La disciplina della circolazione stradale che attiene a profili di ordine pubblico generale, coinvolge il tema della responsabilità civile per fatto illecito, in ordine al quale assume, come è risaputo, particolare rilievo, la condizione giuridica dell’incapace naturale.
Si è sostenuto, trattandosi della regolamentazione della circolazione stradale sul terreno civilistico della responsabilità civile, che il veicolo costituisce strumento pericoloso, con la conseguenza che la responsabilità derivante dall’uso di tale mezzo debba essere inquadrata nell’ambito della responsabilità per attività pericolose.
Si tratta di una affermazione che sembra trovare riscontro in alcuni dati legislativi attinenti alla responsabilità civile per la circolazione dei veicoli. Infatti, la presunzione di responsabilità, posta a carico del conducente del veicolo,nell’ipotesi in cui il danno sia arrecato al pedone,presunzione che per essere superata, richiede,come è risaputo, la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno,è il segno evidente che il legislatore ha inteso accentuare la responsabilità del conducente il veicolo, rilevandone implicitamente la particolare pericolosità.
Tale effetto giuridico è riconducibile,anche all’ipotesi di disciplina dello scontro tra veicoli, nell’ ambito della quale la presunzione di pari responsabilità rappresenta sicuramente una indicazione legislativa nel senso sopracitato.
Con l’introduzione della assicurazione obbligatoria per la garanzia dell’adempimento delle obbligazioni risarcitorie conseguenti alla responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, il legislatore ha voluto esprimere una chiara indicazione, nel senso della esigenza, di carattere pubblico, di garantire gli interessi del pedone utente della strada, rispetto ad un fenomeno, la circolazione dei veicoli, che per la sua dimensione,rappresenta sicuramente un problema per la sicurezza del cittadino.
Da quanto detto emerge il diritto primario della persona alla integrità fisica, qualificato anche interesse generale della collettività.
Nella generale articolazione delle soluzioni legislative prospettate attraverso il codice della strada, allo scopo di rendere più sicura la circolazione dei veicoli, si colloca il tema della condizione giuridica dello stesso conducente il quale sia soggetto a sostanze alcoliche o stupefacenti.
Riaffiora, sotto tale profilo, la problematica del diritto alla integrità fisica che, nella fattispecie considerata, assume un duplice rilievo:da una parte, infatti, deve essere considerata l’esigenza di tutela della incolumità fisica del conducente, il quale per effetto della soggezione a sostanze stupefacenti o alcoliche viene a trovarsi in una condizione di incapacità naturale;dall’ altra parte deve essere considerata l’esigenza di tutela del diritto all’integrità fisica del cittadino, il quale ha il diritto di circolare liberamente ed altrettanto liberamente di utilizzare la strada, rimanendo incolume.
Dunque,un primo aspetto del problema,consiste nella esigenza di valutare la dimensione di tutela dei fondamentali diritti della persona,e in particolare,del già richiamato diritto alla integrità fisica,rispetto al quale la tutela contenuta nell’ art. 5 codice civile ha trovato significativo fondamento nell’ art. 32 della Costituzione.E’ in relazione a tale esigenza di tutela che debbono essere considerate le norme specificatamente riferibili alla disciplina della circolazione stradale.
Il Codice della strada con gli articoli 186,186 bis e187(modificati con la legge n. 120 del 2010), introduce un tassativo divieto,statuendo che non è consentita la circolazione alla guida di veicolo a soggetti che siano in preda a stato di ebbrezza dovuto alla ingestione di sostanze alcoliche o che si trovano in condizione di menomazione fisica o psichica per effetto di sostanze stupefacenti,si tratta sicuramente di una fattispecie che sembra riconducibile alla incapacità di intendere e di volere.
Sotto il profilo della imputabilità del fatto dannoso al soggetto che si trovi nelle condizioni ipotizzate dalla norma,sembra evidente che il codice della strada non può dare specifiche indicazioni,atteso che le norme in esso contenute hanno finalità diverse da quelle proprie del codice civile,relative alla determinazione delle fattispecie di responsabilità civile per fatto illecito.
Appare tuttavia,opportuno sviluppare uno spunto al quale si è fatto riferimento in precedenza,relativo alla necessità di operare nella materia de qua un collegamento tra la disciplina codicistica della responsabilità civile e la parallela disciplina della assicurazione obbligatoria della responsabilità civile conseguente alla circolazione dei veicoli.Infatti,sembra necessario precisare, che la presenza della assicurazione non abbia come effetto la tutela dell’ autore del fatto illecito,ma al contrario,essa tende alla realizzazione della massima tutela del diritto all’ integrità fisica del soggetto danneggiato.
Altro aspetto del problema concerne la individuazione degli strumenti probatori i quali,se hanno certamente rilievo peculiare sul piano del processo penale,non possono essere sottovalutati nel processo civile,in relazione all’ accertamento della responsabilità anche ai fini della determinazione del danno risarcibile.
Al riguardo sembra doversi condividere l’ impostazione secondo la quale emergono aspetti di ordine costituzionale che debbono essere tenuti presenti per la soluzione della complessa problematica.
In particolare,per l’ ipotesi in cui l’ incapacità naturale consegue all’ uso di sostanze alcoliche e/o stupefacenti,si propone il problema della tutela del diritto alla riservatezza:problema che si riflette sulle modalità di acquisizione della prova.
Sul punto,è doveroso ribadire,che il diritto alla integrità fisica del soggetto utente della strada debba considerarsi prevalente rispetto al diritto alla riservatezza del soggetto autore del fatto illecito.
Si tratta di una affermazione che sembra trovare riscontro e fondamento nella normativa costituzionale,in particolare se si aderisce alla tesi,secondo cui l’ uso del veicolo debba essere inserito nell’ ambito della disciplina delle attività pericolose.
In conclusione,sembra potersi rilevare che nel sistema di regolamentazione della circolazione stradale e quindi nell’ uso del veicolo,si articolano molteplici situazioni giuridiche soggettive attive e passive che risultano coinvolte dal fenomeno della circolazione stradale.A tal proposito,sembra indiscutibile che gli interessi prima della persona debbano prevalere su quelli patrimoniali.
Quest’ultima indicazione apre un ulteriore problematica,relativa alla posizione delle imprese assicuratrici ed al conseguente rapporto tra queste ultime ed il danneggiato.L’ esperienza giudiziaria dimostra che si tratta,purtroppo, di un rapporto tendenzialmente conflittuale caratterizzato dalla propensione prevalente del profilo patrimoniale rispetto a quello personale.
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