L’imprenditore e i responsabili (in quanto figure dotate di poteri decisionali e di spesa, anche rispetto ad una singola unità) di un’organizzazione, privata o pubblica1, in cui operano lavoratori subordinati o equiparati, indipendentemente dalla tipologia contrattuale e dalla percezione di una retribuzione, sono ritenuti i principali debitori dell’obbligo di sicurezza per effetto della responsabilità connaturata con la mera instaurazione del rapporto lavorativo2. In questa veste di datori di lavoro sono tenuti all’organizzazione dei diversi fattori dell’impresa, tra i quali sono ricomprese, sia sotto il profilo economico, sia sul piano sociale e giuridico, le misure e le cautele necessarie a prevenire gli infortuni e le malattie professionali dei lavoratori3.
Un impegno che viene esteso, secondo la formula dello “scalettamento degli obblighi”, a tutte quelle figure, che all’interno dell’azienda “per ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa” (art. 1, com. 1, lett. d)) o che più semplicemente “sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute” (art. 2, com. 1, lett. e)), secondo la specificità del ruolo ricoperto da ciascuno ed in merito all’endiadi: attribuzioni e competenze assegnate (art. 18 e 19, com. 1).
Del resto il D. Lgs 81/08 e smi è diretto a tutelare: tutti i lavoratori, da eventuali rischi insiti nell’attività lavorativa, e gli eventuali terzi, estranei a rapporti di dipendenza diretta con il titolare dell’impresa, soggetti, occasionalmente e per qualsiasi ragione, a situazioni di pericolo dovute a eventi dannosi4.
La Suprema Corte, nel solco di una giurisprudenza ormai consolidata, chiarisce il perimetro degli obblighi del datore di lavoro, nella materia antinfortunistica, prescritti dalla clausola generale di cui all’art. 2087 c.c.5 e, più specificamente, dalla normativa di settore di riferimento: D.lgs. 81/2008 e smi6.
Quattro sono gli obblighi fondamentali che la Corte riconosce: l’informazione7 (art. 36, D.lgs. 81/08), la formazione8 (art. 37 D.lgs.), l’addestramento9 (art. 37, d.lgs.) e la vigilanza (art. 18, D.lgs. e 2087 c.c.). La Cass. Pen., sez. IV, 26 luglio 2002, n. 573 afferma che “l’esistenza di una pregressa, anche consistente, esperienza di lavoro non consente di ritenere di per sé superfluo che vengano impartite le necessarie istruzioni a meno che le specifiche caratteristiche del rapporto non consentano di pervenire ad un motivato giudizio di inutilità”. Occorre, poi, valutare le condizioni della specifica situazione pratica. La Cass. Pen., sez. IV, 23 ottobre 2008, n. 39888 chiarisce che: “esperienza pratica e carenza di conoscenze teoriche non sono un binomio incompatibile”. Rileva inoltre che “tale informazione se riferita con particolare diligenza, tale da sensibilizzare il dipendente sui rischi dell’operare sul macchinario, potrebbe essere sufficiente, risulta invece inconsistente, se non accompagnata da una seria formazione sui pericoli dello svolgimento di un’attività lavorativa in difformità del citato criterio di prudenza”. L’esperienza e la professionalità rivestono un carattere importante, ma non sufficiente se non supportate dalle specifiche conoscenze necessarie per operare in sicurezza. Tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori viene, infatti, indicata l’eliminazione dei rischi e qualora ciò non sia possibile la loro riduzione al minimo tenendo conto dello stato della tecnica raggiunto (art 15 com. 1, lett. c)). La Cass. Pen., sez. IV, 26 marzo 2004, n. 507 avverte che “la posizione tipica di garanzia del datore di lavoro non subisce alcuna svalutazione per la particolare qualificazione professionale dei collaboratori, la cui naturale maggiore autonomia rispetto ai dipendenti non qualificati, non arriva a consentire che rimanga eluso l’obbligo delle misure minime di prevenzione, che il soggetto responsabile della sicurezza è obbligato a fornire, ancor prima di ogni dovere di informazione e di formazione che in ogni caso non è nemmeno escluso nei termini quanto meno essenziali”.
La Cassazione Penale (sez. IV, 24 novembre 1999, n. 13377) ha ribadito come per configurare la responsabilità del datore di lavoro non occorre che sia integrata la violazione di specifiche norme antinfortunistiche, essendo sufficiente che l’evento dannoso si sia verificato a causa dell’omessa adozione di quelle misure ed accorgimenti idonei a prevenire l’incidente ed efficaci nella tutela dell’integrità fisica del lavoratore. In tale orientamento la Corte di Cassazione (sez. Lav., 14 luglio 2001, n. 9601) afferma che la responsabilità datoriale, per infortunio occorso ad un dipendente addetto ad una macchina pericolosa, non si arresta alla comune protezione del soggetto e non viene esclusa dall’avvenuta osservanza delle specifiche prescrizioni contenute nella normativa antinfortunistica, allorquando l’infortunio stesso sia derivato non già dal verificarsi del pericolo previsto dalla normativa medesima e contro il quale erano dirette le prescrizioni tecniche in essa contenute, ma per effetto dell’intrinseca pericolosità della macchina operatrice, richiedente la predisposizione di adeguata protezione o l’applicazione di più specifiche ed idonee misure di prevenzione.
Negli articoli 36 e 37, del D. Lgs 81/08 e smi, il legislatore attribuisce al datore di lavoro una generica responsabilità di informazione10, di formazione11 e di addestramento dei lavoratori. In particolare, si valorizza quello che viene assunto come il “principio di effettività dell’informazione e formazione”, secondo cui il datore di lavoro “provvede affinché ciascun lavoratore riceva” un’adeguata informazione e formazione. Tale adeguatezza viene ponderata in termini di “obbligazione di risultato”, richiedendosi un’effettiva trasmissione al lavoratore di tali nozioni, in maniera facilmente comprensibile e tale da fargli acquisire le competenze necessarie, tenuto conto delle specifiche conoscenze e delle peculiari differenze linguistiche. In particolare l’informazione e la formazione destinate a lavoratori immigrati sono condizionate da previa verifica della comprensione della lingua usata e delle conoscenze linguistiche.
