Indagini preliminari: la riforma Cartabia sull’avviso di conclusione

La riforma Cartabia è intervenuta anche sull’art. 415-bis cod. proc. pen. che, come è noto, disciplina l’avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari.
Difatti, l’art. 22, co. 1, lett. l), d.lgs., 10/10/2022, n. 150 ha modificato tale disposizione legislativa sotto diversi profili.
Orbene, scopo del presente scritto è quello di vedere in cosa consistono siffatte modificazioni.

Indice

1. La modifica apportata al primo comma


Per quanto concerne il primo comma, la norma succitata del d.lgs. n. 150/2022, al numero 1), statuisce che “, la parola: «Prima» è sostituita dalle seguenti: «Salvo quanto previsto dai commi 5-bis e 5-ter, prima»;”.
Di conseguenza, per effetto di questa aggiunta, quanto stabilito nel primo comma dell’art. 415-bis cod. proc. pen., nella parte in cui è disposto che, prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell’articolo 405, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare alla persona sottoposta alle indagini e al difensore nonché, quando si procede per il reato di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale, anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa avviso della conclusione delle indagini preliminari, potrà rilevare solo se non siano applicabili i commi 5-bis e 5-ter di questo articolo (che esamineremo da qui a breve).

2. La modifica apportata al terzo comma


Sempre alla luce di quanto preveduto sempre dall’art. 22, co. 1, lett. l), d.lgs. n. 150/2022, al numero 2 è disposto che “al comma 3, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Con l’avviso l’indagato e la persona offesa alla quale lo stesso è notificato sono altresì informati che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.»;”.
Viene pertanto “introdotto l’obbligo di inserire nell’avviso del mancato accoglimento della richiesta di archiviazione, l’informazione alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa” (Ufficio del Massimario della Suprema Corte di Cassazione, Rel. n. 2/2023 del 5 gennaio del 2023, p. 68).

3. La modifica apportata al quinto comma


L’art. 22, co. 1, lett. l), n. 3, d.lgs. n. 150/2022 prevede che “al comma 5, le parole: «per l’esercizio dell’azione penale o per la richiesta di archiviazione» sono soppresse;”.
Dunque, se prima al quinto comma era enunciato che le “dichiarazioni rilasciate dall’indagato, l’interrogatorio del medesimo ed i nuovi atti di indagine del pubblico ministero, previsti dai commi 3 e 4, sono utilizzabili se compiuti entro il termine stabilito dal comma 4, ancorché sia decorso il termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice previsto dal comma 2 dell’articolo 405 per l’esercizio dell’azione penale o per la richiesta di archiviazione”, adesso rimane unicamente il riferimento al comma 2 dell’art. 405 cod. proc. pen., senza alcuna specificazione ulteriore.

4. Il “nuovo” comma 5-bis


L’art. 22, co. 1, lett. l), n. 4, d.lgs. n. 150/2022 contempla cinque ulteriori commi, dopo il comma 5, ossia: i commi 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, 5-sexies.
Orbene, incominciando dal comma 5-bis, è ivi preveduto che il “pubblico ministero, prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell’articolo 405, può presentare richiesta motivata di differimento della notifica dell’avviso di cui al comma 1 al procuratore generale presso la corte di appello: a) quando è stata richiesta l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari e il giudice non ha ancora provveduto o quando, fuori dai casi di latitanza, la misura applicata non è stata ancora eseguita; b) quando la conoscenza degli atti d’indagine può concretamente mettere in pericolo la vita o l’incolumità di una persona o la sicurezza dello Stato ovvero, nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell’articolo 407, comma 2, arrecare un concreto pregiudizio, non evitabile attraverso la separazione dei procedimenti o in altro modo, per atti o attività di indagine specificamente individuati, rispetto ai quali non siano scaduti i termini di indagine e che siano diretti all’accertamento dei fatti, all’individuazione o alla cattura dei responsabili o al sequestro di denaro, beni o altre utilità di cui è obbligatoria la confisca”.
Di conseguenza, per effetto di questo novum legislativo, è adesso disposto che il pubblico ministero, prima della scadenza del termine di conclusione delle indagini, “possa presentare al Procuratore generale presso la Corte d’appello una richiesta motivata di differimento del termine di notifica dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p. nella ricorrenza di una serie di ipotesi: quando sia stata avanzata richiesta di misura cautelare ed il gip non abbia ancora provveduto; quando la misura disposta dal giudice non sia stata ancora eseguita; quando la conoscenza degli atti d’indagine conseguente alla notifica dell’avviso, possa concretamente mettere in pericolo la vita di una persona o la sicurezza dello Stato ovvero, nei procedimenti ex art. 407 comma 2 c.p.p. arrecare un concreto pregiudizio, non evitabile attraverso la separazione dei procedimenti o in altro modo, per atti o attività d’indagine, rispetto ai quali non siano scaduti i termini indagine e che siano diretti all’accertamento dei fatti, alla individuazione o alla cattura dei responsabili o al sequestro di denaro, beni o altre utilità di cui è obbligatoria la confisca” (C.S.M., Sesta Commissione, Parere del 21/09/2022, p. 26).


