Incostituzionale la limitazione alle ore 21,00 della notificazione telematica

Massima

La Corte Costituzionale, con la sentenza n.75 del 09 aprile 2019, ha statuito che È costituzionalmente illegittimo l’art. 16-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione sia generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24, si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta”.

Caso

La questione di legittimità costituzionale dell’art. 16-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, a norma del quale «la disposizione dell’art. 147 c.p.c. si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche», veniva sollevata dalla Corte d’Appello di Milano a seguito dell’eccezione preliminare di inammissibilità del gravame da parte della società appellata. Quest’ultima assumeva che la notifica a mezzo posta elettronica certificata (PEC) effettuata l’ultimo giorno utile, con messaggio inviato alle ore 21:04 (con ricevute di accettazione e di consegna generate, rispettivamente, alle ore 21:05:29 e alle ore 21:05:32), e, quindi, successiva alle ore 21, si perfezionava «alle ore 7 del giorno successivo», data in cui l’impugnazione risultava, appunto, tardiva.

Quindi, la Corte Costituzionale veniva chiamata in causa per valutare se il rispetto di tale orario fosse compatibile con i principi costituzionali violati di cui all’art. 3, sotto il profilo del principio di eguaglianza e di quello della ragionevolezza in virtù del fatto che «la prevista equiparazione del “domicilio fisico” al “domicilio digitale” comporterebbe l’ingiustificato eguale trattamento di situazioni differenti – le notifiche “cartacee” e quelle “telematiche”– considerato anche che, per queste ultime, in linea di principio, non verrebbe in rilievo (come per le prime) l’esigenza di evitare «“utilizzi lesivi” del diritto costituzionalmente garantito all’inviolabilità del domicilio» o dell’«interesse al riposo e alla tranquillità»), e degli artt. 24 e 111 Cost.in quanto, nel caso di notifica effettuata a mezzo PEC, la previsione di un limite irragionevole alle notifiche, l’ultimo giorno utile per proporre appello, comporterebbe una grave limitazione del diritto di difesa del notificante giacché, «trovandosi a notificare l’ultimo giorno utile (ex art. 325 c.p.c.) è costretto a farlo entro i limiti di cui all’art. 147 c.p.c., senza poter sfruttare appieno il termine giornaliero (lo stesso art. 135 [recte: 155] c.p.c. fa riferimento a “giorni”) che dovrebbe essergli riconosciuto per intero»).

Tema

La questione della notifica telematica è stata oggetto di differenti valutazioni giurisprudenziali. Da una parte la giurisprudenza di legittimità ha copiosamente sostenuto che «È inammissibile il ricorso per cassazione notificato a mezzo PEC dopo le ore 21.00, atteso che la notifica deve intendersi perfezionata, sia per il notificante sia per il destinatario, alle ore 7.00 del giorno successivo» (Cass. civ. Sez. VI – 3 Ord., 4 maggio 2018, n. 10628; nel medesimo senso Cass. civ. Sez. VI Ord., 22 dicembre 2017, n. 30766, secondo cui «In tema di notificazione con modalità telematica, l’art. 16-septies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. nella l. n. 221/2012, si interpreta nel senso che la notificazione richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione dopo le ore 21.00, ai sensi dell’art. 3-bis, comma 3, l. n. 53/1994, si perfeziona alle ore 7.00 del giorno successivo, secondo la chiara disposizione normativa, intesa a tutelare il diritto di difesa del destinatario della notifica senza condizionare irragionevolmente quello del mittente. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tardiva la notifica del ricorso per cassazione perché la ricevuta di accettazione recava un orario successivo alle ore 21.00 del giorno di scadenza del termine per l’impugnazione)».

Ancora, la Cassazione sez. lav., n. 8886 del 4 maggio 2016, ha statuito che «L’art. 16-septies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221/2012, non prevede la scissione tra il momento di perfezionamento della notifica per il notificante ed il tempo di perfezionamento della notifica per il destinatario, espressamente disposta, invece, ad altri fini, dall’art. 16-quater dello stesso d.l. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto quindi tardiva la notifica del ricorso per cassazione affermando che si era perfezionata, sia per il notificante che per il notificato, il giorno successivo a quello di scadenza del termine per l’impugnazione, poiché eseguita dopo le ore 21 di quest’ultimo giorno)»).

Dall’altra parte, la giurisprudenza di merito si è espressa in maniera difforme. La Corte d’Appello di Bari si è orientata verso l’interpretazione costituzionalmente orientata, statuendo che «Il limite delle ore 21, previsto per la disciplina della esecuzione delle notificazioni con modalità telematiche, non può che intendersi stabilito soltanto in vista della fictio del perfezionamento della notifica – per il destinatario – al giorno seguente, e non certamente per sancire il limite orario di validità della notifica da parte del mittente, come deve ritenersi con una interpretazione non abrogante della norma, ma sulla base di una lettura

adeguata della norma, che tenga conto della oggettiva potenzialità della tecnologia, senza pregiudicare il diritto di difesa e, soprattutto, salvaguardando la coerenza giuridica delle norme».

Commento

La decisione della Corte Costituzionale impone di ricercare, nelle norme dedicate al processo telematico, il necessario e indispensabile contemperamento con le regole processuali ordinarie. Essa ha deciso per la declaratoria di incostituzionalità, e non per la soluzione interpretativa di rigetto, valorizzando alcuni profili specifici. Da una parte ha osservato come il divieto di notifica per via telematica oltre le ore 21 sia previsto allo scopo di tutelare il destinatario, vale a dire per salvaguardarne il diritto al riposo in una fascia oraria (dalle 21 alle 24). Ed è per questo motivo, ha rilevato la decisione in commento, che si giustifica «la fictio iuris, contenuta nella seconda parte della norma, per cui il perfezionamento della notifica è differito, per il destinatario, alle ore 7 del giorno successivo». Dall’altra parte la Corte ha espressamente richiamato l’affidamento che il notificante ripone nelle potenzialità del sistema tecnologico, imponendo la valorizzazione delle regole del processo telematico non come fini a sé stesse, ed avulse dal sistema ordinamentale del processo, bensì in termini di strumentalità rispetto alle esigenze processuali delle parti.

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Avv. Francesco Rutigliano

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