In sostanza, ci si preoccupa di colmare qualsiasi tipologia di gap culturale e relazionale, che sia di ostacolo e di impedimento alla diffusione della cultura della sicurezza tra i lavoratori. Si pone, quindi, l’accento sulla modalità e adeguatezza delle metodologie di informazione e formazione, sia in considerazione del livello culturale dei lavoratori ma anche in riferimento alla tipologia dei rischi. “L’obbligo del datore di lavoro, di rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti, previsto dalla norma, è imposto allo scopo di rendere improduttive di effetti lesivi anche le condotte dei lavoratori caratterizzate da ignoranza e imperizia, ciò che non si esaurisce con la debita adozione delle misure tecniche di prevenzione, ma postula anche la necessità (ex art. 2087 c.c.) di informare i lavoratori dei pericoli esistenti, con modalità e accuratezza adeguate e proporzionate all’importanza e alla gravità dei rischi, e altresì programmando la sequenza delle operazioni onde ridurre i margini di aleatorietà e arbitrarietà” [Pretura Brescia 20 aprile 1983, in Riv. giur. lav. 1984, IV,673]. La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, affermato da tempo il principio secondo il quale è del tutto inutile, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di una adeguata informazione dei lavoratori: “mettere tra le mani degli operatori un manuale con le istruzioni, che gli operai, per nulla educati e stimolati, hanno distrattamente sfogliato”.
In un’altra sentenza, abbastanza datata ma di estremo interesse, la corte rileva che datore di lavoro deve “avere la cultura, la “forma mentis” del garante di un bene prezioso qual’è certamente l’integrità del lavoratore” e deve quindi “accuratamente illustrare agli operai i pericoli cui vanno incontro”, deve “pretendere che la superficialità venga bandita”, deve «educare e costringere i lavoratori a tenere a portata di mano» i dispositivi di protezione individuale, deve «insegnare e ribadire” la natura, i rischi e le condizioni delle operazioni lavorative da eseguire, affinché i lavoratori si pongano, opportunamente muniti dei necessari mezzi personali di protezione, “nelle condizioni di non nuocere a se stessi” (Cass. Pen. sez. IV, 3 giugno 1995, n. 6486 e Cass. Pen. 1996, n. 1957). I lavoratori, così, adeguatamente formati ed addestrati sulla “natura del pericolo cui sono esposti e le necessarie precauzioni … avrebbero … la sensibilità necessaria per rendersi conto di non potersi calare sic et simpliciter nel luogo di lavoro pericoloso”, senza adottare quegli opportuni accorgimenti e comportamenti consoni alla situazione (Cass. Pen., sez. IV, 3 giugno 1995, n. 6486). L’applicazione delle misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro risponde direttamente alla finalità di evitare che l’errore umano, possibile e, quindi, prevedibile, influente su di una condotta lavorativa diversa da quella corretta, ma pur sempre posta in essere nel contesto lavorativo, possa determinare il verificarsi di un evento dannoso e quindi di un infortunio.
In particolare la sicurezza nell’uso delle attrezzature di lavoro costituisce un caposaldo della diade del Titolo III: “Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale” del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza (D. Lgs. 81/08 smi).
Nello specifico, il legislatore dispone nell’art. Articolo 73 – Informazione, formazione e addestramento:
“1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente:
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;
b) alle situazioni anormali prevedibili.
2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l’uso delle
attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.
3. Le informazioni e le istruzioni d’uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.
4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all’articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.”
In questo articolo si declina l’obbligo, da parte del datore di lavoro, di attivarsi affinché i lavoratori dispongano di ogni informazione12 e istruzione d’uso necessaria, in rapporto alla sicurezza relativa sia alle condizioni d’impiego delle attrezzature, sia alle specifiche “situazioni anormali prevedibili”.
All’interno dell’obbligo generale, per i datori di lavoro, di assicurare ai lavoratori una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza viene dettagliato quest’obbligo specifico di informazione, addestramento e formazione sull’idoneo e sicuro utilizzo delle attrezzature che risultano a rischio particolare. Il legislatore, in questo caso, si premura che il lavoratore non solo disponga delle normali e basilari competenze necessarie all’impiego delle attrezzature, ma prevede che le sue conoscenze siano estese a gestire, anche, le situazioni anomale e probabili13. Tiene, quindi, conto, complessivamente, anche, delle eventualità che non siano riconducibili alla fattispecie della procedura tipica ma che possano, con una certa dose di prevedibilità, accadere. Si chiarisce, quindi, come il lavoratore, designato all’uso di un’attrezzatura, debba essere informato ed istruito sul suo corretto funzionamento e formato e addestrato in modo adeguato, per la prevenzione dei rischi tipici e per quelli derivati dalle condizioni anormali prevedibili, tipiche dell’attrezzatura e dell’attività specifica14. Tale prevedibilità delle situazioni anormali, gravate da pericolo, deve essere desunta dall’analisi promossa con la valutazione dei rischi, imposta al datore di lavoro con l’art. 17 del Testo Unico. In particolare il legislatore nel com. 1 dell’art. 28 dispone che la valutazione debba “riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari”. La determinazione di queste particolari condizioni e situazioni è resa, così, possibile attraverso l’identificazione dei pericoli, la stima del rischio e la loro valutazione approfondita. Si configura, infatti, che solo dall’esito di questo processo sia possibile adottare gli specifici interventi di eliminazione o riduzione del rischio e la successiva rivalutazione di verifica dei cambiamenti ottenuti. La pericolosità di ogni attività lavorativa viene rimarcata, quindi, anche, in rapporto alle attrezzature di lavoro impiegate, definite come: “qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro” e in merito al loro uso, nel senso di “qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio” (art. 69, com. 1, lettere a) e b)). Allora a buon ragione si può affermare che il concetto di informazione, nonché, quelli di formazione e addestramento si integrano con quello di valutazione del rischio15 e sono da quest’ultimo condizionati.
L’uso appropriato, ossia idoneo e sicuro, di un’attrezzatura di lavoro presuppone una conoscenza adeguata delle caratteristiche funzionali dell’attrezzatura, in rapporto alle procedure di impiego idonee all’organizzazione e alle misure tecniche adottate per la sicurezza. Utilizzare uno strumento senza le dovute conoscenze relative alle modalità d’uso, alle precauzioni da prendere, alle misure di prevenzione da adottare, ai pericoli insiti e ai rischi che ne scaturiscono, può determinare conseguenze molto gravi per la sicurezza e la salute. Il lavoratore che impieghi una macchina senza una previa informazione, un adeguato addestramento e una specifica formazione non sarà in grado di individuare le situazioni di pericolo e quindi i relativi rischi per la sua sicurezza, conseguentemente opererà con ignoranza ed imperizia, senza la dovuta prudenza ed accortezza. In questo caso il lavoratore porrà in essere comportamenti e condotte non consone e potenzialmente pericolose per sé e gli altri. Il legislatore fissa, all’interno della norma, le condizioni basilari e minime, in occasione delle quali la formazione e l’addestramento specifico diventano obbligatorie per il datore di lavoro. Nell’art. 37, com. 4 del D. Lgs. 81/08 e smi dispone, infatti, che il lavoratore debba essere formato ed addestrato al momento:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
L’informazione deve, poi secondo il com. 6 del suddetto articolo, “essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”, mentre il com. 5 dispone che “l’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul posto di lavoro”16.
