Il sinistro stradale che avviene sul tragitto casa-lavoro e viceversa, rientra nella casistica dell’infortunio sul lavoro e viene definito “infortunio in itinere”. Essendo quindi un infortunio sul lavoro entra in gioco l’INAIL che liquida un indennizzo al danneggiato, a questo punto bisogna chiederci che ruolo gioca l’assicurazione RCA e soprattutto se possiamo ottenere dall’assicurazione un risarcimento del danno duplicato di quello liquidato dall’ente previdenziale.
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Indice
- 1. Definizione di “infortunio in itinere”
- 2. Incidente stradale: risarcimento infortunio in itinere e Rca
- 3. Danno differenziale: le voci di danno risarcibile in concreto
- 4. Contemporanea azione giudiziaria nei confronti dell’Inail e del responsabile civile
- 5. Esame sentenza Tribunale Cosenza n. 1695/23 – Fatti
- 6. Soluzione
- 7. Conclusioni
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1. Definizione di “infortunio in itinere”
L’infortunio in itinere viene definito come un evento accidentale che può colpire il lavoratore nel tragitto casa-lavoro e viceversa e questo avviene durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro in caso di più rapporti di lavoro; durante il normale percorso di andata/ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti; durante il normale percorso di andata/ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro. L’infortunio in itinere copre anche gli incidenti stradali avvenuti sull’auto di proprietà del dipendente, con la condizione che l’uso del veicolo sia reso necessario dall’assenza di mezzi pubblici o collegamenti che consentano di arrivare sul luogo di lavoro per tempo. Generalizzando, non sono liquidati gli infortuni avvenuti in caso di deviazioni/interruzioni del tutto indipendenti dal lavoro o non necessarie, in pratica il tragitto casa/lavoro non può subire senza motivazione delle variazioni; fanno eccezione l’accompagnamento dei figli da casa a scuola e viceversa. Quindi la copertura assicurativa Inail non è operante: in caso di interruzione o deviazione del tutto indipendente dal lavoro o comunque non necessitata. L’interruzione o deviazione sono necessitate quando sono dovute a causa di forza maggiore (es. blocco stradale), ad esigenze essenziali o improrogabili o per adempiere ad obblighi penalmente rilevanti; qualora l’infortunio sia direttamente causato dall’abuso di alcolici, psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni; nell’ipotesi in cui il conducente del veicolo sia sprovvisto della patente di guida.
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2. Incidente stradale: risarcimento infortunio in itinere e Rca
La legislazione nazionale vieta di lucrare su un danno patito e di conseguenza il risarcimento del danno non può essere duplicato in quanto lo stesso non può essere superiore al danno stesso, allora si parla di danno differenziale INAIL, nella quale si intende il danno risarcibile al lavoratore, ottenuto dalla differenza tra quanto corrisposto dall’Inail a titolo di indennizzo per un infortunio sul lavoro o per una malattia professionale, e quanto è possibile richiedere al datore di lavoro o al responsabile civile del sinistro a titolo di risarcimento del danno in sede civilistica. Il danno differenziale, dunque, spetta a chi, pur percependo già una rendita Inail, dimostra di avere subito un danno ulteriore rispetto a quello che gli è stato riconosciuto e ristorato dall’ente previdenziale.
3. Danno differenziale: le voci di danno risarcibile in concreto
1) danno biologico (inferiore al 6%): tale tipologia di risarcimento del danno tutela ogni lesione dell’integrità psico-fisica del lavoratore;
2) danno patrimoniale, in cui rientrano non solo le spese “vive” sostenute dal lavoratore (per esempio le spese mediche, di riabilitazione, ecc), ma anche il mancato guadagno a seguito dell’infortunio occorso;
3) danno morale: danno non patrimoniale, che consiste in un turbamento dello stato d’animo;
4) danno esistenziale: inteso come pregiudizio che altera le abitudini e gli assetti relazionali di una persona, determinando concreti cambiamenti in senso peggiorativo nella qualità della vita (Cass. S.U. 12/06/06 n. 13546).
Sempre sul punto è importate effettuare alcune precisazioni, ovvero l’indennizzo dei danni subiti dal lavoratore di grado pari o superiore al 6%, ma inferiore al 16%, viene erogato dall’Inail in capitale. Dal 16% in poi viene erogato in rendita nella misura indicata nelle apposite tabelle del danno biologico applicate dall’INAIL. In particolare, se i postumi sono valutabili nella misura compresa tra il 6 e il 15%, il lavoratore infortunato percepirà una somma in capitale che ovviamente varierà a seconda dell’età e del grado di inabilità che abbia riportato. Se, invece, i danni superano la misura del 15% vi è una presunzione di incidenza anche sulla capacità lavorativa del soggetto, per cui l’Inail riconoscerà una rendita mensile a favore del lavoratore il cui importo sarà calcolato secondo il valore riportato dalle predette tabelle.
