Ma risulta cumulabile con un’ordinaria azione civilistica?
Indice:
- Il Sostegni Ter
- La Legge 25 febbraio 1992, n. 210
- La procedura
- Se il danneggiato è deceduto
- Se il danneggiato indennizzato muore
- Il termine per la presentazione dell’istanza
- Giudizio negativo della Commissione Medica Ospedaliera
- Giudizio negativo sul ricorso amministrativo
- L’azione civilistica ex 2043 c.c.
Il Sostegni Ter
L’articolo 20 del Sostegni Ter ha introdotto, nella sempre discussa legge n. 210 del 1992, il comma 1-bis all’articolo 1, sancendo così che l’indennizzo, già previsto per le vaccinazioni cd. obbligatorie (ma anche fortemente “raccomandate”, secondo l’estensione giurisprudenziale) spetta, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, anche a coloro che abbiano riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione anti Sars-CoV2 “raccomandata” dall’autorità sanitaria italiana.
La Legge 25 febbraio 1992, n. 210
Riconosce un indennizzo ai soggetti danneggiati in modo irreversibile da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati infetti.
L’indennizzabilità per le lesioni cagionate da vaccinazione, era contemplata dalla legge solo per quelle obbligatorie, tuttavia nel tempo la Corte Costituzionale (ad esempio, con le sentenze n. 268/17 e n. 118/20) ha confermato la tendenza giurisprudenziale di merito ad operare l’estensione dell’ambito applicativo della legge n. 210 anche nei confronti di soggetti che abbiano subito lesioni e/o infermità per essere stati sottoposti a vaccini non obbligatori, bensì raccomandati.
Pertanto, con sufficiente certezza, è possibile affermare che, a pieno titolo, vi rientrano anche quelli contro il Covid-19, e nei confronti di tutta quella fascia di popolazione che non appartiene alle categorie con obbligo vaccinale (insegnanti, sanitari, e via di seguito).
Prevenzione, responsabilità sanitaria, risarcimento del danno, contratti assicurativi e solidarietà sociale sono i cinque pilastri sui quali si fondano le riflessioni dei relatori del convegno AIDA Sezione Lombarda sugli effetti della pandemia sulla responsabilità sanitaria e sulla sua assicurazione tra norme, giurisprudenza di legittimità ed etica raccolte nel volume “Gli effetti della pandemia sulla responsabilità sanitaria e sulla sua assicurazione tra norme, giurisprudenza di legittimità ed etica”.
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La procedura
Il Ristori Ter non introduce peculiarità procedurali, pertanto si seguono le regole dettate dalla L. n. 210:
- l’istanza di indennizzo deve essere presentata all’ASL di residenza;
- l’ASL ha il compito di svolgere l’istruttoria, controllando la completezza della documentazione richiesta e verificando il possesso dei requisiti previsti dalla legge;
- portata a termine l’istruttoria, l’ASL invia copia del fascicolo alla Commissione medica ospedaliera (CMO) competente che provvede a convocare a visita l’istante, come pure a esprimere il giudizio sul nesso causale tra l’infermità e la vaccinazione, sulla categoria di ascrizione dell’infermità, sulla tempestività della domanda;
- il verbale contenente il giudizio è inviato all’ASL, quindi notificato all’istante;
- dal giorno dell’avvenuta notifica decorre il termine di 30 giorni per l’eventuale presentazione del ricorso avverso il giudizio della CMO.
Se il danneggiato è deceduto
Ove il decesso risulti imputabile al vaccino, gli aventi diritto (coniuge, figli, genitori, fratelli minorenni, fratelli maggiorenni) possono presentare domanda per la corresponsione di un assegno una tantum. L’istanza deve essere presentata all’ASL dell’ultima residenza del soggetto danneggiato deceduto, entro il termine di 10 anni dalla data del decesso.
Se il danneggiato indennizzato muore
Gli eredi hanno diritto ad ottenere la somma corrispondente ai ratei maturati e non riscossi dall’intestatario dell’indennizzo.
Il termine per la presentazione dell’istanza
È pari a 3 anni, decorrente dal momento in cui, sulla base della documentazione presentata, l’avente diritto risulta aver avuto conoscenza del danno.
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Giudizio negativo della Commissione Medica Ospedaliera
Contro il giudizio della CMO l’interessato può presentare ricorso amministrativo (così come previsto dall’art. 5 della L. n. 210/92), sul quale risulta competente a decidere il Ministero della Salute, entro il termine di giorni 30 dalla notifica del giudizio, ovvero dalla piena conoscenza dello stesso. Il procedimento relativo al ricorso termina con l’emissione del decreto ministeriale e la notifica del medesimo all’interessato.
Giudizio negativo sul ricorso amministrativo
Entro un anno dalla comunicazione della decisione sul ricorso, il ricorrente può presentare ricorso dinanzi al Giudice ordinario del lavoro.
L’azione civilistica ex 2043 c.c.
Nell’ormai lunga vigenza della legge n. 210, e a seguito di numerosi interventi da parte della giurisprudenza, sia costituzionale che di legittimità, risulta oggi pacifico che l’indennizzo, inteso quale misura di solidarietà sociale, non pregiudica il diritto del soggetto danneggiato dal trattamento sanitario al risarcimento del danno, il quale tuttavia presuppone l’accertamento di una responsabilità, per dolo o colpa, così come previsto dall’art. 2043 c.c. In tal caso sul danneggiato ricade l’onere di provare il danno subito, il nesso di causalità tra la vaccinazione e l’evento dannoso, nonché la colpa del soggetto convenuto per il risarcimento. Pertanto, non è precluso che il soggetto danneggiato possa percorrere finanche la strada civilistica, oltre a quella amministrativa, per completare il ristoro patrimoniale, pur essendo delimitato il confine tra le due aree. Il rimedio indennitario e quello risarcitorio, pur essendo cumulabili, non possono tuttavia condurre a un ingiustificato arricchimento patrimoniale del danneggiato: sarà perciò necessario operare lo scomputo di quanto eventualmente già incassato dallo stesso a titolo di risarcimento, ovvero di indennizzo. A parere di chi scrive, e limitatamente alle specifiche ipotesi di vaccinazione anti Covid-19, il tutto appare prematuro. Anzitutto non è dato conoscere in che termini la disposizione del Sostegni Ter verrà convertita in legge. In secondo luogo, l’evoluzione della conoscenza scientifica in merito al Covid-19, va veloce ma non ha ancora raggiunto risultati definitivi. E, necessariamente, rappresenta uno dei presupposti cui dovranno essere ancorate le pronunzie giudiziali.
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