L’idoneità e la sicurezza, relative alle modalità di utilizzo delle attrezzature, si riferiscono alla capacità operativa del lavoratore e alla sua sicurezza, ma contestualmente interessano, anche, i potenziali rischi di cui potrebbero essere vittime persone terze. La tutela della sicurezza e salute dei terzi, potenzialmente interessati dai rischi associati alle attrezzature, coinvolge pure l’operatore, che è tenuto ad “utilizzare in modo appropriato le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto nonché i dispositivi di sicurezza” (art. 20, com. 2, lettera c)).
A proposito la Cass. Pen., sez. IV, del 3 dicembre 2008, n. 45016 afferma che: “il datore di lavoro deve sempre attivarsi positivamente per organizzare le attività lavorative in modo sicuro, assicurando l’adozione da parte dei dipendenti delle doverose misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi all’attività lavorativa …. Al di là dell’obbligo di rispettare le suddette prescrizioni17 specificamente volte a prevenire situazioni di pericolo o di danno, sussiste pur sempre quello di agire in ogni caso con la diligenza, la prudenza e l’accortezza18 necessarie ad evitare che dalla propria attività derivi nocumento a terzi”. Secondo la sentenza della Cass. Pen., sez. III, 2 aprile 1997, n. 3053 l’obbligo dell’informazione si riferisce ai rischi specifici e non a quelli generici inerenti ad una qualsiasi attività19. Nella sentenza si connota la specificità nei soli rischi “non prevedibili sulla base della comune esperienza”, mentre esulano da tale condizione i “casi in cui l’attività lavorativa non presenti alcuna pericolosità specifica e quindi sia sufficiente seguire le normali regole di prudenza per evitare infortuni”.
Specifici ed ulteriori obblighi, in capo al datore di lavoro, sono sanciti dall’art. 73, com. 4 che espressamente richiama e rinvia all’art. 71, comma 7, con riferimento alle attrezzature di lavoro “pericolose”, con tale termine intendendosi quelle attrezzature che richiedono “per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici”. Ove, infatti, il datore di lavoro impieghi dette attrezzature, deve adottare le misure necessarie affinché:
1. l’uso delle stesse sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati, che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati (art. 71, comma 7, lett. a));
2. la loro riparazione, trasformazione o manutenzione sia effettuata da lavoratori qualificati in maniera specifica, per svolgere detti compiti (art. 71, comma 7, lett. b));
3. i lavoratori incaricati dell’uso ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone (art. 73, comma 4).
L’adeguatezza e l’effettività dell’addestramento e della formazione sono condizioni indispensabili a carico del datore di lavoro. La Cass. Pen., sez. IV, 16 gennaio 2004, n. 18638 prevede: “gli obblighi che gravano sul datore di lavoro in tema di informazione e formazione dei lavoratori non sono limitati ad un rispetto meramente formale, come può essere quello derivante dalla predisposizione di opuscoli e lettere informative e dalla apposizione di cartelli, ma esigono che vi sia una positiva azione del datore di lavoro volta a verificare l’effettiva assimilazione da parte dei lavoratori”.
L’insegnamento, imperniato sulla natura dei rischi e sulle condizioni delle operazioni lavorative da eseguire, ha come fine la responsabilizzazione del lavoratore, a cui sono trasferite le conoscenze necessarie per gestire il pericolo, favorendo le condizioni per non nuocere a se stesso e agli altri.
Accanto alla triade dei soggetti titolari delle posizioni di garanzia sulla salute e sicurezza dei lavoratori, si viene a configurare una responsabilità residuale gravante, qualora siano rispettate le condizioni prescritte, sullo stesso lavoratore tenuto a “prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformante alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro” (art. 20, com. 1). Questo “doppio binario” della sicurezza introduce una responsabilità integrativa ed estensiva in capo agli stessi beneficiari, che sono motivati e coinvolti a prestare attenzione alla propria incolumità e a quella degli altri, mediata dalla reale ed effettiva attivazione del datore di lavoro20. Si sviluppa, così, un approccio che consente di concretizzare un coinvolgimento di tutti i soggetti nella prevenzione dei rischi, secondo le specifiche competenze e responsabilità, che sorgono per effetto del consolidamento del rapporto di lavoro21.
Più volte la Corte di Cassazione22 ha affermato che il datore di lavoro è esentato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore e le conseguenze dovute allo stesso presentino i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità.23 e dell’esorbitanza24 rispetto al processo lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute, mentre una condotta imprudente del lavoratore può rappresentare al massimo una mera concausa di un infortunio25. Con la sentenza Cass., sez. Lav., 13 ottobre 2000, n. 13690 la Corte afferma che quando la condotta tenuta dai lavoratori è del tutto “imprevedibile ed è connotata da assoluta imprudenza, il rischio che ne consegue non è governabile, tanto da conferire forza eziologica esclusiva alla condotta imprudente del lavoratore stesso”. L’abnormità della condotta del lavoratore deve essere apprezzata in relazione al grado di esperienza lavorativa da questi vantato26; in particolare l’obbligo di sicurezza datoriale si acuisce e la relativa responsabilità si aggrava nei confronti del lavoratore di giovane età addetto a lavorazioni di particolare pericolosità (es. Cass., sez. Lav., 12 gennaio 2002, n. 326)27. La Suprema Corte stigmatizza la condotta del capo squadra contraria alla prassi e a evidenti regole di prudenza. “Effettivamente il capo squadra aveva quell’esperienza professionale e conosceva la prassi. La sua decisione, pertanto, non era dipesa dalla mancata formazione in formazione; una più intensa formazione in formazione non avrebbe cambiato nulla, né avrebbe fornito nozioni ulteriori a chi già conosceva perfettamente il modus operandi. Se anche fosse stata fornita un’ipotetica informazione formazione aggiuntiva, l’evento si sarebbe comunque prodotto” (Cass. Pen., sez. IV, 20 dicembre 2007, n. 47137). Medesima è la ratio del c.d. “rischio elettivo”28, che incorre quando l’evento lesivo è ricollegabile ad una particolare situazione nella quale il lavoratore è venuto a trovarsi per scelta volontaria, puramente arbitraria, che lo ha indotto ad affrontare un rischio diverso da quello inerente l’attività lavorativa29.
