Infortunio in itinere e rischio elettivo (Cass. n. 6725/2013)

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Massima

Nessun risarcimento nel caso di infortunio in itinere nella ipotesi in cui la scelta del mezzo privato, da parte del lavoratore, non sia necessitata.

 

 

1.     Premessa

Nella decisione in commento del 18 marzo 2013 n. 6725, i giudici della Corte, nella sezione lavoro, hanno affermato che il c.d. rischio elettivo, quale unico limite alla copertura assicurativa di ogni infortunio, poiché ne esclude il requisito della occasione di lavoro, assume, per quanto concerne il c.d. infortunio in itinere, una più ampia nozione, rispetto a quell’infortunio che si verifica nel corso dell’attività lavorativa vera e propria.

Ciò in quanto tale evento comprende comportamenti del prestatore di lavoro infortunato di per sé non abnormi,  bensì contrari a norme di legge o di comune prudenza.

Nella sentenza in oggetto i giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso proposto da un lavoratore che, nel percorrere il percorso casa – lavoro, a bordo del proprio mezzo, al fine di raggiungere il posto di lavoro, aveva subito (con abituale percorso) un incidente.

 

2. La fattispecie

Nella fattispecie concreta il ricorrente aveva chiesto la costituzione di una rendita da infortunio ma in sede di appello i giudici avevano ritenuto l’insussistenza della necessità dell’utilizzo del mezzo privato, adoperato dallo stesso, per il collegamento tra casa e luogo di lavoro, tenendo in considerazione gli orari di lavoro e quelli dei mezzi pubblici di trasporto.

I giudici avevano, quindi, affermato che la scelta del lavoratore di utilizzare il mezzo privato e non quello pubblico non fosse necessitata.

Nella decisione in commento si legge che il requisito della “occasione di lavoro” implica la rilevanza di ogni esposizione a rischio, indipendentemente dal grado maggiore o minore di questo, assumendo il lavoro il ruolo di fattore occasionale del rischio stesso ed essendo il limite della copertura assicurativa costituito esclusivamente dal “rischio elettivo”, intendendosi per tale quello che, estraneo e non attinente alla attività lavorativa, sia dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente alla attività lavorativa, ponendo così in essere una causa interattiva di ogni nesso tra lavoro, rischio ed evento. 

 

3. Conclusioni 

Nella decisione in commento i giudici della Corte di Cassazione, ricordano che  ai sensi dell’art. 2 d.P.R. n. 1124 del 1965, l’indennizzabilità dell’infortunio “in itinere”, subito dal lavoratore nel percorrere, con mezzo proprio, la distanza fra la propria abitazione e il luogo di lavoro, postula:

–         la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l’evento, nel senso che tale percorso costituisca per l’infortunato quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione;

–         la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito e l’attività lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda;

–         la necessità dell’uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, considerati i suoi orari di lavoro e quelli dei pubblici servizi di trasporto.

I Giudici di legittimità, nella decisione in oggetto, hanno precisato  che anche a volere ammettere che lo stesso ricorrente avesse la necessità di utilizzare il mezzo proprio per l’assenza di soluzioni alternative al detto uso, la decisione impugnata risulta, tuttavia, adeguatamente sorretta dal concorrente accertamento che, in ogni caso, il tragitto era percorribile a piedi ovvero utilizzando un mezzo di trasporto pubblico. Infatti, alla luce del principio di diritto enunciato, tanto basta – per configurare, nella dedotta fattispecie, il rischio elettivo” – e per rigettare, di conseguenza, il ricorso. 

Per la Cassazione la scelta arbitraria del prestatore di lavoro di preferire la moto ad altre soluzioni configura il c.d. rischio elettivo ed è, di conseguenza, esclusa dal risarcimento INAIL.

La Corte decide, quindi, per il rigetto del ricorso e nulla per le spese, ratione temporis, atteso che le modifiche apportate dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, convertito in L. n. 326 del 2003, alla disciplina delle spese nelle controversie previdenziali (art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo originario risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 134 del 1994) non sono applicabili ai giudizi di merito e a quello di cassazione introdotti anteriormente al 2 ottobre 2003 (data di entrata in vigore del predetto decreto legge).

