Incostituzionale la competenza in base alla sede del concessionario della riscossione

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Per le controversie nei confronti dei concessionari privati è incostituzionale la competenza presso la Commissione Tributaria Provinciale ove ha sede il concessionario anziché quella dell’ente locale concedente.

 

Decisione: Sentenza n. 44/2016 Corte Costituzionale

Classificazione: Tributario

Parole chiave: accertamento – competenza territoriale – concessionario – riscossione – ricorso

 

Il caso.

Due contribuenti della provincia di Cremona si vedevano notificare avvisi di accertamento ICI, per conto di un comune del cremonese, da parte di un concessionario per la riscossione avente sede a Mondovì (Cuneo).

Le due contribuenti proponevano separati ricorsi alla Commissione Tributaria Provinciale di Cremona, affermando di individuarne la competenza territoriale in base all’interpretazione più logica dell’art. 4 del Decreto Legislativo n. 546/1992.

Il concessionario si costituiva in giudizio ed eccepiva l’incompetenza territoriale della commissione adita, la quale sollevava la questione di legittimità costituzionale.

La Corte Costituzionale ha accolto la questione di incostituzionalità sollevata.

 

La decisione.

La Corte Costituzionale ha dapprima esaminato le argomentazioni delle contribuenti e del concessionario, nonché quelle del Presidente del Consiglio dei Ministri, intervenuto nel giudizio per chiedere che la questione sia dichiarata inammissibile o non fondata.

Dopo aver disposto la riunione dei due giudizi, la Corte ha rilevato che dopo l’emissione delle due ordinanze di rimessione, è intervenuto un parziale mutamento della disposizione censurata, precisando però che oggetto del giudizio di costituzionalità rimane la norma originariamente censurata.

Dopo aver dichiarato la non fondatezza della questione sollevata in relazione all’art. 97 Costituzione (in particolare, relativamente al principio del buon andamento della pubblica amministrazione), ha ritenuto fondata la censura relativa all’art. 24 della Costituzione.

Così si esprime, infatti, la Corte: «deve ritenersi che nella disciplina in esame il legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, abbia individuato un criterio attributivo della competenza che concretizza «quella condizione di “sostanziale impedimento all’esercizio del diritto di azione garantito dall’art. 24 della Costituzione” suscettibile “di integrare la violazione del citato parametro costituzionale” (così, nuovamente, la sentenza n. 237 del 2007)» (ordinanza n. 417 del 2007). Difatti, poiché l’ente locale non incontra alcuna limitazione di carattere geografico-spaziale nell’individuazione del terzo cui affidare il servizio di accertamento e riscossione dei propri tributi, lo «spostamento» richiesto al contribuente che voglia esercitare il proprio diritto di azione, garantito dal parametro evocato, è potenzialmente idoneo a costituire una condizione di «sostanziale impedimento all’esercizio del diritto di azione» (sentenze n. 117 del 2012, n. 30 del 2011, n. 237 del 2007 e n. 266 del 2006) o comunque a «rendere “oltremodo difficoltosa” la tutela giurisdizionale» (sentenza n. 237 del 2007; ordinanze n. 382 e n. 213 del 2005)».

Quindi rimarca il fatto che «lo stesso legislatore, all’art. 52, comma 5, lettera c), del d.lgs. n. 446 del 1997, ha precisato che l’individuazione, da parte dell’ente locale, del concessionario del servizio di accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate (determinante ai fini del radicamento della competenza) “non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente”. Ebbene, il fatto che il contribuente debba farsi carico di uno «spostamento» geografico anche significativo per esercitare il proprio diritto di difesa integra un considerevole onere a suo carico».

Per la Corte Costituzionale, rileva l’imputazione dell’atto di accertamento e riscossione all’ente locale: «Difatti, il rapporto esistente tra l’ente locale e il soggetto cui è affidato il servizio di accertamento e riscossione comporta che, ferma la plurisoggettività del rapporto, il secondo costituisca una longa manus del primo, con la conseguente imputazione dell’atto di accertamento e riscossione a quest’ultimo. Ne consegue che, ritenuto irragionevole ai fini del radicamento della competenza territoriale, per le ragioni evidenziate, il riferimento alla sede del soggetto cui è affidato il servizio, non può che emergere il rapporto sostanziale tra il contribuente e l’ente impositore. Alla sede di quest’ultimo ai fini della determinazione della competenza non vi è quindi alternativa».

 

Osservazioni.

La Corte Costituzionale ha rilevato che, poiché l’ente locale non incontra alcun limite territoriale nell’affidare il servizio di riscossione a terzi, lo spostamento richiesto al contribuente impedisce il proprio diritto di difesa, o comunque lo rende più difficile o oneroso.

 

Disposizioni rilevanti.

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Vigente al: 3-4-2016

 

Art. 24

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

 

Art. 97

Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.

Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

 

DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 1992, n. 546

Disposizioni sul processo tributario

Vigente al: 3-4-2016 (nuovo testo modificato rispetto a quello oggetto di esame da parte della Corte Costituzionale)

 

Art. 4 – Competenza per territorio

1. Le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione. Se la controversia è proposta nei confronti di articolazioni dell’Agenzia delle Entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.

2. Le commissioni tributarie regionali sono competenti per le impugnazioni avverso le decisioni delle commissioni tributarie provinciali, che hanno sede nella loro circoscrizione.

Graziotto Fulvio

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