L’interdittiva antimafia di cui all’art. 84 del D.Lgs. 159/2011 (Codice antimafia) costituisce una misura cautelare, di tutela preventiva, nell’esercizio delle funzioni prefettizie di polizia e di sicurezza. Trattasi, di una sensibile anticipazione della soglia della autotutela amministrativa a fronte di possibili ingerenze criminali nelle attività e scelte dell’impresa (o amministrazione pubblica), motivo per cui essa prescinde da rilievi probatori tipici del diritto penale ed è diretta a cogliere soprattutto l’affidabilità della impresa affidataria dei lavori complessivamente intesa. In tale quadro, come dichiarato dai giudici di Palazzo Spada, sent. n. 5478 dello scorso 5 ottobre, è attribuito all’autorità prefettizia un ampio margine di accertamento e di apprezzamento discrezionale, insindacabile nel merito, nella ricerca e nella valutazione degli elementi da cui poter desumere eventuali connivenze o collegamenti di tipo mafioso.
Ai fini dell’adozione di una interdittiva antimafia non si richiede infatti di pervenire al medesimo grado di certezza dei presupposti che può essere assicurato da una decisione assunta in sede giurisdizionale penale e nemmeno dall’applicazione di una misura di prevenzione, essendo sufficiente la dimostrazione del mero pericolo del pregiudizio, attraverso la presenza di fatti sintomatici che rendano concretamente plausibile la sussistenza di un collegamento tra l’impresa e la criminalità organizzata.
Ad avviso del Collegio, il Prefetto, deve effettuare la propria valutazione sulla scorta di un quadro indiziario ove assumono rilievo preponderante i fattori induttivi della non manifesta infondatezza che i comportamenti e le scelte dell’imprenditore possano rappresentare un veicolo di infiltrazione delle organizzazioni criminali negli appalti delle pubbliche amministrazioni, per cui il sindacato del giudice amministrativo non può spingersi nel merito. L’ambito operativo dell’autorità giurisdizionale, piuttosto deve restare circoscritto a verificare, sotto il profilo della logicità, il significato attribuito agli elementi di fatto e l’iter seguito per pervenire a certe conclusioni. (Lilla Laperuta)
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