Tar Sicilia, Palermo, Sez. III, sentenza 7 giugno 2005, n. 1270.
Polizia Municipale Indennità miglioramento dei servizi (art. 13 L.R. Sicilia n. 17/90) Erogazione in base alla sola presenza in servizio Esclusione
Polizia Municipale Indennità miglioramento dei servizi (art. 13 L.R. Sicilia n. 17/90) Perseguimento degli obiettivi indicati nel piano e valutazione dei risultati raggiunti Necessità
Polizia Municipale Indennità miglioramento dei servizi (art. 13 L.R. Sicilia n. 17/90) Applicazione dei principi legislativi e contrattuali in tema di erogazione di trattamenti accessori Necessità
La corresponsione dell’indennità prevista nel piano di miglioramento dei servizi della polizia municipale non è correlata alla sola presenza in servizio ma anche all’effettivo perseguimento degli obiettivi nello stesso individuati. Il procedimento di erogazione dell’indennità di cui all’art. 13 della L.R. n. 17/90 soggiace ai principi espressi nelle leggi di riforma del pubblico impiego e nei contratti collettivi nazionali di lavoro, secondo cui l’introduzione di meccanismi incentivanti impone il rispetto del corollario della corrispettività tra impegno profuso ed emolumento accessorio; cosicchè la specifica partecipazione del personale di PM a misure di miglioramento dei servizi deve essere intesa come concreto impegno nel perseguimento degli obiettivi individuati dall’atto programmatorio.
Indennità Accessorie alla polizia municipale
solo previa valutazione
Commento alla sentenza Tar Sicilia, n. 1270 del 7 giugno 2005
di Giuseppe La Greca (Segretario comunale)
La polizia municipale in Sicilia soggetta a valutazione. Il Tar Sicilia, Palermo Sezione III, con sentenza n. 1270 depositata lo scorso 29 luglio, ha chiarito le modalità di erogazione di una particolare indennità accessoria riconosciuta da una legge regionale del 1990 al personale di polizia municipale in servizio presso enti locali della Regione Siciliana. I giudici amministrativi hanno infatti chiarito che l’erogazione dei benefici economici previsti dal fondo di miglioramento dei servizi della polizia municipale debba essere assoggettata alla verifica e valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi, non essendo ormai consentito un riconoscimento “automatico” in base alla sola presenza in servizio. Si tratta di un <<premio di rendimento>> e cioè di una indennità operativa che viene erogata al dipendente se ed in quanto presti effettivamente l’attività lavorativa, concorrendo personalmente e fattivamente, con la sua attività, al raggiungimento dei risultati e del miglioramento del servizio cui è correlata. La formulazione della disposizione legislativa regionale aveva fatto ritenere, in passato, che le indennità di cui godono gli agenti ed ufficiali di polizia municipale non fossero legate ad alcuna ipotesi di verifica in termini di risultato e fossero riconoscibili per effetto dell?esclusivo svolgimento di attività d’istituto. Il sopravvenire delle nuove disposizioni in materia di pubblico impiego e della contrattazione collettiva, ha modificato la portata interpretativa delle disposizioni regionali previgenti: l’introduzione di meccanismi incentivanti impone, infatti, il rispetto del corollario della corrispettività tra impegno profuso ed emolumento accessorio; cosicchè la specifica partecipazione del personale di PM a misure di miglioramento dei servizi deve essere intesa come concreto impegno nel perseguimento degli obiettivi individuati dall’atto programmatorio per la cui adozione la legge regionale prevede la competenza del consiglio comunale.
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