Il caso
Uno dei due comproprietari di un immobile, colpito da un ictus e ricoverato in una struttura assistenziale, una casa famiglia, all’incirca due anni prima di morire aveva rilasciato all’altra comproprietaria, la moglie, una procura speciale per vendere il cespite immobiliare, in essa dichiarando di non essere in grado di firmarla per l’ indebolimento delle mani. Utilizzando la procura, la moglie aveva poi a sua volta venduto l’immobile e, dopo la morte del padre, il figlio dei due coniugi aveva chiamato in giudizio la madre per invalidare la vendita, sostenendo che il padre, all’atto di conferimento della procura, non era soltanto fisicamente impedito ma anche incapace di intendere e volere, e quindi che il negozio procuratorio doveva essere annullato e di conseguenza doveva reputarsi nulla o inefficace la vendita del cespite. Nel giudizio si costituivano anche gli acquirenti resistendo alla domanda e chiedendo, in subordine, per il caso in cui fosse stata annullata la procura, di dichirare comunque l’efficacia della vendita effettuata in loro favore perché terzi in buona fede.
Il contraddittorio veniva esteso anche nei confronti delle sorelle dell’attore, le quali aderivano alla difesa svolta dalla madre incentrata sulla validità ed efficacia della procura e quindi dell’atto di compravendita.
La domanda veniva parzialmente accolta in primo grado, riconoscendo l’incapacità di intendere e volere del rappresentato al momento del rilascio della procura a vendere, che dunque veniva annullata, ma salvi gli effetti della compravendita in favore dei terzi in buona fede. Di conseguenza la madre, nonché comproprietaria e alienante in base alla procura inficiata, veniva condannata al pagamento, in favore del figlio, l’attore, e delle due sorelle, intervenute, della somma incassata quale prezzo di vendita del bene, oltre interessi ed accessori.
Il figlio impugnava la decisione, insistendo nella domanda di nullità della compravendita.
In secondo grado la madre proponeva appello incidentale in ordine alla statuizione con cui il primo giudice aveva ravvisato la condizione di incapacità di intendere e volere del marito, annullando di conseguenza la procura a vendere da quegli rilasciata in favore della moglie.
La Corte di Appello di Milano rigettava l’impugnazione principale, accogliendo invece quella incidentale. Il figlio proponeva quindi ricorso per la cassazione della decisione affidandosi a due motivi:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 2729 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente interpretato le risultanze istruttorie, ritenendo non provata la condizione di incapacità di intendere e volere di rappresentato al momento del conferimento della procura a vendere;
2) violazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per irriducibile contrasto logico tra due passaggi della motivazione della sentenza impugnata, poiché il giudice di secondo cure avrebbe infatti prima affermato, e poi escluso, l’esistenza di periodi di compromissione cognitiva successivi alla data di conferimento della procura a vendere.
Resistevano con autonomi controricorsi sia la madre, cioè la venditrice, e sia gli acquirenti.
La questione della prova dell’incapacità naturale
Nel rigettare entrambi i motivi di ricorso, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema centrale della dimostrazione dello stato di incapacità naturale e dell’onere probatorio che incombe a carico della parte che intenda farla valere. Secondo l’orientamento consolidato dei giudici di legittimità non è necessario provare che il soggetto versasse “in uno stato patologico tale da far venir meno, in modo totale e assoluto, le facoltà psichiche, essendo sufficiente accertare che tali facoltà erano perturbate al punto da impedire al soggetto una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio, e quindi il formarsi di una volontà cosciente. La prova dell’incapacità naturale può essere data con ogni mezzo o in base a indizi e presunzioni, che anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità, e il giudice è libero di utilizzare, ai fini del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un giudizio intercorso tra le stesse parti o tra altre. L’apprezzamento di tale prova costituisce giudizio riservato al giudice di merito che sfugge al sindacato di legittimità se sorretto da congrue argomentazioni, esenti da vizi logici e da errori di diritto” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4539 del 28/03/2002, Rv. 553363; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12532 del 08/06/2011, Rv. 618097; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13659 del 30/05/2017, Rv. 644468)”.
