Legittima escussione della garanzia definitiva_presentata da un Consorzio_ a seguito di informativa prefettizia di tipo interdittivo per infiltrazione mafiosa
I tentativi di infiltrazione mafiosa coinvolgono il Consorzio come tale, anche se emersi nell’ambito di indagini che hanno riguardato alcune consorziate
Dunque non si è in presenza di accertamenti che hanno riguardato singole imprese consorziate, estesi poi nei loro effetti al Consorzio, bensì di rilievi della Prefettura, tratti dalle risultanze degli accertamenti penali, che coinvolgono direttamente il Consorzio. In questo senso anche il riferimento all’art. 12 del DPR n. 252 del 1998 appare fuori fuoco, giacché attiene alla diversa situazione in cui gli accertamenti ex art. 10 DPR n. 252 riguardino la sola impresa mandante e che non possono quindi, in via di derivazione automatica, essere estesi all’intero raggruppamento temporaneo di imprese
Circa la cessazione dalle cariche sociali delle persone fisiche coinvolte negli accertamenti penali, il Collegio evidenzia come il provvedimento gravato, sulla scorta delle indicazioni del Tribunale di Palermo e degli elementi probatori raccolti in sede penale, tra cui intercettazioni telefoniche dei diretti interessati, ponga l’accento sul ruolo di manovratori occulti delle vicende consortili che i suddetti personaggi hanno assunto nel Consorzio RICORRENTE, così che la circostanza che il C_ avesse dismesso il ruolo di presidente del Consiglio di Amministrazione nel 2007 non pare di per sé significativa. Il complessivo quadro motivazionale degli atti gravati pare reggere sul punto, tenuto conto della natura anticipatoria e preventiva che i provvedimenti in materia svolgono, con l’effetto che il sindacato giurisdizionale non può che essere di natura lata, fermandosi a fronte di valutazioni dell’Autorità prefettizia fondate in modo non illogico e non sproporzionato su dati risultanti da accertamenti compiuti in sede penale e posti a base di provvedimenti in quella stessa sede assunti.
Circa la mancata indicazione di fatti specifici e attuali, nei quali il condizionamento mafioso si sarebbe tradotto, il Collegio osserva quanto segue. Deve richiamarsi, in primo luogo, la natura propria del provvedimento interdittivo in esame, che si sostanzia in un giudizio prognostico, ampiamente discrezionale, purché ragionevole e circostanziato, circa la possibilità di infiltrazioni malavitose, senza che debbano di necessità essere evidenziate le risultanze pratiche del condizionamento. Il ruolo di deus ex machina del Consorzio che è emerso in capo a soggetti legati ad ambienti malavitosi, gli intrecci azionari, le affermazioni circa possibilità di condizionamento ben integrano quel substrato del condizionamento che la giurisprudenza richiede (Cons. Stato, sez. VI, n. 2224 del 2010).
Riportiamo qui di seguito il testo integrale della sentenza numero 348 del 16 febbraio 2012 pronunciata dal Tar Toscana, Firenze.
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