La nota affronta in maniera sintetica la seguente questione: se l’impugnazione di una sentenza del Tar Sicilia innanzi al Consiglio di Stato sia inammissibile o comporti un rapporto giurisdizionale valido, riassumibile innanzi al Consiglio di Giustizia per la regione siciliana.
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1. La questione rimessa alla Plenaria
La Terza Sezione del Consiglio di Stato rimette alla Plenaria il seguente quesito di diritto: se l’appello proposto dinanzi al Consiglio di Stato avverso una sentenza del Tar Sicilia (sede di Palermo o Sezione staccata di Catania) configuri una ipotesi di inammissibilità dell’impugnazione e di conseguente passaggio in giudicato della impugnata sentenza, ovvero valga ad instaurare un valido rapporto processuale suscettibile di proseguire dinanzi al competente Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana attraverso il meccanismo della riassunzione a norma dell’art. 50 cod. proc. civ.
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2. Le conclusioni della Plenaria
La Plenaria ha rilevato in proposito che:
1) Per l’art. 1, comma 2, d.lgs. 654/1948, come sostituito dal d.lgs. 373/2003, le Sezioni del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana costituiscono Sezioni staccate del Consiglio di Stato.
2) La questione di ammissibilità dell’appello è decisa esclusivamente dal Consiglio di giustizia amministrativa.
Nel caso di proposizione al Consiglio di Stato, con sede in Roma, di un appello proponibile alla Sezione giurisdizionale staccata di Palermo, la Sezione del Consiglio di Stato non può decidere la causa, poiché la competenza funzionale della Sezione staccata di Palermo è inderogabile, in quanto prevista da una disposizione attuativa dello Statuto regionale, avente rango costituzionale, e non può dar luogo alla definizione del giudizio con una pronuncia del Consiglio di Stato, con sede in Roma.
La Presidenza del Consiglio di Stato trasmette, pertanto, alla Segreteria della Sezione staccata di Palermo l’appello proposto al Consiglio di Stato, con sede in Roma, avverso una sentenza del Tar Sicilia.
Ma se la Presidenza assegnasse l’appello a una delle Sezioni del Consiglio di Stato, questa non potrebbe decidere la questione in sede cautelare e dovrebbe dichiarare, con ordinanza, la propria incompetenza ex art. 15, commi 2 e 4, c.p.a.
Ne consegue che l’appello proposto avverso una sentenza del Tar per la Sicilia (Sede di Palermo o Sezione staccata di Catania) può essere deciso unicamente dalla Sezione giurisdizionale del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, la quale, a tutti gli effetti, è una sezione del Consiglio di Stato.
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