Potrebbero interessarti anche:

5. Il “nuovo” comma 5-ter


Il “nuovo” comma 5-ter dell’art. 415-bis cod. proc. pen., invece, dispone quanto segue: “Entro venti giorni dal deposito della richiesta del pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, il procuratore generale autorizza con decreto motivato il differimento per il tempo strettamente necessario e, comunque, per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi o, se si procede per taluno dei delitti indicati nell’articolo 407, comma 2, non superiore a un anno. In caso contrario, il procuratore generale ordina con decreto motivato al procuratore della Repubblica di provvedere alla notifica dell’avviso di cui al comma 1 entro un termine non superiore a venti giorni. Copia del decreto con cui il procuratore generale rigetta la richiesta di differimento del pubblico ministero è notificata alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini”.
Per effetto di questo comma, quindi, è adesso preveduto che, “nei venti giorni successivi al deposito della richiesta del pubblico ministero, il procuratore generale provveda con decreto motivato” (così: la relazione illustrativa) fermo restando che, al “positivo riscontro dei presupposti del differimento, il pubblico ministero sarà autorizzato «per il tempo strettamente necessario e, comunque, per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi o, se si procede per taluno dei delitti indicati nell’articolo 407, comma 2, non superiore a un anno»” (così: la relazione illustrativa), ma, in “caso contrario, il procuratore generale ordinerà al procuratore della Repubblica di provvedere alla notifica dell’avviso di conclusione indagini entro un termine non superiore a venti giorni. In tale seconda ipotesi, copia del decreto sarà notificata alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini” (così: la relazione illustrativa).
In altri termini, il Procuratore generale nei venti giorni successivi al deposito di detta richiesta di differimento, autorizza, “nella ricorrenza dei presupposti, il differimento “per il tempo strettamente necessario” o comunque per un tempo massimo di sei mesi o di un anno se si proceda per i reati di cui al comma 2 dell’art. 407 c.p.p.” (C.S.M., Sesta Commissione, Parere del 21/09/2022, p. 26) mentre, laddove, “invece, il procuratore ritenga di non dover autorizzare il differimento, ordina al procuratore della repubblica di procedere con la notifica ex art. 415 bis c.p.p.” (C.S.M., Sesta Commissione, Parere del 21/09/2022, p. 26).

