Il bimbo fugge in strada e viene centrato da un’auto. Nessuna responsabilità per il conducente della vettura. L’incidente è attribuibile esclusivamente alla condotta del minore. Né per i genitori né per il figlio è ipotizzabile il risarcimento.
È quanto affermato dalla Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, con l’ordinanza n. 6939 depositata l’8 aprile 2016.
La Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha affermato quanto segue.
In tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell’incidente, all’accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell’accertamento dell’esistenza o dell’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (v., tra le altre, le sentenze 23 febbraio 2006, n. 4009, 25 gennaio 2012, n. 1028, e 30 giugno 2015, n. 13421).
Tale principio ha trovato applicazione anche in relazione all’incidente oggetto del giudizio, benché lo stesso sia consistito non in uno scontro tra veicoli ma, piuttosto, nell’investimento di un bambino da parte di un veicolo.
Nel caso specifico la Cassazione ha condiviso la dinamica dell’incidente ricostruita dalla Corte d’appello, evidenziando che lo stesso era da ricondurre a responsabilità esclusiva del bambino, “sbucato improvvisamente davanti alla vettura”, in modo che l’urto era stato inevitabile.
Pertanto, nessun addebito di colpa poteva essere mosso al conducente investitore.
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