4. Contemporanea azione giudiziaria nei confronti dell’Inail e del responsabile civile
Premesso quanto sopra esposto, bisogna chiedersi se il danneggiato è obbligato ad esperire azione giudiziaria preventivamente ai danni dell’Inail e successivamente nei confronti del responsabile civile, oppure può iniziare contemporaneamente le domande. La questione è stata trattata dal giudice di merito del Tribunale di Cosenza nella sentenza Rg. 1695/23.
5. Esame sentenza Tribunale Cosenza n. 1695/23 – Fatti
Il lavoratore danneggiato, di rientro dal lavoro, subiva un incidente pertanto adiva il Tribunale per il risarcimento dei danni subiti, pur con la precisazione della contemporanea pendenza di altro giudizio innanzi alla sezione lavoro, per la quantificazione dell’indennizzo dovuto dall’Inail ( negato in sede amministrativa, sul presupposto che il danno non si è verificato nell’ambito di un infortunio in itinere) in relazione ai medesimi fatti essendo il sinistro avvenuto in occasione di ritorno a casa dai luoghi di lavoro.
6. Soluzione
Il Giudice, premessa la diversità strutturale e funzionale tra l’erogazione Inail ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici, ha precisato che “ non sussiste alcuna preclusione in capo al danneggiato di esperire entrambe le azioni a sua disposizione, ferma la necessità, in caso di riconoscimento dell’indennizzo da parte dell’INAIL, di tenerne conto ai fini dell’individuazione del danno c.d. differenziale, onde evitare indebite locupletazioni in relazione allo stesso illecito. Va, invero, osservato che come chiarito dalla stessa Suprema Corte in tema di danno cd. differenziale, il giudice di merito deve procedere anche d’ufficio allo scomputo, dall’ammontare liquidato a detto titolo, dell’importo della rendita INAIL, anche se l’istituto assicuratore non abbia, in concreto, provveduto all’indennizzo, trattandosi di questione attinente agli elementi costitutivi della domanda e implicando la sola liquidazione un’operazione contabile astratta, che qualsiasi interprete può eseguire ai fini del calcolo del differenziale (Cass. 23529/2021; Cass. 13819/del 2017; n. 9112/2019). Nel caso specifico, tuttavia, esiste, allo stato, un diniego da parte dell’INAIL alla liquidazione di indennizzo, essendosi ritenuto il danno non verificatosi nell’ambito di infortunio in itinere. Vero è che tale diniego è stato impugnato dall’attore, ma fino a diversa determinazione dell’autorità giudiziaria competente a decidere sull’impugnazione non è possibile metterlo in discussione in questa sede. Né è possibile sospendere il presente giudizio in attesa della definizione di quello pendente dinanzi a diversa autorità giudicante per la liquidazione dell’indennizzo da parte dell’INAIL giacché la sospensione del processo è necessaria solo quando la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti allo stesso o ad altro giudice, sia imposta da una espressa disposizione di legge, ovvero, costituendo ratio dell’art. 295 c.p.c. l’esigenza di evitare un conflitto di giudicati, quando la definizione di una controversia costituisca l’indispensabile antecedente logico giuridico dal quale dipende la decisione di un’altra e l’accertamento di tale antecedente sia in questa richiesto con efficacia di giudicato. Deriva, da quanto sopra, pertanto, da un lato, che un rapporto di pregiudizialità non può configurarsi nell’ipotesi di processi pendenti tra soggetti diversi, dall’altro, che nessun rilievo può assumere – ai fini della sospensione – un possibile contrasto non tra giudicati, bensì tra gli effetti pratici dell’una o dell’altra pronuncia, come sarebbe nel caso di specie (cfr. Cass. 798/2015). Resta, evidentemente, ferma, in caso di riconoscimento dell’indennizzo all’esito di contenzioso giudiziario, la possibilità per i convenuti nel presente giudizio di ripetere quanto in eccedenza versato ovvero di tenere conto dell’indennizzo, ove medio tempore riconosciuto, in sede di esecuzione della presente sentenza”.
7. Conclusioni
La recente giurisprudenza ha, difatti, negato che l’ordinamento imponga, quale condicio iuris, al lavoratore, che chieda il risarcimento nei confronti del proprio datore di lavoro, il previo esperimento delle azioni amministrative ed eventualmente giudiziali nei riguardi dell’INAIL. Ciò che conta, in tema di danno cd. differenziale, è che il giudice di merito proceda allo scomputo, dall’ammontare liquidato a detto titolo, dell’importo della rendita INAIL, onde evitare che l’infortunato, per il medesimo evento, possa conseguire due volte la riparazione per lo stesso pregiudizio.
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