L’indennità di avviamento è sempre dovuta se il contratto di locazione viene a cessare per un motivo imputabile al locatore/proprietario. Per approfondimenti si consiglia il seguente volume il quale offre il quadro complessivo della normativa vigente in materia dei diversi tipi di locazione: Manuale delle locazioni commerciali e abitative
riferimenti normativi: art. 34 L. n. 392/1978
precedenti giurisprudenziali: Cass. civ., Sez. VI, Sentenza del 09/02/2023, n. 3938
Indice
1. La vicenda: indennità di avviamento
Nei contratti stipulati dal un conduttore di due immobili ad uso commerciale, adiacenti e comunicanti, era prevista una durata della locazione di sei anni, rinnovabile per altri sei. Inoltre era pattuito che al termine dell’anno dodicesimo il contratto “si intenderà definitivamente risolto, anche nell’ipotesi di mancata disdetta. In caso di disdetta o di fine locazione il conduttore dovrà rilasciare l’immobile entro la data di scadenza contrattuale; in caso contrario sarà dovuta al locatore una penale immediatamente esigibile ….per ogni giorno di ritardato rilascio”; successivamente alla scadenza definitiva dei contratti, il conduttore si attivava per riconsegnare ai locatori gli immobili condotti in locazione, chiedendo, al contempo, il pagamento dell’indennità di avviamento commerciale prevista dall’art. 34, L. n. 392/1978. Tale ultima richiesta veniva ignorata. Il conduttore si rivolgeva allora all’Autorità Giudiziaria perché era convinto di aver diritto all’indennità di avviamento, in quanto la cessazione dei contratti di locazione non era derivata da un suo inadempimento o recesso anche tacito, mentre la clausola di cui all’art. 5, prevista in entrambi i contratti in esame, con cui il conduttore dichiarava di rinunciare all’indennità di avviamento, doveva ritenersi nulla ai sensi dell’art. 79, comma 1, L. 392/1978. In ogni caso, dato il mancato versamento della predetta indennità da parte dei proprietari, lo stesso conduttore, anche dopo la scadenza del contratto, aveva per un certo periodo continuato a detenere i locali commerciali innanzi indicati, continuando a corrispondere il canone di locazione quale indennità di occupazione senza titolo. Per approfondimenti si consiglia il seguente volume il quale offre il quadro complessivo della normativa vigente in materia dei diversi tipi di locazione: Manuale delle locazioni commerciali e abitative
Manuale delle locazioni commerciali e abitative
Il Manuale offre un quadro complessivo in materia di locazioni abitative, affrontandone tutte le tipologie: locazioni libere, convenzionate, transitorie, locazioni di immobili acquistati per futura locazione, affitti brevi, locazioni turistiche, cohousing, rent to buy, leasing, analizzando la relativa disciplina contrattuale e tenendo conto dell’evoluzione normativa, nonché della produzione giurisprudenziale su alcuni punti nodali della legge 431 del 1998 e altro.Non mancano le indicazioni operative inerenti alla registrazione dei contratti, la tassazione, sia ordinaria che con cedolare secca.Il volume si occupa altresì delle “locazioni ad uso diverso”: la loro regolamentazione, il regime contrattuale applicabile, gli istituti della prelazione del riscatto e l’indennità di avviamento senza dimenticare le nuove tipologie locatizie come il contratto atipico di coworking o di domiciliazione.Una parte è in seguito dedicata agli aspetti processuali: procedimento di convalida, rito locatizio e compatibilità con il processo ordinario, azioni esperibili contro l’occupazione senza titolo, mediazione, negoziazione assistita e arbitrato.L’esposizione semplice e chiara rende il testo uno strumento di consultazione e approfondimento adatto sia al professionista del settore, sia al pubblico dei non addetti ai lavori.Il Manuale tratta infine anche il nuovo procedimento di convalida di sfratto, che ha visto ampliarsi l’ambito di applicazione e altre novità, tra cui quelle riguardanti l’esecutività dell’ordinanza di convalida.Questa sesta edizione tiene conto di tutti i principali provvedimenti di normativa, prassi e giurisprudenza in materia fino alle recentissime sentenza 7 maggio 2024, n. 12395 in punto di cedolare secca e circolare 10 maggio 2024, n. 10/E sulle locazioni brevi.Silvio RezzonicoÈ stato avvocato in Milano e autore di diversi libri e saggi in materia di diritto immobiliare. Ha collaborato con il Gruppo 24 Ore, con Maggioli Editore e con l’Università degli studi di Firenze. Da ultimo è stato anche docente presso l’Università degli Studi telematica E-campus.Matteo RezzonicoAvvocato cassazionista e pubblicista in Milano, è autore di numerose pubblicazioni di diritto immobiliare ed edilizio. In particolare, collabora con il Gruppo 24 Ore (Norme e Tributi, Esperto risponde e Consulente immobiliare) e con Giuffrè Editore (portale con- dominio e locazioni). Presidente della FNA Federazione Nazionale degli Amministratori Immobiliari e Vicepresidente della Confappi, Confederazione della Piccola Proprietà Immobiliare, per conto della quale riveste anche il ruolo di Presidente della sede provinciale di Milano e di componente della Commissione Legale Nazionale di FNA – Confappi.Luca RezzonicoAvvocato in Milano. Si occupa di diritto immobiliare ed è coautore di diverse pubblicazioni in materia
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2. La questione
Quali sono i presupposti per il riconoscimento del diritto all’indennità di avviamento?