Nessun rilievo scusante assume, poi, la circostanza dell’inesistenza di corsi specializzati di addestramento in quanto ciò non impedisce al datore di lavoro di procedere ad una formazione specifica per il corretto utilizzo di macchinari particolarmente pericolosi (si veda al riguardo Cass. Pen., sez. IV, 18/10/2006). La Corte di Cass. Pen., sez. IV, 23/10/2008, n. 39888, argomenta come non convincente la scusante dell’inesistenza di corsi specializzati, in quanto ciò non impedisce “al datore di lavoro di procedere ad una formazione specifica per macchine particolarmente pericolose, come impone la specifica norma sulla sicurezza, ma anche la norma generale di cui all’art. 2087 cc.”.
Il legislatore prevede una sanzione specifica a carico del datore di lavoro e del dirigente che non riservino ai lavoratori all’uopo incaricati un’informazione, formazione ed addestramento adeguati all’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze o responsabilità particolari, o che affidino la riparazione, trasformazione o manutenzione delle suddette attrezzature a lavoratori non qualificati.
Ai sensi dell’art. 87, com. 2, lett. c), infatti, il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione, tra gli altri, dell’art. 71, com. 7.
Nessuna sanzione speciale è prevista per il datore di lavoro che ometta di ottemperare all’obbligo di formazione specifica ed adeguata, di cui all’art. 73, com. 4. Probabilmente tale violazione si riconduce alle disposizioni sanzionatorie dettate per le violazioni del generale obbligo di informazione e formazione di cui, rispettivamente agli art. 36, com. 2, lett. a) e 37, com. 1, lett. b). Violazioni punite all’art. 55, com. 5, lett. c) con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro. In questo caso si tratta, in entrambi i casi, di violazioni per le quali è prevista la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, con conseguente applicazione, ai sensi dell’art. 301 delle disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del reato, di cui agli articoli di cui agli art. 20 e seguenti del D. Lgs. 19 dicembre 1994, n. 75830.
Va evidenziato, peraltro, come l’inadempimento all’obbligo di specifica ed adeguata formazione comporti a carico del datore di lavoro, oltre che una responsabilità penale, anche una responsabilità contrattuale, in quanto costituisce violazione del generale dovere sancito all’art. 2087 cc.. Conseguentemente, il lavoratore, considerata la natura sinallagmatica delle prestazioni derivanti dal contratto di lavoro, ed in base al principio giuridico inadimplenti non est adimplendum, potrebbe legittimamente eccepire l’inadempimento dell’obbligo formativo del datore di lavoro per astenersi, a propria volta, fintanto che permane detta violazione dell’obbligo formativo, dall’obbligo di fornire le proprie prestazioni lavorative, con diritto alla retribuzione ed alla conservazione del proprio posto di lavoro, ovvero dimettersi, per giusta causa, ai sensi dell’art. 2119 cc..
In caso di infortunio mortale, lesioni gravi o gravissime, occorsi sul luogo di lavoro, imputabili, per condotta colposa, all’ente a causa dell’inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni e la salute sui posti di lavoro, ai sensi dell’art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001 (e art. 589 e 590 c.p.), l’ente può incorrere in responsabilità amministrativa con applicazioni di sanzioni pecuniarie di importo significativo (fino a 1.500.000 euro), unitamente ad altre sanzioni quali interdizione dall’esercizio dell’attività (fino ad 1 anno) e divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione. In tal caso la responsabilità dell’ente, in corso di giudizio, viene desunta dai risparmi sui costi di informazione (ad es. per opuscoli, libretti ecc.), formazione (ad es. corsi) e addestramento (ad es. affiancamento sul posto di lavoro, sorveglianza ecc.) che costituiscono uno dei punti cardini per la predisposizione di un modello di organizzazione e di gestione, inteso quale strumento “idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa” (vedi art. 30, com. 1, lett. e)).
Sicurezza nella guida di mezzi fuoristrada
Secondo i dati elaborati dall’ente statistico: Eurostat, ogni anno, nell’Unione europea, ci sono più di 5 700 persone vittime di infortuni mortali, di cui secondo l’elaborazione dell’Agenzia europea per la sicurezza e salute sul lavoro quasi un terzo sono una conseguenza associata al trasporto. In Italia, gli infortuni mortali dovuti al trasporto sono quasi il doppio della media europea (dati della Consulta nazionale sulla sicurezza stradale).
All’inizio degli anni ’50 si registravano circa 150 morti dovuti ad incidente stradale ogni 100 morti sul lavoro. Oggi se ne registrano circa 440, ossia 3 volte tanti. Questo denota come, nel lungo periodo, la sicurezza nei luoghi di lavoro abbia avuto un’evoluzione certamente più soddisfacente rispetto alla sicurezza sulla strada. I risultati, sulla sicurezza del lavoro in azienda, conseguiti con gli impegni profusi e le misure attuate, confermano che azioni sinergiche e attive d’informazione, formazione e sensibilizzazione sono in grado di creare un consenso positivo e partecipato.
Secondo studi statistici e analisi comparative, promossi da diversi enti di ricerca e università, le conseguenze dovute ad incidenti con autovetture, in condizioni di normale impiego su strade pavimentate, presentano connotazioni e pericolosità particolari a seconda della tipologia del mezzo interessato. Il fuoristrada31, come mezzo di trasporto, ha caratteristiche, qualità e funzionalità tecniche non riscontrabili in una normale e tradizionale auto e per quanto sia utilizzato, anche, come autovettura e come tale impropriamente considerato per la sua duttilità, risponde alle sollecitazioni (frenata, sterzata improvvisa e brusca), alle condizioni ambientali (gelo, neve, pioggia) e al tipo di percorso (strada, fuoristrada) in modo particolare e proprio.
