Approfondimento sui rapporti di colleganza quali causa di incompatibilità dei componenti della commissione di un concorso pubblico.
Indice
1. Il conflitto di interessi nella nostra Costituzione
Il fondamento costituzionale del conflitto di interessi è rinvenibile negli articoli 54, 97 e 98. Nello specifico, l’articolo 54 fa riferimento allo svolgimento delle funzioni pubbliche da parte dei funzionari con disciplina e onore, mentre l’articolo 97 fa riferimento ai principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa. Inoltre, l’articolo 98 detta il principio secondo il quale i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione, lasciando intendere proprio l’esclusivo interesse verso quest’ultima e pertanto l’interesse pubblico.
2. Che cosa è il conflitto di interessi?
Come prima cosa va detto che, nel nostro ordinamento, non esiste una definizione univoca di conflitto di interessi. Pertanto, il conflitto di interessi può essere generalmente inquadrato come la condizione fondante della maladministration che va evitata con lo strumento della comunicazione preventiva dei conflitti di interessi. Come ha rilevato il Consiglio di Stato, il conflitto di interessi non è determinato da un comportamento pregiudizievole per l’interesse primario, costituendo ab origine una condizione giuridica o di fatto dalla quale scaturisce un rischio di danno. Difatti, come evidenziato dalla giurisprudenza, la sussistenza del conflitto di interessi ricorre indipendentemente dal concretizzarsi di un vantaggio e, pertanto, ciò significa che l’ipotesi di conflitto ricorra anche solo nel caso sia potenzialmente influenzabile l’azione amministrativa.
Il conflitto di interessi è uno dei principali fattori di rischio per l’imparzialità dei funzionari e deve essere individuato nell’esistenza di conflitti di interessi che possono sfociare in episodi corruttivi. Il conflitto di interessi, anche potenziale, si configura nel momento in cui l’interesse personale potrebbe potenzialmente evolversi e interferire con l’interesse pubblico generale, indipendentemente dalle reali intenzioni del dipendente, nei cui riguardi il dipendente ha precisi doveri e responsabilità. Sul conflitto di interessi la legislazione precedente alla normativa sull’anticorruzione aveva manifestato molte carenze e, pertanto, la maggiore novità introdotta in tale tema dalla legge Severino fu la previsione, come detto, di un obbligo di astensione del dipendente pubblico, fino ad allora inesistente, colmando una lacuna nel nostro ordinamento e introducendo l’articolo 6-bis nella legge sul procedimento amministrativo avente ad oggetto proprio il conflitto di interessi e prevedendo l’obbligo di astensione nell’azione amministrativa [1].
3. Conflitto di interessi nelle commissioni di concorso
Secondo l’interpretazione data dalla giurisprudenza amministrativa, la situazione di conflitto di interessi si configura quando le decisioni che richiedono imparzialità di giudizio siano adottate da un soggetto che abbia, anche solo potenzialmente, interessi privati in contrasto con l’interesse pubblico alla cui cura è preposto. L’interesse privato che potrebbe porsi in contrasto con l’interesse pubblico può essere di natura finanziaria, economica o dettato da particolari legami di parentela, affinità, convivenza o frequentazione abituale con i soggetti destinatari dell’azione amministrativa.
L’articolo 7 del D.P.R. 62/2013, c.d. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, richiama tra le ipotesi di conflitto di interessi che impongono l’astensione, anche le attività o le decisioni che possono coinvolgere gli interessi di personale con le quali vi sia una frequentazione abituale e, sotto tale profilo, occorre precisare che il concetto di “amicizia” non coincide con la mera “colleganza” d’ufficio, salvo che non vi sia una frequentazione extralavorativa.
In merito, Anac [2] ha fornito un parere avente ad oggetto eventuali profili di incompatibilità dei commissari di concorso relativamente ai rapporti di “colleganza”.