3. La soluzione
Il Tribunale ha dato ragione al conduttore. Come ha evidenziato il giudice calabrese, dai contratti di locazione è emerso che i locatori hanno concesso al ricorrente i locali “ad uso esclusivo di produzione artigianale propria e di commercio al dettaglio di prodotti di pasticceria, gelateria, bar”. Il Tribunale ha notato che si tratta di attività che implica necessariamente il contatto con il pubblico, circostanza peraltro non oggetto di contestazione da parte dei resistenti locatori. Del resto, ad avviso del giudicante, alla scadenza del dodicesimo anno di durata, il contratto (per volontà delle parti) non si è rinnovato per ulteriori anni sei, non avendo il conduttore inviato formale disdetta. Inoltre, nel contegno assunto dal ricorrente-conduttore, non è stato ravvisato alcuna manifestazione implicita di volontà di prosecuzione del rapporto contrattuale. Il Tribunale ha ulteriormente evidenziato che le quietanze di pagamento sottoscritte dal conduttore, per i mesi successivi alla scadenza del contratto di locazione, facevano riferimento ad una somma corrisposta a titolo di indennità per occupazione sine titulo. Anche dalla corrispondenza intercorsa tra le parti è risultata inequivocabilmente la volontà del conduttore di non voler rinnovare il rapporto di locazione.
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4. Le riflessioni conclusive
Nella vicenda esaminata è risulta provato che i contratti di locazione ad uso commerciale stipulati tra le parti si sono risolti per cause diverse da quelle che, ai sensi del primo comma dell’art. 34 della L. n. 392/1978, ostano all’insorgenza del diritto all’indennità di avviamento commerciale in capo alla parte conduttrice, con conseguente diritto del ricorrente, per ciascun contratto, all’indennità di avviamento. Presupposti per il riconoscimento del diritto all’indennità sono, infatti, la sussistenza di una locazione ad uso non abitativo, la scadenza del contratto per finita locazione e la destinazione dell’immobile locato ad attività che comportino contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori. A tale ultimo proposito merita di essere ricordato che grava sul conduttore l’onere di fornire con qualsiasi mezzo la prova della relativa situazione di fatto, sempre che siffatta frequentazione non risulti implicitamente in virtù del notorio, dalla destinazione dell’immobile ad attività che necessariamente la implichi (Cass. civ., sez. III, 19/05/2010, n. 12278). L’indennità di avviamento commerciale è stata riconosciuta al ricorrente, anche se egli vi ha rinunciato espressamente, come previsto dall’art. 5 di entrambi i contratti. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che l’art. 79 della L. 392/1978 sancisce la nullità di ogni pattuizione diretta a limitare la durata legale del contratto o ad attribuire al locatore un canone maggiore di quello legale, ovvero ad attribuirgli altro vantaggio in contrasto con le disposizioni della legge stessa. Tale disposizione non impedisce al conduttore di rinunciare all’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale, purché ciò avvenga successivamente alla cessazione del rapporto, ossia quando il conduttore non si trovi più in quella posizione di debolezza alla cui tutela la disciplina è preordinata (Cass. civ., sez. III, 16/02/2023, n. 4947).
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