In particolare i mezzi 4×4, per le caratteristiche proprie strutturali, presentano delle risposte e dei comportamenti peculiari non riscontrabili negli altri autoveicoli, con livelli di rischio particolari per gli occupanti e i soggetti terzi coinvolti. La guida in particolari circostanze atmosferiche, in singolari situazioni geo-climatiche e in determinati frangenti temporali e spaziali esalta le condizioni d’impiego del fuoristrada, ma al contempo ne incrementa notevolmente i rischi.
I mezzi 4×4, progettati e realizzati con specifici criteri e opportunamente equipaggiati, a seconda dell’esigenza, sono diventati degli strumenti essenziali ed insostituibili, in grado di soddisfare e rendere possibili gli interventi in ogni condizione e situazione. Molteplici sono, infatti, gli impieghi di questi polivalenti mezzi, capaci di soddisfare le più svariate esigenze di ogni categoria professionale, sia privata che pubblica. Gli operatori, che, per specifiche esigenze aziendali, devono raggiungere, a volte anche in condizioni estreme, località e aree disagiate ed isolate, seguendo percorsi dissestati, impervi e pericolosi devono possedere adeguate competenze di guida.
In questi contesti il pericolo principale, vale a dire l’incidente, ha delle componenti causali complesse legate ai comportamenti, al livello di formazione e addestramento nella guida degli operatori/conducenti anche nelle condizioni anomale prevedibili, ai mezzi e al loro stato di funzionamento. Aspetti visibilmente diversi ma tra loro interferenti. La difficoltà di gestire il rischio, per la molteplicità degli svariati fattori causali, ciascuno con la sua specifica importanza e tutti riconducibili al complesso “conducente-veicolo-ambiente” ed alle loro variazioni nel volgere del tempo, espone l’addetto ad una serie di pericoli che possono essere controllati e gestiti, qualora il personale/conducente sia stato sottoposto ad una formazione ed addestramento adeguato. La necessità di intervenire con sollecitudine e operare con efficienza ed efficacia, in ogni condizione, anche in quelle di estrema emergenza, in ambiente pericoloso, in una complessa morfologia territoriale, in condizioni diurne e notturne, richiede, quindi, un approccio estremamente qualificato.
Si richiede al conducente32 di saper leggere e affrontare gli ostacoli e le difficoltà disseminate sui diversi tracciati, controllando e gestendo le situazioni di pericolo, di sviluppare capacità decisionali, soprattutto in contesti in cui non è possibile ricevere ed attendere istruzioni, gestendo gli stati d’ansia e di stress, che possono essere causa di errori fatali. Accanto ad una preparazione teorica occorre affiancare competenze pratiche di guida sul campo, per padroneggiare le strumentazioni ed affinare le tecniche apprese.
La peculiarità e singolarità dell’ambiente, l’eterogeneità e varietà delle condizioni, la difficoltà e imprevedibilità del contesto in cui il lavoratore/conducente si trova a muovere, nonché la natura e la particolarità dei veicoli impiegati sono gli elementi che incidono sull’effettiva operatività in sicurezza degli interessati.
Ciò premesso, si evince come il rischio di infortunio connesso alla guida fuoristrada sia particolarmente elevato. Il datore di lavoro, tenuto a valutarne nel dettaglio le caratteristiche, è chiamato, anche, ad attivare adeguate misure di prevenzione e protezione, per garantire e tutelare la salute e sicurezza degli operatori e delle altre persone.
Attualmente non esiste una patente ufficiale specifica per l’utilizzo di questi particolari mezzi, anche in condizioni di fuoristrada. Compete, quindi al datore di lavoro valutare e accertare che l’addetto abbia realmente ed effettivamente acquisito le capacità necessarie e idonee per manovrare e muoversi correttamente, senza creare rischi alla propria sicurezza e a quella degli altri. Per quanto questi mezzi 4×4 possano, quindi essere utilizzati da chiunque abbia una patente di guida, conforme alla tipologia del veicolo, l’informazione, l’addestramento e la formazione degli operatori sono condizioni essenziali, perché il conducente impari ad operare in sicurezza. Considerata la peculiarità di tali macchine 4×4, dell’ambiente, delle condizioni geo-climatiche, delle situazioni di eccezionalità e pericolo cui sono sottoposti gli operatori, è opportuno una selezione del personale, a cui affidare i mezzi, comunicare le opportune informazioni, erogare un’appropriata formazione e predisporre un adeguato addestramento33.
La guida, in ambienti isolati o in contesti pericolosi, collegata a determinate ed inconsuete circostanze (quali semplicemente possono essere le condizioni meteorologiche particolarmente negative) comporta un rischio aggravato che l’operatore è obbligato ad affrontare proprio per necessità dovute all’espletamento del suo lavoro. Con sentenza n. 3970 dell’aprile del 1999 la Corte di Cassazione ravvisa che “… il rischio generico della strada può diventare rischio specifico di lavoro, quando a quel rischio si accompagni un elemento aggiuntivo e qualificante, per il quale l’incidente è connesso agli obblighi che derivano dal lavoro..”. La Cassazione Penale, Sez. IV, 14/01/2010, n. 1514 riconosce al datore di lavoro un obbligo di formazione e informazione del dipendente cui era affidata la guida e la manovra del veicolo così come incombeva su di lui, ove non avesse inteso provvedere personalmente di volta in volta, disporre in generale perché tutte le attività dell’impresa fossero svolte in sicurezza. In particolare si riconosce in seno al datore di lavoro “una posizione di garanzia in relazione all’attività lavorativa dei suoi dipendenti, per non aver assicurato misure volte a prevenire il rischio di guida in condizioni di stanchezza atteso che il viaggio, era organizzato con modalità e tempi tali da rendere praticamente impossibile l’osservanza di regolari tempi di guida nel rispetto delle norme sulla velocità e sui tempi del percorso, secondo una normale prudenza” (Sentenza Cassazione penale 08/06/2010, n. 21810).
Anche nel caso in cui il fuoristrada sia praticato come hobby e divertimento, non si dovrebbe trascurare di apprendere e adottare comportamenti e condotte sicure per la propria incolumità, per quella degli altri e per rispettare l’ambiente e il territorio. A maggior ragione, quando il fuoristrada è funzionale e connesso all’espletamento di esigenze aziendali, quindi espressione di un contesto professionale34, in cui la sicurezza del lavoratore diventa una priorità e un dovere per il datore di lavoro35. In una recente sentenza del 2010 della Corte di Cass. Pen., sez. IV, n. 43966 il giudice riconosce che “il destinatario degli obblighi di prevenzione, se si ravvisa un nesso causale fra un infortunio ed una violazione di sicurezza, è garante non solo dell’incolumità dei prestatori di lavoro ma anche delle persone estranee all’ambito datoriale”36.
