Quando il collegamento probatorio implica incompatibilità con il ruolo di testimone secondo il codice di procedura penale. Si consiglia il seguente volume, il quale propone al professionista che si trova ad affrontare l’appello e il ricorso per cassazione in ambito penale indicazioni operative e soluzioni per una corretta redazione degli atti e per evitare gli errori più frequenti: Appello e ricorso in Cassazione penale dopo la Riforma Cartabia
Indice
1. La questione: incompatibilità con il ruolo di testimone
Il Tribunale di Napoli respingeva delle istanze di riesame che erano state proposte contro un’ordinanza del GIP della medesima città che, a sua volta, aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere ravvisando, a carico degli indagati, gravi indizi di colpevolezza in ordine ai fatti di estorsione, consumata e tentata, aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. e ritenendo sussistenti le relative esigenze di natura cautelare.
Ciò posto, avverso questa decisione ambedue i ristretti proponevano, per il tramite del loro difensore, ricorso per Cassazione e, tra i motivi ivi addotti, deducevano violazione di legge processuale e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 64 e 197-bis cod. proc. pen.. Si consiglia il seguente volume, il quale propone al professionista che si trova ad affrontare l’appello e il ricorso per cassazione in ambito penale indicazioni operative e soluzioni per una corretta redazione degli atti e per evitare gli errori più frequenti.
Appello e ricorso per cassazione penale dopo la Riforma Cartabia
Alla luce delle novità introdotte dalla Riforma Cartabia (D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), il volume propone al professionista che si trova ad affrontare l’appello e il ricorso per cassazione in ambito penale indicazioni operative e soluzioni per una corretta redazione degli atti e per evitare gli errori più frequenti.La prima parte è dedicata all’appello: dove va depositato? Chi può depositarlo, ed entro quando? Quali requisiti devono sussistere? E molte altre questioni di ordine pratico a cui gli autori offrono risposte attraverso richiami alla più significativa giurisprudenza di settore e con il supporto di utili tabelle riepilogative.La seconda parte si sofferma invece sul ricorso per cassazione, dai motivi del ricorso ai soggetti legittimati, dai provvedimenti impugnabili alle modalità di redazione del ricorso e degli atti successivi, con l’intento di fornire indicazioni utili ad evitare l’inosservanza o erronea applicazione della normativa e la scure dell’inammissibilità. Antonio Di Tullio D’ElisiisAvvocato in Larino, giornalista pubblicista e cultore della materia in procedura penale, è autore di numerosi articoli su riviste giuridiche telematiche.Gabriele EspositoAvvocato penalista patrocinante in Cassazione. Autore di manuali di diritto penale sostanziale e procedurale, dal 2017 è Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Napoli.
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, gli Ermellini consideravano le conclusioni del Tribunale assolutamente corrette in diritto, tenuto conto che, come più volte affermato dalla stessa Cassazione, il rapporto di connessione probatoria di cui all’art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. è ravvisabile quando un unico elemento di fatto proietti la sua efficacia probatoria in relazione a una molteplicità di illeciti penali e non quando semplicemente la prova dei reati connessi discenda dalla medesima fonte (cfr., Sez. 2 – , n. 18241 del 26/01/2022; Sez. 5, n. 10445 del 14/12/2011), deducendo al contempo che il collegamento probatorio di cui all’art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. – che determina l’incompatibilità con l’ufficio di testimone prevista dall’art. 197, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e la conseguente necessità di acquisire elementi di riscontro alle dichiarazioni ex art. 192 cod. proc. pen. – ricorre soltanto quando nei diversi procedimenti sussiste l’identità del fatto o di uno degli elementi di prova ovvero quando è ravvisabile la diretta rilevanza di uno degli elementi di prova acquisiti in un procedimento su uno dei reati oggetto dell’altro procedimento (cfr., Sez. 1 – , n. 20972 del 09/06/2020; Sez. 2, n. 24570 del 14/05/2015; cfr., anche, Sez. 5, n. 31170 del 20/05/2009, in cui la Corte ha chiarito che, in tema di incompatibilità a testimoniare, il collegamento probatorio di cui all’art. 371, comma secondo, lett. b) cod. proc. pen., che determina l’incompatibilità con l’ufficio di testimone di cui all’art. 197, comma primo, lett. b) cod. proc. pen., deve riferirsi ad elementi oggettivi di modo che l’accertamento di un reato sia destinato ad influire su quello degli altri; essa, pertanto, non può discendere dal solo stato di imputato di un reato in danno della persona nei confronti della quale si procede, essendo ravvisabile soltanto in costanza di un diretto e concreto rapporto di connessione probatoria tra il processo in trattazione e il procedimento in cui il dichiarante è stato o è sottoposto, ossia allorquando il collegamento probatorio tra i procedimenti sia oggettivamente fondato sull’identità del fatto ovvero sull’identità o sulla diretta rilevanza di uno degli elementi di prova dei reati oggetto dei procedimenti stessi).
Orbene, per i giudici di piazza Cavour, nel caso di specie, nemmeno la difesa aveva potuto evidenziare un reale rapporto tra i fatti qui giudicati e quelli oggetto dell’altro procedimento in cui, peraltro, la posizione di correo ascritta al ricorrente non poteva in ogni caso comprometterne la veste di testimone nella vicenda in esame.
3. Conclusioni
Fermo restando quanto disposto dagli articoli art. 371, co. 2, lett. b), cod. proc. pen. (“Le indagini di uffici diversi del pubblico ministero si considerano collegate: (…) se si tratta di reati dei quali gli uni sono stati commessi in occasione degli altri, o per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l’impunità, o che sono stati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre, ovvero se la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un’altra circostanza”) e 197, co. 1, lett. b), cod. proc. pen. (“Non possono essere assunti come testimoni: (…) salvo quanto previsto dall’articolo 64, comma 3, lettera c), le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell’articolo 12, comma 1, lettera c), o di un reato collegato a norma dell’articolo 371, comma 2, lettera b), prima che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444” cod. proc. pen.), la decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando il collegamento probatorio di cui all’art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. determina l’incompatibilità con l’ufficio di testimone prevista dall’art. 197, comma 1, lett. b), cod. proc. pen..
Difatti, in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, dopo essere affermato che il rapporto di connessione probatoria di cui all’art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. è ravvisabile quando un unico elemento di fatto proietti la sua efficacia probatoria in relazione a una molteplicità di illeciti penali e non quando semplicemente la prova dei reati connessi discenda dalla medesima fonte, è asserito che siffatto collegamento determina l’incompatibilità con l’ufficio di testimone prevista dall’art. 197, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. soltanto quando nei diversi procedimenti sussiste l’identità del fatto o di uno degli elementi di prova, ovvero quando è ravvisabile la diretta rilevanza di uno degli elementi di prova acquisiti in un procedimento su uno dei reati oggetto dell’altro procedimento.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare l’esistenza, o meno, di codesto collegamento.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su questa tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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