Indagini investigative e licenziamento: sì o no?

Le indagini investigative si rendono molto spesso necessarie anche nel contesto lavorativo per accertare illeciti o violazioni delle policy.

Allegati

A cura di Fabrizio Morelli, Partner DLA Piper, e Francesca De Novellis, Avvocato DLA Piper
Le indagini investigative si rendono molto spesso necessarie anche nel contesto lavorativo per accertare comportamenti illeciti o violazioni delle policy aziendali da parte del singolo dipendente, rilevabili ai fini disciplinari, con conseguente irrogazione della massima sanzione del licenziamento nei casi più gravi. Per approfondimenti si consiglia il seguente volume il quale analizza compiutamente l’intera disciplina del rapporto di lavoro subordinato, così come contenuta nel codice civile (con la sola eccezione delle regole relative al licenziamento e alle dimissioni): Il lavoro subordinato

Corte di Cassazione -sez. L civ.- ordinanza n. 30079 del 21-11-2024

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Indice

1. Sull’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, il confine delle indagini


Come è noto, l’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori è chiamato a delimitare i confini applicativi dei diritti del datore di lavoro, da un lato, e del lavoratore, dall’altro.
La norma vieta, infatti, al datore di lavoro, l’uso di strumenti di sorveglianza (come telecamere, microfoni o altri dispositivi), da cui possa derivare un controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, salvo che non vi siano motivi di sicurezza, di protezione dei beni aziendali o di altri interessi legittimi (ovverosia, esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale). Eventuali indagini devono, dunque, essere attuate nel rispetto della privacy e della dignità del lavoratore. Per approfondimenti si consiglia il seguente volume il quale analizza compiutamente l’intera disciplina del rapporto di lavoro subordinato, così come contenuta nel codice civile (con la sola eccezione delle regole relative al licenziamento e alle dimissioni): Il lavoro subordinato

FORMATO CARTACEO

Il lavoro subordinato

Il volume analizza compiutamente l’intera disciplina del rapporto di lavoro subordinato, così come contenuta nel codice civile (con la sola eccezione delle regole relative al licenziamento e alle dimissioni). L’opera è stata realizzata pensando al direttore del personale, al consulente del lavoro, all’avvocato e al giudice che si trovano all’inizio della loro vita professionale o che si avvicinano alla materia per ragioni professionali provenendo da altri ambiti, ma ha l’ambizione di essere utile anche all’esperto, offrendo una sistematica esposizione dello stato dell’arte in merito alle tante questioni che si incontrano nelle aule del Tribunale del lavoro e nella vita professionale di ogni giorno. L’opera si colloca nell’ambito di una collana nella quale, oltre all’opera dedicata alla cessazione del rapporto di lavoro (a cura di C. Colosimo), sono già apparsi i volumi che seguono: Il processo del lavoro (a cura di D. Paliaga); Lavoro e crisi d’impresa (di M. Belviso); Il Lavoro pubblico (a cura di A. Boscati); Diritto sindacale (a cura di G. Perone e M.C. Cataudella). Vincenzo FerranteUniversità Cattolica di Milano, direttore del Master in Consulenza del lavoro e direzione del personale (MUCL);Mirko AltimariUniversità Cattolica di Milano;Silvia BertoccoUniversità di Padova;Laura CalafàUniversità di Verona;Matteo CortiUniversità Cattolica di Milano;Ombretta DessìUniversità di Cagliari;Maria Giovanna GrecoUniversità di Parma;Francesca MalzaniUniversità di Brescia;Marco NovellaUniversità di Genova;Fabio PantanoUniversità di Parma;Roberto PettinelliUniversità del Piemonte orientale;Flavio Vincenzo PonteUniversità della Calabria;Fabio RavelliUniversità di Brescia;Nicolò RossiAvvocato in Novara;Alessandra SartoriUniversità degli studi di Milano;Claudio SerraAvvocato in Torino.

A cura di Vincenzo Ferrante | Maggioli Editore 2023

2. La pronuncia in esame nel quadro giurisprudenziale


La giurisprudenza (di merito e legittimità) è intervenuta copiosamente sul tema, anche per meglio definire l’area di applicazione della norma sopra citata.  È in questo ambito che si colloca la pronuncia della Corte di Cassazione in commento, chiamata a verificare la legittimità di licenziamento per giusta causa, intimato all’esito del dovuto procedimento disciplinare, nei confronti di un lavoratore accusato di dedicarsi ad attività estranee ai suoi compiti lavorativi durante l’orario di lavoro. In particolare, tra gli addebiti contestati al lavoratore (accertati anche in “seguito ad indagine investigativa, anche mediante controlli tecnologici“), vi era la falsa attestazione degli orari di interventi programmati; lo svolgimento di attività diverse durante l’orario di servizio (percependo indebitamente la relativa retribuzione) e l’utilizzo abituale del veicolo aziendale per scopi personali.
Nell’impugnare davanti alla Suprema Corte la decisione che, anche in appello, aveva confermato la legittimità dell’operato aziendale, il lavoratore ha sostenuto che le indagini effettuate dal datore di lavoro, tramite il supporto di un’agenzia investigativa, fossero illegittime in quanto finalizzate a controllare il corretto adempimento della prestazione lavorativa e, ciò, in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha confermato il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui è legittimo “il controllo tramite investigatori che non abbia ad oggetto l’adempimento della prestazione lavorativa ma sia finalizzato a verificare comportamenti che possono configurare ipotesi penalmente rilevanti od integrare attività fraudolente“. Nel caso di specie, infatti, le indagini erano state attuate per accertare il compimento da parte del lavoratore di atti illeciti non riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione lavorativa. Inoltre, il mandato all’agenzia investigativa era stato conferito a seguito di denuncia “in relazione alla quale non sussistevano dubbi di autenticità“. La Suprema Corte ha, altresì, ribadito l'(avallata) accezione estesa per la nozione di “patrimonio aziendale” ai fini della tutela di cui all’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori: oltre ai beni aziendali, essa comprende anche l’immagine aziendale. Ne deriva che possono essere (legittimamente) giustificate azioni difensive a tutela del “patrimonio reputazionale dell’azienda“.
Al tempo stesso, gli ermellini hanno precisato che nulla osta alla validazione di legittimità laddove i c.d. “controlli difensivi” siano “mirati e attuati ex post” (cioè svolti a seguito del comportamento illecito di cui il datore di lavoro abbia fondato sospetto).

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3. Conclusioni


La pronuncia in esame ricorda ancora una volta l’importanza dell’opera di “bilanciamento” da svolgersi per ogni singolo caso concreto, volta per volta, al fine di un contemperamento dei diritti e diversi interessi coinvolti. E, nella specie, tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali (corollario al principio della libertà di iniziativa economica) – cui le indagini investigative possono contribuire laddove esperite nel rispetto delle indicazioni sopra richiamate – e gli imprescindibili diritti di dignità e riservatezza del lavoratore.

Fabrizio Morelli

Francesca De Novellis

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