1 Con la Sentenza del 26 maggio 2010, n. 20052, sez. IV Penale, della Corte di Cassazione ricorda che “per consolidata e condivisibile, giurisprudenza di questa Corte, nelle imprese gestite da società di capitali, …, gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti dalla legge a carico del datore di lavoro, gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione”.
2 La responsabilità del lavoratore ha natura contrattuale: Cass. 21 febbraio 1997, n. 6645; Cass. 23 agosto 2006, n. 18375, Cass. 26 maggio 2008, n. 13530.
3 Nell’ambito del “campo di applicazione” del decreto legislativo 81/08 dettagliato nell’art. 3, com. 1 (“tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio”) e delle specifiche strutture tenendo conto “delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o delle peculiarità organizzative” (art. 3, com.2) e “delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività” (art. 3, com. 3-bis) o rispetto a specifiche condizioni (es. art. 3, com. 12-bis). In particolare con il nuovo Testo Unico sulla Sicurezza si è superato il limite imposto dall’art. 2, lett. d) del D.P.R. n. 547/1955, che escludeva dall’ambito della normativa antinfortunistica le attività relative “all’esercizio dei trasporti terrestri pubblici”.
4 In ogni caso l’obbligo di sicurezza si estende a tutto l’ambiente lavorativo nel quale è chiamato ad operare il dipendente (ex plurimis Cass. 7 marzo 2006, n. 4840).
5 Art.2087 c.c. “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
6 Una recentissima sentenza della Cassazione (Cassazione Penale, Sez. IV, 15 luglio 2010, n. 27666) analizza dettagliatamente il contenuto del rapporto di responsabilità in materia di sicurezza tra datore di lavoro e lavoratore: “Venendo all’interpretazione dell’art. 2087 cod. civ., tale norma non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva (Cass. 3 aprile 1999 n. 3234), in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento.
Dato però il carattere contrattuale di tale responsabilità (Cass. 26 ottobre 1995 n. 11120), ai fini del suo accertamento incombe al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l’onere di provare esclusivamente l’esistenza di tale danno, la nocività delle condizioni di lavoro e il nesso causale tra questi due elementi.
Quando il lavoratore abbia provato tali circostanze, grava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno ovvero che il danno lamentato dal dipendente non è ricollegabile all’inosservanza di tali obblighi (Cass. 18 febbraio 2000 n. 1886; Cass. 7 novembre 2000 n. 14469, Cass. 3 settembre 1997 n. 8422; Cass. 17 luglio 1995 n. 7768).
In applicazione di tali principi, questa Corte ha ritenuto che il nesso causale rilevante ai sensi dell’art. 2087 cod. civ., diversamente da come erroneamente opinato dal Tribunale, non è riservato agli eventi che costituiscono conseguenza necessitata della condotta datoriale, secondo un giudizio prognostico ex ante, ma si estende a tutti gli eventi possibili, rispetto ai quali la condotta datoriale si ponga con un nesso di causalità adeguata (la rapina, per stare alla fattispecie esaminata dalla citata sent. 8422/1997, non è una conseguenza necessaria della mancata adozione di misure di sicurezza da parte di una banca, ma semplicemente possibile).
Non è sufficiente il semplice concorso di colpa del lavoratore per interrompere il nesso causale, sicché l’imprenditore è esonerato da responsabilità quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell’esorbitanza, atipicità ed eccezionalità rispetto alle condizioni di lavoro (Cass. 17 febbraio 1999 n. 1331); occorre una condotta dolosa del lavoratore, ovvero la presenza di un rischio elettivo generato da un’attività non avente rapporto con lo svolgimento del lavoro o esorbitante dai limiti di esso (Cass. 17 novembre 1993 n. 11351)”.
7 Informazione è il “complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro”, art. 2 lett. bb) D. Lgs 81/08 smi.
8 Formazione è il “processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi”, art. 2 lett. aa) D. Lgs 81/08 smi.
9 Addestramento è il “complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro”, art. 2 lett. cc) D. Lgs 81/08 smi.
10 Nell’art 36 ai commi 1 e 2 si stabilisce che il datore di lavoro deve attivarsi perché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;
c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente;
e altresì:
a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
b) sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
11 Nell’art. 37 il legislatore impegna il datore di lavoro ad assicurare a ciascun lavoratore una formazione sufficiente ed adeguata in merito (com. 1):
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda;
ma anche (come da com. 3):
-
ai rischi specifici di cui ai titoli del presente Decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia.
12 Chiaramente la Corte di Cass. Pen., sez. VI, 5 dicembre 1978 disponeva “Quanto all’obbligo di informare i lavoratori sulla pericolosità di operare interventi di manutenzione su una macchina in movimento, da tempo la Cassazione aveva ribadito che “l’obbligo di rendere edotti, a mezzo di avvisi chiaramente visibili, i lavoratori del divieto di pulire gli organi e gli elementi in moto delle macchine … tale obbligo è posto a carico dei datori di lavoro, dei dirigenti e preposti che dirigono o sopraintendono al lavoro …ed essi debbono esigere dai singoli lavoratori l’osservanza delle norme di sicurezza”. Mentre la Cass. Pen., sez. IV, 26 gennaio 1999, n. 987 ha chiarito che l’omessa istruzione dei dipendenti circa i pericoli connessi alle attività di manutenzione di una macchina: “costituisce violazione [di legge] l’aver disposto, nella qualità di datore di lavoro, o, quanto meno consentire, che le operazioni di manutenzione della macchina si svolgano mentre questa ha il motore acceso ed è priva dei meccanismi necessari ad impedire, ove fosse necessario agire a motore in funzione, il movimento accidentale della macchina medesima (fattispecie di macchina escavatrice avente il motore acceso sulla quale, dietro preciso ordine del datore di lavoro, peraltro assente al momento del verificarsi dell’incidente, un operaio eseguiva lavori di manutenzione, provocando accidentalmente il movimento della macchina dai cui cingoli veniva attinto ad una gamba, con lesioni personali guarite in 180 giorni e permanenti reliquati)”.
