Incarichi dirigenziali a personale esterno

La Corte dei Conti, Sez. Centrale di Controllo con la deliberazione in commento torna sulla questione degli incarichi dirigenziali conferiti a personale esterno.

Il Collegio ha ritenuto che il D.P.C.M. 17 settembre 2014 con il quale era stato conferito a personale esterno l’incarico dirigenziale generale di direzione dell’Ufficio Scolastico regionale della Toscana era non conforme al disposto dell’art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 ricusando il visto e la conseguente registrazione al predetto provvedimento.

La decisione qui segnalata appare tuttavia interessante sotto alcuni profili, con riferimento, in particolare, alla non comprovata sussistenza, nella fattispecie odierna, di tutti i presupposti normativi che legittimano la ricorribilità all’esterno per la provvista del personale di qualifica dirigenziale, da preporre all’USR Toscana

Il primo luogo, si ha riguardo al requisito della “particolare e comprovata qualificazione professionale non rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione” che, a mente del citato sesto comma, deve possedere il soggetto estraneo ai ruoli dell’Amministrazione conferente.

Secondo la Corte, è noto che, già nella formulazione originaria della norma, l’inciso “ non rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione”, in virtù degli ordinari criteri ermeneutici, non pouò che riferirsi alla “particolare e comprovata qualificazione professionale” che deve essere posseduta dai soggetti estranei, la quale, a sua volta, deve essere valutata dall’Amministrazione conferente in stretta connessione con la particolarità dei compiti che la medesima intende affrontare e portare a compimento.

In altri termini, ritiene il Collegio che il comma 6, avente valenza di norma di carattere complementare rispetto all’ordinario sistema di provvista delle professionalità dirigenziali, sia finalizzato ad accrescere le capacità operative delle Amministrazioni, attingendo a un bacino più ampio di quello delle unità dirigenziali già presenti nei ruoli delle Amministrazioni medesime, all’uopo acquisendo professionalità esterne altamente specializzate e qualificate.

Il legislatore, con l’art. 40, comma 1, lett. e) del decreto legislativo n. 150/2009 – successivamente intervenuto ad apportare modifiche all’art. 19, comma 6 del decreto legislativo n. 165/2001 – ha inteso limitare ulteriormente la facoltà di ricorrere a soggetti esterni, consentendo il conferimento degli incarichi a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale solo nell’ipotesi in cui tale qualificazione non sia rinvenibile nell’ambito del personale dirigenziale dell’Amministrazione; con ciò, rinforzando i requisiti di professionalità già richiesti dalla precedente normativa, con la specificazione che deve trattarsi di “ competenze non rinvenibili nei ruoli dell’Amministrazione”, presupposto, quest’ultimo, in assenza del quale l’incarico non può essere conferito.

In tal modo, la disposizione citata crea un onere di previa verifica della sussistenza delle risorse umane interne all’Amministrazione in possesso di requisiti professionali richiesti dall’incarico. Soltanto ove tale indagine dia esito negativo sarà possibile attribuire il posto vacante a soggetto esterno, se dotato della particolare specializzazione richiesta.

La Corte dei Conti mette anche l’accento su una cornice normativa in continua evoluzione che la non rinvenibilità nei ruoli dell’Amministrazione deve, per converso, essere apprezzata oggettivamente, coerentemente con la ratio della norma, cge, secondo consolidata e conforme giurisprudenza di questa Sezione, deve intendersi, per un verso, tesa a limitare il ricorso a contratti al di fuori dei ruoli dirigenziali in ossequio a ragioni di contenimento della spesa pubblica, nonché di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, per altro verso, a non mortificare le aspettative dei dirigenti interni che aspirino a ricoprire quel posto.

Sotto quest’ultimo profilo, vale ulteriormente osservare che, lungi dal riproporre schemi di percorsi di carriera per anzianità di servizio, la previa ricerca all’interno delle qualifiche dirigenziali presenti nei ruoli dell’Amministrazione realizza, ad un tempo, l’interesse di quest’ultima alla migliore e più efficiente utilizzazione delle risorse umane già presenti e, contestualmente, l’interesse dei dirigenti di ruolo a percorsi professionali che consentano un effettivo arricchimento del relativo curriculum.

L’eventuale valutazione negativa del dirigente prescelto rispetto agli obiettivi assegnatogli potrà essere effettuata dall’Amministrazione nelle sedi appropriate, senza che, per converso, tale riscontrata anomalia finisca per costituire un presupposto di fatto, non previsto dalla norma, per il ricorso all’attribuzione dell’incarico ai sensi del comma 6.

Così opinando, continua la Corte, la procedura in concreto seguita dall’Amministrazione rischia di configurarsi come un surrettizio canale di reclutamento, parallelo rispetto alle forme ordinarie, all’uopo normativamente fissate e rivenienti la loro fonte nel principio di rango costituzionale dell’accesso al rapporto di lavoro pubblico a seguito del superamento di pubblico concorso.

Casesa Antonino

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