Con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 217 del 9 ottobre 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 2012, è stata data attuazione alle modifiche al Codice della strada in materia di trasporto e soccorso di animali in stato di necessità.
Il Legislatore del 2010, tra le varie modifiche alle disposizioni del Codice, aveva aggiunto all’art. 189 il comma 9-bis che fa obbligo agli utenti della strada, in caso di incidente da questi ultimi provocato e da cui sia derivato danno ad uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, di fermarsi per prestare tempestivo soccorso agli animali investiti, punendo l’inosservanza del precetto normativo con il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 389 a euro 1.559. L’obbligo di assicurare un tempestivo soccorso riguarda anche gli utenti che non hanno determinato l’incidente con il loro comportamento, ma che sono comunque coinvolti nello stesso; in questo caso, però, la violazione dell’obbligo di soccorso comporta l’inflizione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 78 ad euro 311.
In virtù della previsione di un vero e proprio obbligo giuridico di soccorso a favore degli animali vittime di incidenti stradali, il Legislatore del 2010 aveva modificato anche l’art. 177, comma 1, del Codice della strada, consentendo l’utilizzo dei dispositivi acustici di allarme e di segnalazione visiva (luce lampeggiante blu) anche ai conducenti di autoambulanze veterinarie, di mezzi di soccorso per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, demandando ad un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la disciplina di dettaglio. In particolare, alla normativa secondaria era stato affidato il compito di disciplinare le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute (trauma grave, ferite aperte, emorragie, alterazioni e convulsioni, ai sensi dell’art. 6 del decreto ministeriale) può essere considerato in stato di necessità, anche se effettuato da privati, nonché la documentazione da esibire in caso di successivo controllo da parte delle autorità di polizia stradale.
Con l’entrata in vigore del D.M. 9 ottobre 2012 n. 217 si completa il percorso normativo che ha avuto inizio nel 2010 con la riforma del Codice della strada e che fa si che i conducenti dei veicoli che trasportano feriti, ammalati gravi e da oggi anche animali in gravi condizioni di salute, siano esentati dall’obbligo di osservare divieti e limitazioni sull’uso dei dispositivi di segnalazione acustica e possano invocare lo stato di necessità come causa di giustificazione in caso di violazione delle prescrizioni della segnaletica stradale, dei divieti e delle limitazioni relativi alla circolazione. In caso di successivi controlli da parte degli organi di polizia, il privato dovrà esibire la certificazione relativa allo stato di necessità dell’animale soccorso o trasportato, rilasciata da un medico veterinario. Resta fermo, comunque, il dovere di rispettare le segnalazioni degli agenti del traffico e di osservare le regole di comune prudenza e diligenza.
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