Indizione di nuove procedure concorsuali in pendenza di graduatorie di idonei

L’art. 3, comma 87, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008), che ha aggiunto il comma 5 ter all’art. 35 del d.lgs. 165/2001, ha stabilito che le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione.

Lo scorrimento delle graduatorie

Il presupposto fondamentale a cui è ancorata l’applicazione dell’istituto dello scorrimento è costituito dalla presenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1 gennaio 2007, relative a professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza.
Sulla scia della ben nota Adunanza Plenaria 14/2011 deve ribadirsi che “sul piano dell’ordinamento positivo, si è ormai realizzata la sostanziale inversione del rapporto tra l’opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace, quest’ultima modalità di reclutamento rappresenta ormai la regola generale, mentre l’indizione del nuovo concorso costituisce l’eccezione e richiede un’apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio impasto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico”.
Trattasi di principio oramai consolidato non già solo in sede giurisprudenziale (“in presenza di graduatorie concorsuali valide ed efficaci, l’amministrazione, se stabilisce di provvedere alla copertura dei posti vacanti, deve motivare la determinazione riguardante le modalità di reclutamento del personale, anche qualora scelga l’indizione di un nuovo concorso, in luogo dello scorrimento delle graduatorie vigenti” cfr. Cons. St., sez. IV, 24 agosto 2017, n. 4056), ma legislativamente consacrata in termini ancora più perentori laddove, all’articolo 4 comma 3 del D.L. 31/08/2013, n. 101, viene previsto che:
Per le amministrazioni dello Stato,  l’autorizzazione all’avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica:
a) dell’avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;
b) dell’assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza.

La decisione

Del resto, già l’Adunanza Plenaria aveva precisato (n. 14/2011) « .. se si considera che i nominativi dei soggetti in graduatoria sono ben noti a tutti, potrebbe indebitamente interferire sulla decisione di utilizzare o meno la graduatoria (ove l’amministrazione avesse mano libera in tal senso), il maggiore o minore gradimento che i soggetti che vi si trovano incontrano presso l’ente che deve provvedere all’assunzione». Invero (v. Cons. St., V, 31.7.2012, n. 4329) “l’opzione di riconnettere una discrezionalità limitata all’amministrazione circa le modalità di assunzione, accordando tendenziale preferenza allo scorrimento, è maggiormente rispettosa dei principi di trasparenza ed imparzialità, trattandosi di assunzione che avviene allorché sono noti i soggetti in gradutoria e tale circostanza potrebbe indebitamente interferire sulla decisione di utilizzare o meno la graduatoria”. E, in termini ancora più esplici e irretrattabili si è pronunciato il Consiglio di Stato (sez. VI, n. 1012/2012), quasi preludendo alla disciplina legislativa poi introdotta nel 2013 (ma spesso elusa con interpretazioni disinvolte e censurabili di alcune amministrazioni), allorquando precisa che la norma “non facoltizza, bensì impone all’amministrazione… di utilizzare, nell’assunzione di personale le graduatorie esistenti se si siano resi vacanti posti in organico: lo scorrimento della graduatoria corrisponde infatti ad un evidente interesse pubblico di economicità e speditezza dell’azione amministrativa di reclutamento del personale.
L’obbligo imposto … non è di assumere, bensì di scorrere la graduatoria. Perciò se è legittima una decisione di non assumere se non sussistono le condizioni per così operare, non è legittima la decisione, conseguente alla determinazione di coprire il posto quando si è in presenza di una graduatoria ancora utilizzabile, che stabilisca di prescindere dalla medesima”.

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Avv. Biamonte Alessandro

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