Infortuni e sicurezza sul lavoro: arrivano i nuovi reati di omicidio e lesioni

Redazione 02/03/17
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Omicidio sul lavoro e lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime: questi sono i due nuovi reati di cui si è proposta l’introduzione nel Codice Penale al Senato. Si tratta del disegno di legge presentato al Senato da Giovanni Barozzino (S-Sel) con la finalità di introdurre una “punizione più severa nei confronti di chi sul lavoro cagiona la morte di vittime innocenti, per distrazione, disinteresse, o peggio per un’assoluta non curanza delle normative sul lavoro”. È chiaro il principio a cui fa riferimento il primo firmatario del disegno: in una Repubblica democratica fondata sul lavoro, non è possibile che si muoia sul proprio posto di lavoro.

 

Leggi qui il testo del ddl sulla sicurezza sul lavoro.

 

La proposta è scaturita da un dato allarmante. Secondo l’osservatorio indipendente di Bologna sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, infatti, ammontano a 641 le morti sul lavoro nel 2016 che arrivano fino a 1.400 se si considerano quelle avvenute sulle strade e in itinere.

A pagare il prezzo più alto è il settore agricolo, con il 31% di tutte le morti per infortuni sui luoghi di lavoro (di cui ben il 65% provocate dal trattore) e in subordine l’edilizia con il 19,6%. L’autotrasporto, con il 9,3% dei morti, è la terza categoria con più vittime, seguita a ruota dall’industria (8,2%).

Manca all’appello un’altra consistente fetta di lavoratori: quelli a partita Iva e i lavoratori in nero.

 

DDL Sicurezza sul Lavoro: cosa prevede

Pur riconoscendo l’importanza che il Legislatore ha conferito alla tematica, già con l’inasprimento delle pene nell’ambito della legge n. 125/2008 rubricata “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”, il firmatario ritiene comunque insufficiente la disciplina vigente.

 

Omicidio sul lavoro 589-quater c.p.: il nuovo reato

Vediamo dunque come si profilerebbe il nuovo reato di omicidio sul lavoro. L’articolo 589-quater c.p. attribuirebbe rilevanza penale ad una serie di condotte, graduate in base al grado di colpa e violazioni in tema di sicurezza. Queste sono:

  • violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali (per cui è prevista la pena della reclusione dai 2 ai 7 anni);
  • omessa valutazione dei rischi e alla nomina di un responsabile sicurezza e prevenzione da parte del datore di lavoro. In questo caso, la pena prevista va dai 5 ai 10 anni, se la morte è causata per avere messo a disposizione del lavoratore strumenti non conformi alla normativa nazionale ed europea; sale invece all’intervallo compreso tra gli 8 e i 12 anni, nel caso in cui la morte del lavoratore sia provocata dalla violazione delle norme in materia di sostanze pericolose e agenti biologici.
  • Aver causato la morte di una o più persone, per cui la pena arriva fino a 18 anni di reclusione.

 

Lesioni sul lavoro 590-quater c.p.: il nuovo reato

Il secondo reato da introdursi, secondo i fautori del disegno di legge è quello di “Lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime” ex art. 590 quater c.p.

In particolare, il datore di lavoro che cagioni per colpa a un lavoratore una lesione personale con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è punito con la reclusione da 3 mesi a 1 anno se gravi, da 1 a 3 anni se gravissime.

 

Anche in questo caso, la responsabilità penale risulta aggravata nei seguenti casi:

  • qualora il datore di lavoro non abbia adempiuto agli obblighi derivanti dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro (la reclusione va diventa da 3 a 5 anni per le lesioni gravi e da 4 a 7 per quelle gravissime);
  • In caso di dotazione di strumenti di lavoro non conformi, la pena della reclusione sale da 1 anno e mezzo a 3 anni per le lesioni gravi e da 2 a 4 per quelle gravissime.
  • Se vengano lesionate più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, non superiore agli anni 7.

Redazione

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