Massima |
La circostanza che la disposizione di cui all’art. 52 del d.P.R. 164/2002 non fissi, espressamente, un termine entro il quale l’Amministrazione deve provvedere alla individualizzazione dei “titolari di comando” cui spetta l’indennità, non esime l’Amministrazione dal provvedere in tempi ragionevoli e coerenti con le stesse disposizioni contrattuali in cui l’indennità si inserisce (biennio economico 2002-2003); ne consegue che il comportamento dell’Amministrazione va considerato vincolato nell’an e solo parzialmente discrezionale nel contenuto (rientrando nella esclusiva competenza dell’Amministrazione l’individuazione dei titolari di comando). |
1. Premesse
L’art. 52 del d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 (Recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005) al terzo comma stabilisce che “Ai fini della prevista corresponsione dell’indennità di comando navale per il personale che riveste funzioni e responsabilità corrispondenti al comando di singole unità o gruppi di unità navali, di cui all’art. 10 della legge sulle indennità operative, si provvede alla individuazione dei titolari con determinazione delle singole Amministrazioni interessate di concerto cui il Ministero dell’Economia e delle finanze”.
Detta disposizione, in definitiva, estende l’indennità supplementare di comando navale, prevista dall’art. 10 della legge 23 marzo 1978, n. 78 (originariamente per gli ufficiali e sottufficiali dell’Esercito, della Marina e della Aeronautica al comando di singole unità o gruppi di unità (comma 1 – e per gli ufficiali e sottufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica titolari di comando che abbiano funzioni e responsabilità corrispondenti – comma 2) al personale che “riveste funzioni e responsabilità al comando di singole unità o gruppi di unità navali”.
L’individuazione dei titolari di comando spetta, com’è chiaro dalla lettura della norma, alle singole amministrazioni interessate di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze: sotto tale profilo non può che convenirsi con la tesi delle Amministrazioni appellanti secondo cui detto provvedimento ha natura costitutiva e non meramente ricognitiva del diritto alla corresponsione della indennità di comando terrestre di cui si discute, con la precisazione che la natura costitutiva del provvedimento da emanarsi riguarda non già l’esistente diritto alla indennità in esame, ma l’individuazione dei soggetti che hanno titolo a percepirla.
Occorre rilevare che, sebbene la norma non fissi espressamente un termine entro il quale l’Amministrazione debba provvedere alla individualizzazione dei “titolari di comando” (cui spetta l’indennità in questione) ciò non esime l’Amministrazione dal provvedere in tempi ragionevoli e coerenti con le stesse disposizioni contrattuali in cui la indennità di comando terrestre si inserisce (biennio economico 2002-2003), trattandosi di un’attività doverosa che affonda le proprie radici in accordi sindacali, recepiti – come si è avviato – con apposita fonte regolamentare.
Si è, pertanto, evidentemente in presenza di un comportamento vincolato nell’an e solo parzialmente discrezionale nel contenuto (rientrando nella esclusiva competenza dell’amministrazione l’individuazione dei titolari di comando).
2. Art. 52 del d.P.R. 164/2002 e rassegna giurisprudenziale
L’art. 52, comma 3, del d.P.R. 164/2002 (in sede di recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003) ha esteso al personale di terra – in posizione funzionale corrispondente ad un incarico di comando di singole unità o gruppi di unità navali – la spettanza della indennità di comando navale prevista dall’art. 10 della L. 78/1983. (Cons. Stato, Sez. IV, 01/03/2010, n. 1168).
A norma dell’art. 52, comma 3, del d.P.R. 164/2002 compete al Ministero dell’Economia e delle Finanze e al Comando Generale della Guardia di Finanza il potere autoritativo (vincolato nell’an, parzialmente discrezionale nel contenuto e da esercitare di concerto) di individuare i dipendenti che hanno titolo a percepire l’indennità di comando, in ragione della titolarità delle posizioni di comando (Conferma della sentenza del T.a.r. Lazio – Roma, sez. II n. 5797/2009; confermata da Cons. Stato, Sez. IV, 18/02/2010, n. 974; Cons. Stato, Sez. IV, 18/02/2010, n. 973; Cons. Stato, Sez. IV, 18/02/2010, n. 972; Cons. Stato, Sez. IV, 18/02/2010, n. 971; Cons. Stato, Sez. IV, 18/02/2010, n. 970; Cons. Stato, Sez. IV, 18/02/2010, n. 969; Cons. Stato, Sez. IV, 18/02/2010, n. 968; Cons. Stato, Sez. IV, 18/02/2010, n. 967; Cons. Stato, Sez. IV, 18/02/2010, n. 966).
Rocchina Staiano
Docente all’Univ. Teramo; Docente formatore accreditato presso il Ministero di Giustizia e Conciliatore alla Consob con delibera del 30 novembre 2010; Avvocato. E’ stata Componente della Commissione Informale per l’implementamento del Fondo per l’Occupazione Giovanile e Titolare di incarico a supporto tecnico per conto del Dipartimento della Gioventù.
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