Chi subisce un procedimento amministrativo ispettivo o di controllo dal quale scaturisce una denuncia della PA all’A.G. ha il pieno diritto di accedere a tutta la documentazione ad esso inerente per la tutela dei suoi interessi difensivi ed economici. Ciò vige anche nel caso di denunce anonime. Fattispecie relativa ad un incendio in un appartamento, risultato inagibile, che ha provocato danni ai beni condominiali.È quanto deciso dal Tar Toscana sez. III n. 99 depositata il 21/1/16.
Il caso. In un appartamento, sito all’ultimo piano di uno stabile, in parte abitato dalla ricorrente proprietaria, in parte locato a terzi, il 7/3/15 si sviluppò un incendio in questa ultima zona che danneggiò la copertura, rendendo necessarie opere di ripristino oggetto di una lite civile col condominio. La polizia municipale, tra l’8 ed il 12/9/15, inviò <<cartoline>> alla donna per manifestare la sua intenzione <<di effettuare verifica sull’appartamento interessato dall’incendio >> ed il sopralluogo fu effettuato lo stesso 12 settembre. La donna chiese, tramite i suoi difensori, di accedere alla documentazione di questo procedimento amministrativo: non ebbe alcun riscontro <<per mera dimenticanza>>, ma, nelle more di questo giudizio, la PA eccepì <<una questione penale >> e la tutela del segreto istruttorio quale giustificazione del rifiuto.
Accesso sì o no? Come da giurisprudenza costante l’accesso è consentito senza limiti agli << atti inerenti (ad) un procedimento amministrativo che ha direttamente inciso sulle sue situazioni giuridiche soggettive sia personali che proprietarie, avendo subito un sopralluogo nella sua abitazione da parte dell’autorità amministrativa>> (artt.22 e 24 L.241/90).
Quando è opponibile il segreto istruttorio? <<Il segreto istruttorio penale viene in considerazione con riferimento agli atti compiuti dall’autorità amministrativa nell’esercizio di funzioni di polizia giudiziaria specificamente attribuitele dall’ordinamento, non già quando l’Amministrazione si limiti a presentare una denuncia all’A.G. nell’esercizio delle proprie istituzionali funzioni amministrative>> (Tar Lazio 11188/15, Latina 17/14, Lombardia 2810/11 e Sardegna 91/12; CDS 547/13 e 7391/06 relativa al diritto di accesso ai verbali degli ispettori del lavoro) come nella fattispecie. La donna, infatti, era stata denunciata alla procura perché l’appartamento era inagibile. In un’altra sentenza recentissima (n.1323/15) il Tar Toscana aveva ulteriormente approfondito e chiarito questo punto: << “il soggetto che subisce un procedimento di controllo o ispettivo ha un interesse qualificato a conoscere integralmente tutti i documenti utilizzati dall’amministrazione nell’esercizio del potere di vigilanza, compresi gli esposti e le denunce che hanno determinato l’attivazione di tale potere (CDS 231/12 e 3081/09), non ostandovi neppure il diritto alla riservatezza che non può essere invocato quando la richiesta di accesso ha ad oggetto il nome di coloro che hanno reso denunce o rapporti informativi nell’ambito di un procedimento ispettivo, giacché al predetto diritto alla riservatezza non può riconoscersi un’estensione tale da includere il diritto all’anonimato di colui che rende una dichiarazione a carico di terzi, tanto più che l’ordinamento non attribuisce valore giuridico positivo all’anonimato (CDS 3601/07). Non può pertanto seriamente dubitarsi che la conoscenza integrale dell’esposto rappresenti uno strumento indispensabile per la tutela degli interessi giuridici dell’appellato, essendo intuitivo che solo in questo modo egli potrebbe proporre eventualmente denuncia per calunnia a tutela della propria onorabilità” (così CDS 5132/12)>>. In breve in questi casi non esiste alcun <<diritto all’anonimato>> che possa impedire tale ostensione (Tar Lombardia 1251/15).
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