Indennità di accompagnamento 2017: se hai un buon reddito non ti spetta

Redazione 23/03/17

A fini di sostenibilità economica, il presidente dell’Inps, Tito Boeri, ha recentemente avanzato la proposta di rendere erogabile solo per i cittadini in condizioni di difficoltà economica il contributo per l’indennità di accompagnamento. Ad oggi, l’assegno mensile ammonta a 515, 43 euro.

Inoltre, lo stesso presidente propone di estendere l’applicazione del contributo di solidarietà per la non autosufficienza dello 0, 35% anche ai lavoratori dipendenti del settore privato: finora, infatti, lo stesso è riservato solo a quello pubblico.

 

Per approfondire, leggi: Inps, 1000 euro al mese per chi ha un disabile in famiglia. 

 

Per capire come verrà modificato l’assegno di accompagnamento è necessario conoscerne gli aspetti che attualmente presenta.

 

Indennità di accompagnamento: a chi spetta

In primo luogo, è bene precisare che con “assegno di accompagnamento” si fa riferimento alla prestazione assistenziale della quale hanno diritto i soggetti che presentino un’invalidità civile totale e permanente al 100%: è l’entità di tale forma di invalidità, infatti, a giustificare il contributo, essendo necessaria una assistenza continua nei confronti dell’invalido.

I requisiti richiesti sono i seguenti:

  • invalidità totale permanente del 100% riconosciuta;
  • impossibilità di camminare senza l’aiuto di un accompagnatore;
  • in alternativa, impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e conseguente necessità di assistenza;
  • cittadinanza italiana o europea, o cittadinanza di un Paese extraeuropeo, se l’interessato è in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
  • residenza in Italia;
  • la non permanenza continuativa presso una struttura sanitaria con retta a carico dello Stato, né in un reparto riabilitativo o di lungodegenza.

Per quanto riguarda i soggetti di età inferiore ai 18 anni o superiore ai 65, non è erogabile l’indennità di accompagnamento tout court, per la stretta relazione che intercorre tra il sussidio e la capacità lavorativa. Infatti, i contributi erogabili in questi casi sono differenti.

 

Per approfondire, leggi: Minori e disabilità: quale assegno?

 

Qual è la soglia di reddito necessaria?

L’assegno, di importo pari a 515,43 euro, è erogato per 12 mensilità, fino all’ammontare complessivo di 6.185,16 euro. Il reddito è esente da Irpef, e pertanto non deve nemmeno essere inserito nel 730 o nel Modello Unico, e da poco nemmeno più nell’Isee: è irragionevole il suo computo all’interno di tali moduli in quanto costituisce un assegno previdenziale e non può formare reddito.

Attualmente, quindi, è sufficiente la disabilità tale da comportare un invalidità al 100%per beneficiare dell’assegno, mentre la proposta di Boeri attiene all’introduzione di un requisito anche reddituale. Qualora la normativa non dovesse cambiare, infatti, non rileverebbe nemmeno il possesso di ulteriori redditi, né la composizione del nucleo familiare ed i redditi dei componenti.

 

Indennità di accompagnamento: è cumulabile?

Come spesso accade, l’assegno di accompagnamento non è cumulabile con altre misure previdenziali che spettino al soggetto per le medesime esigenze di assistenza personale continuativa, come ad esempio con quello riconosciuto dall’Inail o quello erogato dalle Regioni, o con le prestazioni per invalidità contratta per cause di serviziolavoro o guerra.

Altro discorso valga per tutti i contributi previdenziali che esulino dalle motivazioni caratterizzanti l’indennità di accompagnamento, tra i quali:

  • la pensione di inabilità civile o l’assegno mensile di invalidità;
  • la pensione di vecchiaia e anticipata o di reversibilità.

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