 

4. Giurisprudenza

In tema di infortunio in itinere – nel regime successivo alla riforma di cui all’art. 12 del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, il rischio elettivo – cioè dovuto a una scelta arbitraria del lavoratore infortunato, che interrompa ogni nesso tra lavoro, rischio ed evento – è configurato come unico limite alla copertura assicurativa di qualsiasi infortunio in quanto ne esclude l’essenziale requisito della occasione di lavoro. Cass., 22 febbraio 2012, n. 2642, in Lav. nella giur., 2012, 508.

 

Una volta individuato il campo dei soggetti compresi nell’assicurazione, e appurato che tra questi rientrano anche gli allievi che attendano alle attività indicate dall’art. 4, n. 5, T.U., non vi è ragione per escludere questi ultimi dalla tutela apprestata dalla normativa antinfortunistica in tema di infortunio in itinere, posto che l’art. 2 del T.U., al comma 3 (aggiunto dal d.lgs. n. 38/2000, art. 12), ha stabilito espressamente che “l’assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro”, precisando che “l’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato”, senza operare, dunque, alcuna distinzione tra le varie categorie di “persone assicurate”, e in particolare tra insegnanti e allievi quando costoro attendano a esperienze tecnico-scientifiche, a esercitazioni pratiche o a esercitazioni di lavoro. Cass., 21 novembre 2011, n. 24485, in Lav. nella giur., 2012.

 

In tema di infortunio in itinere, secondo la disciplina previgente alla riforma adottata dal D.Lgs. n. 38 del 2000, l’indennizzabilità dell’infortunio subito dal lavoratore nel percorrere, con mezzo privato, la distanza fra la sua abitazione e il luogo di lavoro, postula: a) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l’evento, nel senso che tale percorso deve costituire per l’infortunato quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione; b) la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito e attività lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda; c) la necessità dell’uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, da accertarsi in considerazione della compatibilità degli orari dei pubblici servizi di trasporto rispetto all’orario di lavoro dell’assicurato, ovvero della sicura fruibilità dei pubblici servizi di trasporto qualora risulti impossibile, tenuto conto della peculiarità dell’attività svolta, la determinazione a priori della durata della sua prestazione lavorativa. Cass., 23 maggio 2008, n. 13376, in Lav. nella giur., 2008, 843.

 

In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ai fini dell’indennizzabilità dell’infortunio in itinere, anche in caso di utilizzo del mezzo di trasporto provato, deve aversi riguardo ai criteri che individuano la legittimità o meno dell’uso del mezzo in questione secondo lo standard comportamentale esistente nella società civile e rispondente a esigenze tutelate dall’ordinamento, quali un più intenso legame con la comunità familiare e un rapporto con l’attività lavorativa diretto a maggiore efficienza delle prestazioni non in contrasto con la riduzione del conflitto fra lavoro e tempo libero. L’indennizzabilità di detti infortuni è condizionata, in caso di uso di mezzo proprio, all’esistenza della necessità, per l’assenza di soluzioni alternative, detto uso, tenuto conto che il mezzo di trasporto pubblico rappresenta lo strumento normale per la mobilità delle persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio della strada. Cass., 17 gennaio 2007, n. 995. nella giur. 2007, 516

 

 

Manuela Rinaldi   
Avvocato foro Avezzano Aq – Dottoranda in Diritto dell’Economia e dell’Impresa Università La Sapienza, Roma, Proff. Maresca – Santoro Passarelli; Tutor di Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. A. Maresca; Docente in corsi di Alta Formazione Professionale e Master; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano, Aq; Docente in Master e corsi di Alta Formazione per aziende e professionisti.

 

 

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(1) Cfr. Cass., sez. lav., 26 marzo 2010, n. 7410.

Sentenza collegata

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