13 La giurisprudenza ha considerato che la violazione di norme di sicurezza da parte dei dipendenti, che si siano assuefatti alle lavorazioni da svolgere, può indurre a cali di attenzione ed a ‘confidenze’ nello svolgimento delle loro attività tali da esporli a rischio di infortunio. Tali condotte sono da reputarsi del tutto prevedibili e pertanto le misure di prevenzione ed i controlli devono necessariamente prendere in considerazione la possibilità che siano tenute, durante le attività lavorative, condotte in violazione delle disposizioni di sicurezza: la prevedibilità del rischio determina, quindi, l’esigibilità di una condotta atta a prevenirlo e di conseguenza, in caso di omissione, la responsabilità datoriale.
14 Partendo dal presupposto che ciò che viene rimproverato al datore di lavoro è la mancata adozione di condotte atte a prevenire il rischio di infortuni, tale rimproverabilità viene meno se la condotta pretesa non era esigibile in quanto del tutto imprevedibile era la situazione di pericolo da evitare (Cass. Pen., sez. IV, 23 febbraio 2010, n. 7267).
15 Una valutazione dei rischi non adeguata e un’insufficiente formazione dei lavoratori equivalgono ad una mancata valutazione dei rischi e formazione (Cass. 28 gennaio 2008, n. 4063).
16 Riveste una particolare importanza la dimostrazione in concreto, con inoppugnabili dati probatori, circa la durata dell’addestramento e delle modalità con le quali lo stesso sarebbe stato effettuato in Cass. 1226/2010.
17 Il com. 2 dell’art. 2104 cc. dispone l’obbligo al lavoratore di “osservare le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende”.
18 Con il termine diligenza si definisce il complesso delle cautele, cure ed attenzioni che devono informare l’esecuzione della prestazione. Secondo l’art. 2104 cc. “il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall’interesse dell’impresa e da quello superiore della produzione nazionale”. Per la determinazione della diligenza dovuta non ci si riferisce quindi all’astratto criterio della diligenza del “buon padre di famiglia”, ma occorre far riferimento alla qualità del lavoro prestato, come risulta dalle mansioni, dalla qualifica e dal profilo professionale, facendo quindi riferimento alle esperienze e competenze specifiche per fornire una prestazione di normale qualità. In sostanza il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione, in relazione al concreto tipo di organizzazione in cui si inserisce, nell’interesse dell’impresa. Al riguardo la Cass. sez. Lav. 26 maggio 2006, n. 13530 sentenzia: “La valutazione di questa diligenza deve essere effettuata tenendo conto della natura e degli aspetti della prestazione (art. 2104 cod. civ.): la posizione del dipendente con riferimento alla sua qualifica professionale, alla natura delle incombenze specifiche affidategli ed ai correlati obblighi” (e plurimis Cass. 22 maggio 2000 n. 6664 e Cass. 7 aprile 2004, n. 6813).
19 Si veda anche Cass. Pen., sez. IV, 2 giugno 2000, n. 6543.
20 In merito la Cassazione Penale, Sez. IV, 3 dicembre 2008, n. 45016 afferma che: “il datore di lavoro deve sempre attivarsi positivamente per organizzare le attività lavorative in modo sicuro, assicurando anche l’adozione da parte dei dipendenti delle doverose misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi all’attività lavorativa: tale obbligo dovendolo ricondurre, oltre che alle disposizioni specifiche, proprio, più generalmente, al disposto dell’art. 2087 c.c., in forza del quale il datore di lavoro è comunque costituito garante dell’incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con l’ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi all’obbligo di tutela, l’evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo previsto dall’art. 40 c.p., comma 2, (v., tra le tante, Sez. IV, 4 luglio 2006). Tale obbligo comportamentale, che è conseguenza immediata e diretta della “posizione di garanzia” che il datore di lavoro assume nei confronti del lavoratore, in relazione all’obbligo di garantire condizioni di lavoro quanto più possibili sicure, è di tale spessore che non potrebbe neppure escludersi una responsabilità colposa del datore di lavoro allorquando questi tali condizioni non abbia assicurato, pur formalmente rispettando le norme tecniche, eventualmente dettate in materia dal competente organo amministrativo, in quanto, al di là dell’obbligo di rispettare le suddette prescrizioni specificamente volte a prevenire situazioni di pericolo o di danno, sussiste pur sempre quello di agire in ogni caso con la diligenza, la prudenza e l’accortezza necessarie ad evitare che dalla propria attività derivi un nocumento a terzi (Cass. Pen., Sez. IV, 12 dicembre 2000)”.
21 Il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge (ai sensi dell’art. 1374 c.c.) dalla disposizione che impone l’obbligo di sicurezza (art. 2087 c.c.), che entra così a far parte del sinallagma contrattuale (ex plurimis Cass. 25 maggio 2006 n. 12445; Cass. 13 luglio 2008 n. 21590, Cass. 14 aprile 2008 n. 9817, Cass. 23 aprile 2008 n. 10529). Nel D. Lgs. n. 81/2008 è previsto a carico dei lavoratori l’onere ineludibile di partecipare ai programmi di formazione e di addestramento eventualmente organizzanti dal datore di lavoro e di segnalare immediatamente al datore di lavoro o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nelle attrezzature di lavoro, messe a loro disposizione.
22 Cass. civile sez. lav., 19 agosto 1996, n. 7636; Cass. Pen., sez. IV, 22 dicembre 2009, n.10448; Consiglio di Stato, Sez. VI , 18 novembre 2010, n. 8104.
23 La Cass. Pen., Sez. IV, 24 novembre 2010, n. 41591 definisce abnorme il “comportamento imprudente del lavoratore che sia stato posto in essere da quest’ultimo del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli – e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro – o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (Cass. Pen. Sez. 4, n. 40164 del 3.6.2004)”.
24 Cass., sez. IV, n. 40164 del 2004, Giustiniani; v. anche Cass. , sez. IV, n. 952 del 1997, Maestrini chiariscono che “può essere considerato imprudente ed abnorme ai fini causali, non solo il comportamento posto in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidate, ma anche quello che ‘rientri nelle mansioni che sono proprie ma sia consistito in qualcosa radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro. In sostanza partendo dal presupposto che ciò che viene rimproverato al datore di lavoro è la mancata adozione di condotte atte a prevenire il rischio di infortuni, tale rimproverabilità viene meno se la condotta pretesa non era esigibile in quanto del tutto imprevedibile era la situazione di pericolo da evitare. Ebbene un rischio può considerarsi prevedibile, quando, in base a massime di esperienza venga valutato che è possibile che vengano tenute determinate condotte a cui possono conseguire, non eccezionalmente, determinati eventi di danno o di pericolo”
25 Con la sentenza 17 aprile 2004, n. 7328, la Corte di Cassazione afferma che “la condotta del dipendente può comportare l’esonero totale del datore di lavoro da responsabilità solo quando essa presenti i caratteri dell’abnormità, in opinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, come pure dell’atipicità ed eccezionalità, così da porsi come causa esclusiva dell’evento”.
