenti di risoluzione delle controversie alternativi alla giurisdizione (ADR) in grado di fornire adeguate risposte a domande di giustizia di particolare natura, e capaci di contribuire alla riduzione del numero delle decisioni giudiziarie. Negli altri Paesi le forme di ADR sono in continua espansione e l’ordinamento francese e quello spagnolo, in particolare, ammettono la mediazione per tutti gli affari, anche per quelli penali.

Nelle precedenti relazioni sull’amministrazione della giustizia, si era formulato un giudizio complessivamente positivo in ordine all’istituto in esame, evidenziandosi l’idoneità dello stesso a favorire una riduzione della durata dei processi civili attraverso la rimozione della principale causa di tale fenomeno, comunemente individuata nell’incapacità del nostro sistema giudiziario di far fronte a una domanda di giustizia in costante crescita. Ma, la brevità del periodo in cui la normativa sulla mediazione ha avuto applicazione nel suo testo originario non ha consentito di verificare appieno la fondatezza di tali auspici, soprattutto con riguardo alle controversie in materia di condominio e risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, per le quali l’obbligo della mediazione è entrato in vigore soltanto il 20 marzo 2012 (a differenza delle controversie in materia di diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, per le quali ha trovato applicazione dal 21 marzo 2011). “Ciò che può dirsi, peraltro, – aggiunge Lupo – sulla base dei dati statistici forniti dal Ministero della giustizia (DGStat), è che il procedimento in questione ha avuto ampia applicazione non solo nelle controversie, come quelle in materia di diritti reali (19,3% dei casi), locazione (12,7% dei casi), divisione (5,6% dei casi), successioni ereditarie (3,3% dei casi), in cui il raggiungimento di un accordo tra le parti è agevolato dalla natura personale dei rapporti intercorrenti tra le parti e dal carattere non seriale degli interessi coinvolti, ma anche nelle controversie che, come quelle in materia di contratti bancari (9,1% dei casi) e assicurativi (8,3% dei casi), investono prevalentemente rapporti di massa”.

L’efficacia deflativa dell’istituto trova pieno riscontro nella costatazione che, quando le parti sono comparse dinanzi al mediatore, l’accordo è stato raggiunto nel 48% dei casi. E il trend di adesione delle parti alla procedura era anch’esso in crescita, almeno fino al momento in cui l’obbligo della mediazione è divenuto applicabile anche alle controversie in materia di risarcimento dei danni derivanti da circolazione dei veicoli e natanti. Di chiusura, se non di “preconcetta opposizione” è stato infatti l’atteggiamento delle compagnie di assicurazione, le quali si sono astenute sistematicamente dal comparire dinanzi ai mediatori.

Questi rilievi, unitamente alla considerazione che nel 16% dei casi le parti hanno scelto di percorrere la strada della mediazione senza esservi costrette da alcuna disposizione di legge, portano, continua Lupo, “a meditare approfonditamente sulla convenienza di abbandonare al proprio destino un istituto la cui disciplina, opportunamente rimodulata alla luce della pronuncia d’illegittimità costituzionale, potrebbe contribuire a fornire una risposta tempestiva ed efficace alle esigenze di tutela nei rapporti tra privati”.

Non ha mancato il primo Presidente di ricordare che il successo d’interventi legislativi volti ad apprestare e promuovere l’utilizzazione di strumenti alternativi di risoluzione delle controversie esige un forte coinvolgimento di tutti i potenziali attori del processo, e quindi non solo delle parti, cui si richiede «una salda fiducia nella possibilità di trovare un accomodamento dinanzi al mediatore», ma anche della classe forense, chiamata a recuperare «la vocazione alla conciliazione delle parti in conflitto, che il nostro ordinamento assegna all’avvocato come fisiologico ruolo funzionale alla piena realizzazione della tutela dei diritti». Ne è prova l’ampio ricorso dei contendenti all’assistenza legale (della quale si sono avvalsi l’84% dei proponenti e l’85% degli aderenti), che non ha rappresentato un ostacolo al conseguimento dei risultati positivi già segnalati (raggiungimento dell’accordo nel 48% dei casi), nonché i vantaggi derivanti dalla mediazione in termini di risparmio di tempo, o quanto meno l’inesistenza di svantaggi in termini di dilatazione dei tempi processuali (dal momento che la durata dei procedimenti non è risultata superiore ai 77 giorni, rispetto ad una durata del processo di primo grado che si aggira mediamente sui 1.066 giorni). Neppure va sottovalutata l’importanza dell’iniziativa del giudice, la cui facoltà di invitare le parti a tentare la mediazione, finora sottoutilizzata (2,8% dei casi), potrebbe contribuire a promuoverne la diffusione, soprattutto se accompagnata da un adeguato monitoraggio degli esiti di tale invito.

Anche per il vicepresidente del CSM, Vietti, “l’obbligatorietà della mediazione è un principio da non abbandonare, pur nel rispetto della pronuncia della Corte costituzionale, poiché il ricorso alla giustizia togata non può essere l’unica via di risoluzione del contenzioso: in paesi altrettanto civili l’attività di conciliazione stragiudiziale assorbe gran parte del ceto forense, con risultati appaganti sia per lo Stato, sia per i professionisti, sia per i loro clienti”. Dello stesso parere il Procuratore Generale della Corte Suprema di Cassazione, Gianfranco Ciani, il quale esplicitamente auspica la reintroduzione della mediazione civile.

Il guardasigilli Paola Severino ha sottolineato infine che la riduzione dei procedimenti civili (5,9 milioni a giugno 2009, 5,4 a giugno 2012) si deve in parte agli effetti della mediazione civile obbligatoria, che nei 20 mesi di operatività (prima dello stop della Consulta), ha visto circa 210 mila procedure e il 48% di accordi raggiunti.

Ai posteri, dunque, la legge, e agli operatori l’intelligenza di non disapplicarla.

Cataldo Maria

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