Indennizzo da vaccinazione antinfluenzale: nota a Corte Cost. 268/2017

Con la sentenza del 14 dicembre 2017 n. 268, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 1, comma 1, della legge 210/1992 titolata: “Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati“, nella parte in cui non prevede il diritto all’indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, nei confronti di coloro che si siano sottoposti a vaccinazione antinfluenzale.

Sulla base di ciò, chi ha subito danni psico-fisici permanenti causati dalla vaccinazione antinfluenzale ha diritto ad essere risarcito, sempre che sia provato il nesso di causalità tra vaccino e danno[1].

A tal proposito, l’art. 1 l. 210/1992[2] ha previsto che tutti coloro che riportano dei danni dalla vaccinazione obbligatoria, stabilita come obbligatoria dalla legge, hanno diritto ad ottenere un indennizzo dallo Stato[3].

La ratio della legge risiede nella necessità di ristorare le lesioni causate a chi non può rifiutare il trattamento sanitario. Di conseguenza, se lo Stato impone un trattamento che genera un danno, il danno va risarcito, rectius indennizzato.

La pregressa disciplina normativa, invece, stabiliva il diritto all’indennizzo solo se la menomazione fosse conseguita ad una vaccinazione obbligatoria, laddove la vaccinazione antinfluenzale rientra nel novero di quelle vaccinazioni solo raccomandate dalle autorità sanitarie pubbliche.

Pertanto, era stata sollevata questione di legittimità costituzionale della norma laddove non prevedeva la possibilità di ottenere un indennizzo nel caso di trattamento non obbligatorio ma semplicemente raccomandato, ma che causi conseguenze dannose al soggetto trattato[4]; il caso più frequente è quello della vaccinazione antinfluenzale della stagione fredda, consigliato dal Ministero della Sanità alle persone anziane e ai bambini[5].

Secondo la Corte Costituzionale seppure non si tratti di un trattamento previsto come obbligatorio per legge, esso viene raccomandato pur sempre per ragioni di interesse della collettività. Infatti, anche la vaccinazione antinfluenzale, pur essendo solo raccomandata e non obbligatoria, ha lo scopo di assicurare il raggiungimento della massima copertura vaccinale della popolazione[6].

Si legge nella sentenza: “le autorità sanitarie preferiscono fare appello all’adesione degli individui a un programma di politica sanitaria. La tecnica della raccomandazione esprime maggiore attenzione all’autodeterminazione individuale (o, nel caso di minori, alla responsabilità dei genitori) e, quindi, al profilo soggettivo del diritto fondamentale alla salute, tutelato dal primo comma dell’art. 32 Cost., ma è pur sempre indirizzata allo scopo di ottenere la migliore salvaguardia della salute come interesse (anche) collettivo“.

Pertanto, anche se la tecnica della raccomandazione punta sull’autodeterminazione individuale, salvaguardando, quindi, il diritto soggettivo fondamentale alla salute tutelato dall’art. 32 co 1 Cost., essa è comunque volta ad ottenere la migliore tutela della salute come interesse (anche collettivo).

Con la sentenza in commento, la Corte Costituzionale ha, inoltre, ritenuto che la presenza di diffuse e reiterate campagne di sensibilizzazione a favore della pratica delle vaccinazioni sia idonea a sviluppare nei cittadini un certo grado di “affidamento” nei confronti di quanto raccomandato dalle pubbliche autorità e crei, di conseguenza, un obbligo per lo Stato di risarcire i danni causati dai vaccini stessi. Quindi, anche una raccomandazione formulata dalla massima autorità del settore espone tale autorità alle conseguenze che possano derivare dal comportamento suggerito.

 

Per questo motivo la Corte ritiene che “non vi è ragione di differenziare il caso in cui il trattamento sanitario sia imposto per legge”, da quello “in cui esso sia, in base a una legge, promosso dalla pubblica autorità, in vista della sua diffusione capillare nella società”.

Una tale distinzione, che negasse il diritto all’indennizzo in questo secondo caso, “riserverebbe infatti a coloro che sono stati indotti a tenere un comportamento di utilità generale per ragioni di solidarietà sociale, un trattamento deteriore rispetto a quello che vale a favore di quanti hanno agito in forza di minaccia di sanzione”.

Di conseguenza, la Corte ha ritenuto ragionevole che, al verificarsi di complicanze di tipo permanente subite a causa di vaccinazioni raccomandate dalla pubblica autorità, debba essere lo Stato ad accollarsi l’onere del pregiudizio individuale, e non invece il singolo danneggiato il quale, per solidarietà verso i propri concittadini e nell’interesse del beneficio collettivo, abbia scelto di sottoporsi ad un vaccino facoltativo.

In altre parole: il danno irreversibile da vaccinazioni va risarcito, anche se la vaccinazione non è obbligatoria, ma ‘solo’ raccomandata dalle autorità sanitarie pubbliche – come nel caso del vaccino antinfluenzale – purché sia chiara la diretta correlazione.

[1] La storia da cui si è partiti è quella di una persona che, affetta da broncopneumopatia cronica ostruttiva e quindi rientrante in una categoria a rischio, ha contratto la sindrome di Parsonage Turner, a causa del vaccino contro l’influenza e ha chiesto di essere risarcita, rectius, indennizzata.

[2] Tale legge nasce tra la fine degli anni ’80 ed i primi anni ’90 da una duplice esigenza: da una parte, riparare all’incostituzionalità della legge 51/1966, titolata “Obbligatorietà della vaccinazione antipoliomelitica”, che non aveva previsto un equo ristoro a coloro i quali da tali vaccinazioni avessero riportato danni; dall’altra, dare una risposta ai gravissimi inadempimenti del Ministero della Sanità che, trasgredendo ai doveri istituzionali, aveva omesso di rendere obbligatori controlli per la prevenzione della diffusione di malattie infettive, attraverso trasfusioni, somministrazione di plasma derivati ed emoderivati.

[3] Precisamente il suddetto comma 1 prescrive: ” Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge.

[4] La Corte d’appello di Milano aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, dell’art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 nella parte in cui non prevede che il diritto all’indennizzo, istituito e regolato dalla stessa legge ed alle condizioni ivi previste, spetti anche ai soggetti che abbiano subito lesioni o infermità, da cui siano derivati danni irreversibili all’integrità psico-fisica, in seguito a vaccinazione non obbligatoria, ma raccomandata, antinfluenzale.

[5] Diverse centinaia di persone ogni anno lamentano gravi conseguenze alla propria salute causate dalla vaccinazione raccomandata, casi gravi che possono arrivare al decesso del soggetto vaccinato. Un rapporto Aifa che ha messo sotto osservazione le conseguenze delle campagne di vaccinazione del biennio 2014 / 2015 indica oltre 12.000 segnalazioni di reazioni avverse ai vaccini con sospetti di 78 decessi.

[6] Del resto, allo stato, il vaccino antinfluenzale non è gratuito, il che conferma la natura esclusivamente volontaria della terapia.

Renata Maddaluna

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