26 Tale “dovere si atteggia in maniera particolarmente intensa nei confronti di lavoratori di giovane età e professionalmente inesperti e si esalta in presenza di apprendisti nei cui confronti la legge pone a carico del datore di lavoro precisi obblighi di formazione e addestramento” Cass. Civ., sez. Lav., 18 maggio 2007, n. 11622.
Orientamento già espresso precedentemente nelle sentenze n. 9805/1998 e n. 326/2002.
27 “L’affiancamento al prestatore di lavoro di un operaio esperto non esime il datore di lavoro dall’operare un controllo continuo e pressante per imporre che i lavoratori rispettino la normativa (intesa in senso estensivo sia in termini di disposizioni di legge sia quelle, eventualmente in aggiunta, impartite dal datore di lavoro, in sintonia con la necessità dell’organizzazione del lavoro) e sfuggano alla tentazione, sempre presente, di sottrarvisi anche instaurando prassi non corrette” Cass. Pen., sez. IV, 23 ottobre 2008, n.39888.
28 Il rischio elettivo ricorre solo se possa escludersi del tutto la natura lavorativa dell’infortunio, e cioè quando si sia verificata una fattispecie idonea ad interrompere qualsiasi connessione con il lavoro ed a privare l’evento di qualsiasi aspetto di professionalità (Cass. 7 maggio 1997, n. 3995; Cass. 20 maggio 1998, n. 5047
29 Vedi Cass., sez. Lav., 30 maggio 2001, n. 7367 che ha ritenuto che l’incidente stradale occorso alla lavoratrice nello svolgimento di mansioni lavorative da eseguire al di fuori del luogo di lavoro si era verificato in conseguenza del rischio elettivo affrontato dalla lavoratrice nell’utilizzazione del proprio ciclomotore senza la preventiva autorizzazione da parte dell’azienda. Cass., sez. Lav., 30 agosto 2000, n. 11427 rileva che gli obblighi nascenti dall’art. 2087 oltre ad essere rapportati alle concrete possibilità della tecnica e dell’esperienza, devono essere parametrati alla specificità del lavoro e della natura dell’ambiente e dei luoghi in cui il lavoro deve svolgersi, particolarmente per quelle attività che per le intrinseche caratteristiche (perché svolte all’aperto, in ambienti sotterranei, in galleria) comportano rischi specifici per la salute collegati alla natura dell’attività.
30 In “Parere pro veritate” dell’avv. Annalisa Rocchini del 20 settembre 2010, inoltre: “ciò significa, che nel caso in cui l’organo di vigilanza accerti la suddetta violazione, lo stesso impartisce al contravventore un’apposita prescrizione, con la quale può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per a salute dei lavoratori durante il lavoro, fissando un termine per la regolarizzazione. Fermo, in ogni caso, l’obbligo di riferire al pubblico ministero la notizia di reato inerente la contravvenzione. Successivamente alla scadenza del termine fissato, l’organo accertatore verifica se la violazione è stata eliminata, secondo le modalità e nei termini indicati nella prescrizione. Ove risulti l’adempimento alla prescrizione l’organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, entro 30 gg, una somma pari ad 1/4 del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, e successivamente comunica al pubblico ministero l’adempimento della prescrizione, nonché l’eventuale pagamento. In caso di inadempimento alla prescrizione, l’organo accertatore ne da comunicazione al pubblico ministero. La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall’organo di vigilanza, nel termine ivi fissato e conseguentemente provvede al pagamento previsto. In tal caso il pubblico ministero richiede l’archiviazione”.
31 Il DM 30/06/1988 che recepisce la direttiva 87/403/CEE del Consiglio del 25 giugno 1987 stabilisce i requisiti per identificare un veicolo come Fuoristrada.
32 Si rinvia alla direttiva macchine: Dir. 2006/42/CE del 17 maggio 2006, all. I, punto 3.1.1 che chiarisce alla lettera a) il concetto di: “macchina che presenta pericoli dovuti alla mobilità:
— macchina il cui lavoro richiede la mobilità durante il lavoro oppure uno spostamento continuo o semicontinuo secondo una successione di stazioni di lavoro fisse;
e alla lettera b) quello di conducente quale “operatore competente incaricato dello spostamento di una macchina. Il conducente può essere trasportato dalla macchina oppure accompagnarla a piedi, o azionarla mediante telecomando”.
33 Il datore ha l’obbligo di porre il lavoratore in condizione di adempiere la mansione affidatagli in piena sicurezza. “Nel caso in esame, non era stato considerato che egli non era addetto alla consegna della merce, e non aveva esperienza né aveva avuto addestramento nella guida del grosso automezzo poi affidatogli, e che egli aveva guidato su una strada particolarmente difficoltosa” (Cass. Pen., sez. III, 20 dicembre 2006, n. 41609).
34 “Per occasione di lavoro deve intendersi l’insieme di tutte quelle condizioni, comprese quelle ambientali e socio- economiche, in cui l’attività produttiva si svolge e nelle quali è possibile il rischio di danno per il lavoratore, sia che tal danno provenga dallo stesso apparato produttivo e sia che esso dipenda da terzi o da fatti e situazioni proprie del lavoratore, con il solo limite del rischio elettivo” (Cass. Civ., sez. Lav., 27 gennaio 2006, n. 1718).
35 Circolari interpretative hanno ribadito il concetto secondo cui il datore di lavoro deve: “individuare tutti i fattori di rischio esistenti e le loro reciproche interazioni, nonché la valutazione della loro entità, effettuata ove necessario mediante metodi analitici o strumentali” (circ. Min. Lav. 102/95). E ancora “il DVR custodito in azienda non può essere parziale o inadeguato, ma deve comprendere tutti i fattori di rischio riscontrabili, compreso il rischio legato alla guida di un autoveicolo aziendale se questa attività è parte integrante della mansione lavorativa” (circ. Min. Lav. 102/95).
36 Si veda anche: Sentenza Cass. Pen. 8 giugno 2010, n. 21810
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