6. Il “nuovo” comma 5-quater


“Alla scadenza dei termini di cui all’articolo 407-bis, comma 2, se il pubblico ministero non ha esercitato l’azione penale, né richiesto l’archiviazione, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere al giudice di ordinare al pubblico ministero di assumere le determinazioni sull’azione penale. Sulla richiesta il giudice provvede, nei venti giorni successivi, con decreto motivato. In caso di accoglimento, il giudice ordina al procuratore della Repubblica di assumere le determinazioni sull’azione penale entro un termine non superiore a venti giorni. Copia del decreto è comunicata al pubblico ministero e al procuratore generale presso la corte di appello e notificato alla persona che ha formulato la richiesta” (così recita il “nuovo” art. 415-bis, co. 5-quater, cod. proc. pen.).
Quindi, per effetto di questo comma, è ora disposto che, “alla scadenza dei termini di cui all’art. 407 bis comma 2 c.p.p., se il pubblico ministero non ha esercitato l’azione penale o non ha richiesto l’archiviazione, l’indagato e la persona offesa, possano avanzare al giudice richiesta di ordinare al pubblico ministero di assumere le determinazioni sull’azione penale” (C.S.M., Sesta Commissione, Parere del 21/09/2022, p. 26) e su “tale richiesta, il giudice provvede nei venti giorni successivi con decreto motivato: in caso di accoglimento, il giudice ordina al procuratore di assumere le determinazioni entro un termine non superiore a venti giorni” (C.S.M., Sesta Commissione, Parere del 21/09/2022, p. 26) fermo restando che copia del decreto deve essere notificata “al pubblico ministero, al procuratore generale e alla persona che ha formulato la richiesta (e non anche, quindi, alla persona offesa legittimata a formulare la richiesta)” (Ufficio del Massimario della Suprema Corte di Cassazione, op.cit., p. 71).

7. Il “nuovo” comma 5-quinquies


Per effetto del “nuovo” 5-quinquies dell’art. 415-bis cod. proc. pen., è adesso sancito che il “pubblico ministero trasmette al giudice e al procuratore generale copia dei provvedimenti assunti in conseguenza dell’ordine emesso ai sensi del comma 5-quater”.
Pertanto, sulla scorta di tale precetto normativo, “il pubblico ministero deve trasmettere al giudice e al procuratore generale copia dei provvedimenti assunti in conseguenza dell’ordine emesso ai sensi del comma 5-quater” (M. GIALUZ, Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia. Profili processuali, p. 48).

8. Il “nuovo” comma 5-sexies


Infine, il “nuovo” comma 5-sexies dell’art. 415-bis cod. proc. pen. dispone, per un verso, che, nei “casi di cui al comma 5-quater, se non ha già ricevuto la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi del comma 1, alla persona offesa dal reato che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini è notificato l’avviso previsto dal comma 1 dell’articolo 415-ter” cod. proc. pen. (primo periodo) ossia l’avviso del deposito della documentazione relativa alle indagini espletate effettuata dal pubblico ministero in segreteria, ove costui, alla scadenza dei termini di cui all’articolo 407-bis, comma 2, cod. proc. pen., non abbia disposto la notifica dell’avviso della conclusione delle indagini preliminari, né abbia esercitato l’azione penale o richiesto l’archiviazione, per altro verso, che si “applicano le disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 415-ter” cod. proc. pen. (secondo periodo) che, come è noto, statuisce quanto segue: “Quando, decorsi dieci giorni dalla scadenza dei termini di cui all’articolo 407-bis, comma 2, non riceve la comunicazione prevista al comma 1, se non dispone l’avocazione delle indagini preliminari, il procuratore generale ordina con decreto motivato al procuratore della Repubblica di provvedere alla notifica dell’avviso di deposito di cui al comma 1 entro un termine non superiore a venti giorni. Copia del decreto è notificata alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini”.
Dunque, alla stregua di codesto precetto normativo, è adesso preveduto che “nel caso di infruttuoso decorso del periodo di riflessione post 415-bis, alla persona offesa che non abbia già ricevuto la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari (e che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini), sia notificato l’avviso di deposito previsto dall’art. 415-ter, co. 1, e che operino in suo favore le disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 415-ter” cod. proc. pen. (così: la relazione illustrativa).

Queste sono dunque in estrema sintesi le novità introdotte dalla riforma Cartabia per quanto riguarda l’art. 415-bis del cod. proc. pen..
Non resta pertanto che aspettare come esse verranno interpretate in sede giudiziale.

Volume consigliato per approfondire


Il formulario rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per l’Avvocato penalista, mettendo a sua disposizione tutti gli schemi degli atti difensivi rilevanti nella fase dell’esecuzione penale, contestualizzati con il relativo quadro normativo di riferimento

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento