Infermità per causa di servizio e causa di servizio

sentenza 23/12/10

Il d.P.R. n. 461 del 2001 – nel dettare norme di semplificazione dei procedimenti di accertamento delle infermità contratte dai pubblici dipendenti nei loro effetti indennitari, pensionistici e sulla stessa idoneità alla prosecuzione del servizio attivo – con disposizione transitoria (dettata all’ art. 18) ha previsto che, per le domande presentate anteriormente all’ entrata in vigore del regolamento, la disciplina pregressa resta ferma limitatamente ai termini procedurali.

Al contempo ribadito l’ applicazione dello ius superveniens relativamente ai poteri valutativi del Comitato di verifica, quali individuati all’ art. 11, primo comma, del regolamento, in ordine a tutte le pratiche in corso concernenti il riconoscimento della causa di servizio e del trattamento di pensione privilegiata, la concessione dell’ equo indennizzo e l’ accertamento dell’ idoneità al servizio.

N. 08935/2010 REG.SEN.

N. 01915/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1915 del 2010, proposto dal Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio per legge presso la sede della stessa in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

***************, rappresentato e difeso dagli avv. ************, **************à, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Cassiodoro, n. 9;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LIGURIA – GENOVA: SEZIONE II n. 00030/2009, resa tra le parti, concernente DINIEGO RICONOSCIMENTO DIPENDENZA DA CAUSA DI SERVIZIO

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di ***************;

Viste le note a difesa della parte appellata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 novembre 2010 il consigliere ******************** e uditi per le parti l’ avvocato dello Stato ********* e l’ avv. *****.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

In riscontro a richiesta di parere del Ministero dell’ interno il Comitato di verifica per le cause di servizio, con delibera emessa nell’ adunanza del 13 febbraio 2007, riconosceva la dipendenza dal servizio di plurime lesioni all’ integrità fisica sofferte dall’ assistente capo della Polizia di stato ***************, in conseguenza di fatti traumatici avvenuti dell’ esercizio dei compiti di istituto ed in assenza di elementi o condizioni riferibili a dolo o colpa grave del dipendente.

Il Comitato, con il medesimo deliberato, negava la dipendenza dal servizio dell’ infermità lieve ed iniziale spondilo artrosi, richiamando l’ ordinaria incidenza sulla patologia artrosica di fattori degenerativi endo/costituzionali e l’ assenza, quanto ai fattori traumatici di traumi o continuativi microtraumi che possano aver svolto un efficiente ruolo, con la conseguenza che l’ affezione obiettivata è da ritenersi perfettamente compatibile con l’ età del soggetto e non, quindi, rapportabile al servizio svolto, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante.

Con decreto del 12 ottobre 2007 il Ministero dell’ Interno riconosceva l’ ascrivibilità al servizio delle malattie contratte dalla ****** nei limiti di cui al parere espresso dal Comitato di verifica, escludendo quindi l’ infermità qualificata lieve ed iniziale spondilo artrosi

Avverso la parziale statuizione di segno negativo l’ assistente capo Politi proponeva ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, denunziando motivi di violazione di legge ed eccesso di potere in diversi profili.

Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il Tribunale regionale accoglieva il ricorso, rilevando la mancata osservanza dell’ art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 ai fini del contraddittorio con l’ interessato prima della formale adozione del provvedimento negativo.

Avverso detta sentenza ha proposto appello il Ministero dell’ Interno, sottolindo, con richiamo all’ art. 21-octies della legge n. 241 del 1990, l’ inidoneità dell’ ascritto inadempimento procedimentale a costituire causa di annullamento del decreto impugnato, che non avrebbe potuto avere esito diverso, stante l’ impossibilità dell’ Amministrazione di discostarsi dalle valutazioni tecniche del Comitato di verifica.

L’ ispettore capo Politi si è costituito in giudizio ed ha contrastato le deduzioni dell’ appellante e rinnovato i motivi assorbiti dal Tribunale regionale in ordine all’ illogicità e incongruità della motivazione della delibera del Comitato di verifica, alla carenza di istruttoria ed alla violazione del d.P.R. 20 aprile 1994, n. 349 e dell’ art. 18 del d.P.R. 20 ottobre 2001, n. 461.

All’ udienza del 5 novembre 2010 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

1).L’ assistente capo *************** ripropone in controricorso i motivi – non esaminati per assorbimento dal Tribunale amministrativo – che investono nel merito la statuizione reiettiva della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’ infermità lieve ed iniziale spondilo artrosi che, per ragioni di ordine logico, il Collegio reputa di dover esaminare con carattere di priorità su ogni altra questione che investe gli aspetti strettamente formali del procedimento conclusosi con l’ atto impugnato.

2). E’ fondato il motivo inerente ai profili di eccesso di potere per contraddittorietà e non congruità della motivazione posta dal Comitato di verifica a sostegno del diniego di riconoscimento di dipendenza dal servizio di detta infermità, fatto propria dal Ministero convenuto in sede di reiezione della domanda a tal fine avanzata dall’ odierna ricorrente.

Il Comitato di verifica nel parere in argomento dà, invero, atto che detta patologia oltre che a fattori degenerativi endo/costituzionali può trovare la sua eziopatogenesi in agenti anchetraumatici; tuttavia esclude che nella fattispecie (si evidenzino) comprovati traumi o continuativi microtraumi che possano aver svolto un efficiente ruolo nell’ affezione obiettivata.

L’ assistente capo ******, tuttavia, nell’ espletamento dei compiti di istituto, è stata coinvolta in tre sinistri stradali, da ultimo nel settembre 2001, che hanno indotto plurime infermità/lesioni alla colonna vertebrale, riconosciute dipendenti dal servizio, come debitamente accertato nei diversi verbali delle commissioni mediche ospedaliere rispettivamente n. 1366 del 1° novembre 1991; n. 520 del 10 giugno 1993; n. 440 del 16 luglio 1999; n. 361 del 12 marzo 2001.

Dette risultanze, tutte concordi nell’ indicare la presenza di ripetuti traumi distorsivi della rachide cervicale dovuti a fatti connessi con il servizio fanno emergere – nei limiti del controllo esterno del giudice amministrativo sulla logicità, coerenza interna e concordanza con i presupposti di fatto delle determinazioni dell’ amministrazioni che sono espressione di poteri discrezionali – l’ evidente contraddittorietà dell’ assunto del Comitato di verifica volto a negare in radice il concorso di qualsiasi fattore traumatico ai fini dell’ insorgenza della patologia artrosica.

A fronte di detti eventi patogeni si configura recessivo il richiamo nel parere del Comitato di verifica all’ età del dipendente, onde valorizzare la natura endogeno costituzionale della patologia, mentre, come posto in rilievo nel parere medico legale di parte versato in giudizio dalla convenuta, alla non eludibile considerazione degli eventi traumatici immediatamente incidenti sull’ integrità dell’ apparato osseo deve, altresì, aggiungersi – in un quadro degenerativo risalente al 1991 – la considerazione del ruolo concausale ed efficiente della tipologia del servizio di ordine pubblico reso dall’ interessata, in relazione alla durata dei turni ed all’ esposizione alle condizioni atmosferiche esterne.

2.1). E’ invece infondato il motivo volto a negare l’ obbligo di acquisire il pare del comitato di verifica ai fini dell’ accertamento della causa di servizio, quale introdotto dall’ art. 11, comma primo, del d.P.R. 20 ottobre 2001, n. 461.

Il d.P.R. n. 461 del 2001 – nel dettare norme di semplificazione dei procedimenti di accertamento delle infermità contratte dai pubblici dipendenti nei loro effetti indennitari, pensionistici e sulla stessa idoneità alla prosecuzione del servizio attivo – ha previsto all’ art. 18, con disposizione transitoria che, per le domande presentate anteriormente all’ entrata in vigore del regolamento, la disciplina pregressa resta ferma limitatamente ai termini procedurali ed ha, invece, ribadito l’ applicazione del iussuperveniens relativamente ai poteri valutativi del Comitato di verifica, quali individuati all’ art. 11, primo comma, del regolamento, in ordine a tutte le pratiche in corso concernenti il riconoscimento della causa di servizio e del trattamento di pensione privilegiata, la concessione dell’ equo indennizzo e l’ accertamento dell’ idoneità al servizio.

2.2). La fondatezza del motivo che investe la legittimità in parte de qua del decreto impugnato esime il Collegio dalla disanima delle questioni inerenti alla violazione dell’ art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, per la mancata comunicazione del preavviso di parziale rigetto dell’ istanza di riconoscimento della causa di servizio.

L’ appello va, quindi, respinto e va confermata con diversa motivazione la sentenza impugnata.

In relazione ai profili della controversia spese ed onorari del giudizio possono essere compensati fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge e per l’ effetto conferma con diversa motivazione la sentenza impugnata.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

*****************, Presidente

************************, Consigliere

****************, Consigliere

Bruno **************, ***********, Estensore

******************, Consigliere

 

 

 

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/12/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

sentenza

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