Con la sentenza n. 33841 del 13 settembre 2011 la Seconda sezione penale della Corte di cassazione ha chiarito che fra le fattispecie di cui agli artt. 316 ter (indebita percezione di erogazioni pubbliche) e 640 (truffa ai danni dello Stato) che prevedono e puniscono fatti sostanzialmente simili, ricorre un rapporto di sussidiarietà.
Più precisamente, il reato di indebita percezione, punito con una sanzione meno severa, è sussidiario rispetto alla truffa aggravata, e la relativa norma incriminatrice risulterà applicabile laddove non ricorrono i presupposti per l’applicabilità dell’art. 640 del codice penale.
I presupposti fondamentali del reato di truffa sono gli artifizi e i raggiri posti in essere dal soggetto agente al fine di indurre la vittima in errore.
Laddove la condotta non si concretizzi nell’impiego dei suddetti artifizi, consistenti in una alterazione e/o una falsa rappresentazione della realtà, tali da indurre un soggetto di media diligenza in errore, bensì in semplici dichiarazioni mendaci, ricorre la fattispecie meno grave di cui all’art. 316 ter c.p, essendo tale norma destinata, in virtù del rapporto di sussidiarietà rispetto al reato di truffa, a colpire comportamenti che non rientrano nel campo di operatività di questa.
Quindi, ad avviso dei giudici di legittimità, la semplice dichiarazione mendace non accompagnata da artifizi e raggiri per indurre in errore provoca il reato meno grave. E il sindacato sulla condotta illecita deve essere operato, caso per caso, dal giudice di merito.
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