Incendio causato da materiale infiammabile accatastato nell’immobile locato: il conduttore deve risarcire i danni procurati al locatore.
Per approfondimenti si consiglia il seguente volume il quale offre il quadro complessivo della normativa vigente in materia dei diversi tipi di locazione: Manuale delle locazioni commerciali e abitative
Indice
1. La vicenda
Il titolare di un capannone locato conveniva in giudizio una società conduttrice al fine di sentire dichiarare, ex art. 1588 e segg., la responsabilità della stessa per i danni prodotti al suo immobile a seguito di un incendio verificatosi durante il rapporto di locazione commerciale. A fondamento della propria domanda, il locatore notava, tra l’altro, che i danni causati dall’incendio erano stati determinati dal conduttore, il quale aveva, asseritamente ed in violazione del contratto sottoscritto tra le parti, mutato la destinazione d’uso del capannone, destinandolo a “magazzino/deposito cartoni”, piuttosto che utilizzarlo per il solo uso di ricovero automezzi; secondo il locatore quindi la conduttrice del bene, doveva rispondere ai sensi dell’art. 1588 c.c. del deterioramento del bene locato, anche se derivante da incendio, per non averlo custodito con diligenza in violazione dell’art. 1590 c.c. e per non averlo restituito nello stato medesimo in cui lo aveva ricevuto; di conseguenza chiedeva la condanna della detta società al risarcimento dei danni asseritamente prodottisi. In particolare, parte attrice chiedeva il risarcimento per il danno patito dall’immobile e lo quantificava in euro 106.000,00 o a quella maggiore o minore somma risultante da disponenda ctu.
Si costituiva in giudizio la conduttrice che resisteva alla domanda. Ad avviso della convenuta, non sussisteva la responsabilità del conduttore ex art. 1588 c.c. poiché l’incendio era doloso e le incertezze sulla causa di innesco dell’incendio, non avrebbero potuto riverberarsi sulla convenuta.
Per approfondimenti si consiglia il seguente volume il quale offre il quadro complessivo della normativa vigente in materia dei diversi tipi di locazione:
Manuale delle locazioni commerciali e abitative
Il Manuale offre un quadro complessivo in materia di locazioni abitative, affrontandone tutte le tipologie: locazioni libere, convenzionate, transitorie, locazioni di immobili acquistati per futura locazione, affitti brevi, locazioni turistiche, cohousing, rent to buy, leasing, analizzando la relativa disciplina contrattuale e tenendo conto dell’evoluzione normativa, nonché della produzione giurisprudenziale su alcuni punti nodali della legge 431 del 1998 e altro.Non mancano le indicazioni operative inerenti alla registrazione dei contratti, la tassazione, sia ordinaria che con cedolare secca.Il volume si occupa altresì delle “locazioni ad uso diverso”: la loro regolamentazione, il regime contrattuale applicabile, gli istituti della prelazione del riscatto e l’indennità di avviamento senza dimenticare le nuove tipologie locatizie come il contratto atipico di coworking o di domiciliazione.Una parte è in seguito dedicata agli aspetti processuali: procedimento di convalida, rito locatizio e compatibilità con il processo ordinario, azioni esperibili contro l’occupazione senza titolo, mediazione, negoziazione assistita e arbitrato.L’esposizione semplice e chiara rende il testo uno strumento di consultazione e approfondimento adatto sia al professionista del settore, sia al pubblico dei non addetti ai lavori.Il Manuale tratta infine anche il nuovo procedimento di convalida di sfratto, che ha visto ampliarsi l’ambito di applicazione e altre novità, tra cui quelle riguardanti l’esecutività dell’ordinanza di convalida.Questa sesta edizione tiene conto di tutti i principali provvedimenti di normativa, prassi e giurisprudenza in materia fino alle recentissime sentenza 7 maggio 2024, n. 12395 in punto di cedolare secca e circolare 10 maggio 2024, n. 10/E sulle locazioni brevi.Silvio RezzonicoÈ stato avvocato in Milano e