“L’accertamento dell’incapacità di intendere e volere, quindi”, afferma ancora la Suprema Corte, “non postula il totale azzeramento della capacità cognitive del soggetto, ma sussiste anche quando vi sia un perturbamento delle stesse, tale da impedire la completa comprensione, e dunque la consapevolezza, del contenuto e degli effetti degli atti negoziali che vengono compiuti. Quanto al tempo dell’accertamento della incapacità, la regola secondo la quale l’incapacità di intendere e di volere va accertata in riferimento al momento in cui l’atto è stato compiuto non preclude un’indagine sulle condizioni del soggetto anteriori e successive al compimento dell’atto. Alle risultanze che ne derivano è da attribuire un rilievo indiziario, la cui forza è destinata a variare in relazione alla natura e ai caratteri specifici dell’incapacità in questione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1206 del 20/02/1984, Rv. 433355). Si è così statuito che, in tema di incapacità naturale conseguente ad infermità psichica (nella specie, demenza senile grave), accertata la totale incapacità di un soggetto in due periodi prossimi nel tempo, la sussistenza di tale condizione è presunta, iuris tantum, anche nel periodo intermedio, sicché la parte che sostiene la validità dell’atto compiuto è tenuta a provare che il soggetto ha agito in una fase di lucido intervallo o di remissione della patologia (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17130 del 09/08/2011, Rv. 618900; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4316 del 04/03/2016, Rv. 639411).Più in generale, ai fini dell’accertamento della sussistenza dell’incapacità di intendere e di volere, come motivo di invalidità del negozio, al momento in cui questo è stato posto in essere, occorre indagare, nel caso in cui l’infermità sia dovuta a malattia, se questa sia suscettibile di regresso, di stabilità o di miglioramento, come utile elemento di giudizio per stabilire se la malattia, manifestatasi anteriormente o successivamente, possa ritenersi sussistente anche nel momento in cui fu posto in essere l’atto impugnato (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1670 del 23/03/1979, Rv. 398024)”.
Ora, la sentenza impugnata, secondo lo scrutinio dei giudici di legittimità, è apparsa conforme ai suddetti principi, poiché il giudice di merito aveva infatti evidenziato, sì, la presenza di una situazione di preesistente infermità idonea a rendere colui che aveva rilasciato la procura “genericamente” incapace, privandolo perciò, “almeno parzialmente, di quelle piene facoltà di adeguatezza nei rapporti interpersonali e di collocazione di sé nel tempo e nello spazio”, ma aveva pure valorizzato, per il perido successivo al rilascio della procura, “gli intervalli di lucidità risultanti dal diario clinico del paziente”, ove il rilasciante era descritto come “orientato personalmente, temporalmente e spazialmente” ed ha pertanto considerato non raggiunta la prova della sua totale incapacità. La presunzione dell’incapacità nel periodo in cui la procura a vendere era stata rilasciata, è stata dunque esclusa in forza del rilievo, frutto di un logico e motivato apprezzamento, della mancanza di una idonea prova che il soggetto fosse sin d’ “allora affetto da malattia psichica permanente” e che la procura a vendere fosse da inserire “in un periodo compreso tra due periodi d’infermità psichica”.
La sentenza commentata appare di particolare interesse anche perché ha recepito in materia di negozi non mortis causa i criteri giurisprudenziali sul riparto dell’onere probatorio, nonché sul perimetro e i requisiti della prova dell’incapacità naturale, affermati relativamente alla materia testamentaria[1], fornendo così un rilevante contributo all’armonizzazione del quadro concernente il tema.
[1] Al riguardo si rinvia, di recente, a K. Mascia, Stabile demenza dopo il testamento: chi ne afferma la validità deve provare la stesura in un momento di lucido intervallo (Nota a Cassazione Civile , 22 ottobre 2019, n. 26873, sez. II), in Diritto & Giustizia, 191, 2019, pag. 4 ss. V. pure A. Genovese, Impugnazione del testamento per incapacità naturale: « chi deve provare che cosa »?, in Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ.,1, 1 Marzo 2018, pag. 192 ss e M. Di Marzio, Il testamento e i negozi transmorte dal punto di vista dell’anziano, in Giur. merito, 12, 2011, pag. 2995B ss.
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