Anche la caduta o le lesioni riportate a seguito di uno scippo durante il percorso casa-lavoro possono legittimare il riconoscimento dell’indennizzo conseguente all’infortunio in itinere. E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 11545 del 10 luglio 2012, accogliendo il ricorso di una lavoratrice ed annullando, con rinvio, la decisione della Corte d’Appello di Perugia.
Quest’ultima, confermando sul punto la sentenza di primo grado, aveva rigettato la domanda della ricorrente relativa alla corresponsione della indennità temporanea e della relativa rendita conseguente all’infortunio in itinere occorsole sulla strada del rientro a casa a seguito di un’aggressione finalizzata ad uno scippo che le aveva provocato delle lesioni. Il decisum della Corte di merito faceva perno sul rilievo per cui il fatto doloso di una terza persona aveva interrotto il nesso causale tra la ripetitività necessaria del percorso casa-ufficio e gli eventi negativi ad essa connessi.
Per la Corte di legittimità, invece, in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, è indennizzabile l’infortunio occorso al lavoratore in itinere ove sia derivato da eventi dannosi, anche imprevedibili ed atipici, indipendenti dalla condotta volontaria dell’assicurato, atteso che il rischio inerente il percorso fatto dal lavoratore per recarsi al lavoro è protetto in quanto ricollegabile, pur in modo indiretto, allo svolgimento dell’attività lavorativa, con il solo limite del rischio elettivo. Gli Ermellini ribaltano così l’assunto del giudice di secondo grado, che aveva ritenuto la sussistenza tra la prestazione lavorativa e l’evento unicamente di una coincidenza cronologica e topografica, sicché nessun nesso eziologico poteva configurarsi tra evento ed esecuzione della prestazione.
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