autore di diversi libri e saggi in materia di diritto immobiliare. Ha collaborato con il Gruppo 24 Ore, con Maggioli Editore e con l’Università degli studi di Firenze. Da ultimo è stato anche docente presso l’Università degli Studi telematica E-campus.Matteo RezzonicoAvvocato cassazionista e pubblicista in Milano, è autore di numerose pubblicazioni di diritto immobiliare ed edilizio. In particolare, collabora con il Gruppo 24 Ore (Norme e Tributi, Esperto risponde e Consulente immobiliare) e con Giuffrè Editore (portale con- dominio e locazioni). Presidente della FNA Federazione Nazionale degli Amministratori Immobiliari e Vicepresidente della Confappi, Confederazione della Piccola Proprietà Immobiliare, per conto della quale riveste anche il ruolo di Presidente della sede provinciale di Milano e di componente della Commissione Legale Nazionale di FNA – Confappi.Luca RezzonicoAvvocato in Milano. Si occupa di diritto immobiliare ed è coautore di diverse pubblicazioni in materia
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2. Incendio causato da materiale infiammabile nell’immobile locato: la questione
Il Tribunale ha dato ragione al locatore. Lo stesso giudice ha notato che l’incendio si è sviluppato nella porzione di immobile posto sotto la custodia di parte convenuta. Nel caso di specie, l’attrice ha allegato il contratto di locazione inter partes a supporto probatorio delle richieste. Dalla relazione tecnica dei Carabinieri è emerso che all’interno del fabbricato vi erano delle fiamme su quasi tutto il pavimento poiché stava bruciando del materiale plastico abbandonato, mentre sulla parte opposta, a sinistra della porta di ingresso stava bruciando del materiale plastico accatastato.
Il Tribunale ha affermato che se è vero che la causa dell’incendio non è stata individuata con certezza dalle autorità, tuttavia sono emersi elementi sufficienti atti a comprovare, con serio grado di probabilità, che l’incendio si è propagato a partire dall’area posta nella disponibilità e sotto la custodia di parte convenuta, con conseguente applicabilità, a suo carico, della presunzione di cui all’art. 1588 c.c.
Quanto alla misura dei danni, il giudice ha aderito alle conclusioni del
consulente tecnico d’ufficio, le cui argomentazioni sono risultate complete, non deviate da errori logici e non discordanti con le correnti nozioni della peculiare scienza pratica.
3. Le riflessioni conclusive
L’articolo 1588 c.c. dispone che il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile. Il conduttore, per liberarsi da responsabilità, è tenuto a fornire la prova contraria alla presunzione “iuris tantum” di responsabilità. Prova che deve consistere nella dimostrazione che la causa dell’incendio, identificata in modo positivo e concreto, non sia a lui imputabile; in difetto di tale prova, la causa sconosciuta o anche dubbia della perdita o del deterioramento della cosa locata rimane a suo carico (Cass. civ., Sez. III, sent. 17 maggio 2010, n. 11972). È stato precisato che la norma sopra detta è collocata immediatamente dopo l’art. 1587 c.c. disciplinante le obbligazioni del conduttore, tra le quali rientra, in virtù della disponibilità materiale del bene che si acquista per effetto del rapporto locatizio, anche quella accessoria di custodia del bene stesso (App. Reggio Calabria, sez. I, 7 febbraio 2022, n. 101). Pertanto, affinché possa trovare applicazione la presunzione di responsabilità prevista nella norma citata, è necessaria la prova che i fatti si siano verificati nell’immobile posto sotto la custodia del conduttore. Si ricorda che la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che il conduttore non è responsabile se l’evento si è verificato a causa dell’impianto elettrico non a norma, ad esempio con fili elettrici a vista e senza un vero e proprio quadro elettrico, oppure privo del prescritto impianto di messa a terra (Cass. civ., sez. III, 03/05/2016, n. 8637).
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