Sintesi
L’art. 22 del CCNL Enti Locali del 14.09.2000 disciplina il trattamento economico accessorio dell’indennità di turno a favore del personale del comparto.
Lo stesso trova applicazione laddove ricorrano tre presupposti indicati dalla norma pattizia: i) una distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni nell’arco del mese ii) un orario di servizio di almeno 10 ore e iii) un orario di servizio continuativo e privo di interruzioni tra la fine di un turno e l’inizio del successivo (cfr. Cassazione Sezione Lavoro, sentenza n. 8254 del 7 aprile 2010).
Il fatto
Due agenti di P. M. in servizio presso un comune della provincia di Napoli proponevano ricorso per ottenere il riconoscimento del diritto a percepire l’indennità di turno di cui all’art. 22 CCNL Enti locali per il periodo gennaio 2011- dicembre 2013.
Assumevano i ricorrenti che la loro prestazione lavorativa si articolava secondo una turnazione scambievole che assicurava undici ore di lavoro giornaliero, distribuite in due fasce orarie: 08.00 – 14.00, 16,00 – 22,00. Il tutto con una interruzione del servizio per due ore giornaliere.
Si costituiva l’Ente eccependo, a mente della richiamata sentenza di Cassazione, l’assenza dei presupposti di cui al Contratto Collettivo, in particolare la mancanza di un servizio continuo, ovvero senza interruzione, per almeno dieci ore, richiamando anche un precedente specifico sezionale.
Inoltre l’amministrazione contestava anche sotto il profilo del quantum le richieste avverse atteso che per taluni dei periodi in contestazione, nei quali si era registrata la continuità dell’orario di servizio, le indennità richieste erano state effettivamente corrisposte.
La sentenza in commento, oltre a inserirsi in un consolidato giurisprudenziale di legittimità, si segnala per un attento e puntuale excursus dei presupposti applicativi dell’istituto contrattuale, supportato anche da pareri ARAN.
Trattandosi di una delle indennità maggiormente remunerative sul piano retributivo, emerge particolarmente la necessità di una lettura rispettosa dell’intento espresso dalle parti stipulanti con le parole usate: in particolare anche la presente sentenza rimarca l’imprescindibilità di un servizio reso per un orario continuato di almeno dieci ore, restando escluso il riconoscimento dell’indennità, allorquando il servizio venga assicurato mediante particolari e diverse articolazioni dell’orario di lavoro.
Pertanto il provvedimento non si segnala solo all’attenzione degli operatori del diritto ma anche di quanti, amministratori o dirigenti di enti locali, si pongano problematiche esegetiche sui presupposti di applicazione dell’istituto contrattuale.
(Si ringrazia l’Avv. Luigi Boschetti per aver messo a disposizione il testo integrale della sentenza).
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