In particolare, Anac in tale atto ha indicato che il giudice amministrativo ha provveduto ad identificare alcune ipotesi di concreta applicazione, con riferimento alla composizione delle commissioni di concorso, in ambito universitario (ma il caso è assimilabile), sostenendo che:
l’appartenenza allo stesso ufficio del candidato e il legame di subordinazione o di collaborazione tra i componenti della commissione e il candidato stesso non rientrano nelle ipotesi di astensione di cui all’art. 51 c.p.c [3];
i rapporti personali di colleganza o di collaborazione tra alcuni componenti della commissione e determinati candidati non sono sufficienti a configurare un vizio della composizione della commissione stessa, non potendo le cause di incompatibilità previste dall’art. 51 essere oggetto di estensione analogica, in assenza di ulteriori e specifici indicatori di una situazione di particolare intensità e sistematicità, tale da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale [4];
«la conoscenza personale e/o l’instaurazione di rapporti lavorativi ed accademici non sono di per sé motivi di astensione, a meno che i rapporti personali o professionali non siano di rilievo ed intensità tali da far sorgere il sospetto che il candidato sia giudicato non in base al risultato delle prove, bensì in virtù delle conoscenze personali» [5];
«perché i rapporti personali assumano rilievo, deve trattarsi di rapporti diversi e più saldi di quelli che di regola intercorrono tra maestro ed allievo o tra soggetti che lavorano nello stesso ufficio, essendo rilevante e decisiva la circostanza che il rapporto tra commissario e candidato, trascendendo la dinamica istituzionale delle relazioni docente/allievo, si sia concretato in un autentico sodalizio professionale, in quanto tale “connotato dai caratteri della stabilità e della reciprocità d’interessi di carattere economico” [6], in “un rapporto personale di tale intensità da fare sorgere il sospetto che il giudizio non sia stato improntato al rispetto del principio di imparzialità” [7];
«sussiste una causa di incompatibilità – con conseguente obbligo di astensione – per il componente di una commissione giudicatrice di concorso universitario ove risulti dimostrato che fra lo stesso e un candidato esista un rapporto di natura professionale con reciproci interessi di carattere economico ed una indubbia connotazione fiduciaria» [8];
in sede di pubblico concorso l’incompatibilità tra esaminatore e concorrente si può realmente ravvisare non già in ogni forma di rapporto professionale o di collaborazione scientifica, ma soltanto in quei casi in cui tra i due sussista un concreto sodalizio di interessi economici, di lavoro o professionali talmente intensi da ingenerare il sospetto che la valutazione del candidato non sia oggettiva e genuina, ma condizionata da tale cointeressenza [9].
4. Conclusioni
In una commissione di concorso pubblico, pertanto, si configura “conflitto d’interessi” tra i componenti della commissione e i candidati con un rapporto di colleganza, solo nel caso in cui sia configurabile tra gli stessi un legame di frequentazione abituale ovvero rapporti di colleganza e/o di subordinazione o collaborazione idonei ad alterare sensibilmente la par condicio tra i concorrenti, ovvero semplicemente sussistano ‘gravi ragioni di convenienza’ per cui è opportuno che gli interessati si astengano, al fine di evitare potenziali conseguenze quali il danno all’immagine di imparzialità dell’amministrazione nell’esercizio delle proprie funzioni.
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Note
- [1]
Pellegrino A., Il conflitto di interessi e l’obbligo di astensione, www.diritto.it, 2022.
- [2]
Come indicato nell’atto del Presidente del 19 dicembre 2023 – fasc.5796.2023.
- [3]
Consiglio di Stato, sez. III, 28.4.2016, n. 1628, Consiglio di Stato, sez. V, 17.11.2014 n. 5618; sez. VI, 27.11. 2012, n. 4858.
- [4]
Consiglio di Stato, sez. VI, 23.09.2014 n. 4789.
- [5]
Consiglio di Stato, VI, 26.1.2015, n. 327 e da ultimo Consiglio di Stato, sez. III, 28.4.2016, n. 1628.
- [6]
Cons. Stato, Sez. VI, n. 4015 del 2013.
- [7]
Cons. Stato, Sez. VI, 27 aprile 2015, n. 2119)» (Consiglio di Stato, sez. III, 28.4.2016, n. 1628.
- [8]
Cons. Stato Sez. VI, 31.5.2013, n. 3006, TAR Lazio, Roma, 21.2.2014 n. 2173.
- [9]
TAR Lazio, Roma, 21.2.2014 n. 2173, T.A.R. Lazio, Roma Sez. III bis, 11.7.2013, n. 6945.
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