Infortunio in itinere: va escluso se conseguente alla violazione di norme fondamentali del codice della strada

Oggetto: infortunio in itinere; esito del giudizio : accoglimento; normativa di riferimento : art. 2 d.P.R. n. 1124/65; orientamento giurisprudenziale : confermato.

In teme di infortunio in itinere il rischio elettivo che ne esclude l’indennizzabilità deve essere valutato con maggiore rigore rispetto a quello che si verifichi nel corso dell’attività lavorativa diretta, in quanto comprende comportamenti del lavoratore infortunato di per sé non abnormi, secondo il comune sentire, ma semplicemente contrari a norme di legge o di comune prudenza. Ne consegue che la violazione di norme fondamentali del codice della strada può integrare un aggravamento del rischio tale da escludere la tutela assicurativa.

Il caso

Una parrucchiera, mentre si stava recando al lavoro, subiva un grave incidente stradale a causa di un malore improvviso che le aveva fatto perdere il controllo dell’autoveicolo cui era conseguita la collisione con una vettura proveniente dal senso opposto di marcia.

Per quanto sopra, ritenuta la riconducibilità dell’evento ad un infortunio in itinere, la suddetta lavoratrice richiedeva, in sede amministrativa, la corresponsione delle provvidenze di legge nei confronti dell’Inail.

L’Ente assicuratore ne aveva negato l’indennizzabilità  poiché, a suo dire, dovuto a rischio generico, come tale inidoneo a configurare la garanzia; in particolare, l’Istituto aveva rilevato la natura abnorme della condotta dell’assicurata in quanto contraria a norme fondamentali del codice della strada, non ritenendo condivisibile la prospettazione dell’infortunata circa il supposto malore di cui sopra; ritenendo, invece, più plausibile la derivazione del sinistro da una imprudente manovra di sorpasso.

Seguiva, quindi, il ricorso della lavoratrice volto al riconoscimento, inter alia, dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea e dell’indennizzo in rendita per la menomazione dell’integrità psicofisica, quantificata in 90 punti percentuali.

La decisione del Tribunale

Il Tribunale adito, nell’accogliere il ricorso proposto, specifica che dall’istruttoria giudiziale non è emerso alcun elemento idoneo a comprovare l’assunto difensivo dell’Inail, ovvero l’asserita qualificazione della condotta della ricorrente come abnorme, in grado, come tale, di interrompere il nesso causale tra l’attività protetta e l’evento dannoso.

Infatti, dalle risultanze istruttorie è emerso che il sinistro si sia verificato a causa di una manovra dovuta ad un improvviso malore della conducente (in tal senso – prosegue il Giudice – militano le varie deposizioni testimoniali, tutte concordi nell’escludere la riconducibilità dell’infortunio ad una manovra di sorpasso all’interno della galleria finalizzata a superare l’autocarro che si trovava davanti).

Quanto sopra depone, pertanto, per l’operatività dell’assicurazione.

In proposito il Tribunale richiama la varie pronunce di legittimità intervenute in subiecta materia e volte a tratteggiare, a più riprese, i perimetri esegetici del c.d. infortunio in itinere; tra queste, la sentenza n. 5419/99 che nel rielaborare il concetto di occasione di lavoro, di cui all’art. 2 del d.P.R. n. 1124/65, ne amplia la portata applicativa fino a ricomprendervi l’infortunio determinatosi nell’espletamento di attività lavorativa connesse a quella tipica, per la quale è previsto l’obbligo assicurativo,  in relazione al rischio non proveniente dall’apparato produttivo ed insito in un’attività prodromica e comunque strumentale allo svolgimento delle mansioni tipiche.

Ed ancora, la sentenza n. 2642 del 2012 che individua il limite della copertura assicurativa nel c.d. rischio elettivo, intendendosi per tale quello che, estraneo e non attinente all’attività lavorativa, sia dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crei ed affronti volutamente, in base a ragioni ed impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente all’attività lavorativa, così ponendo in essere una causa interruttiva di ogni nesso tra lavoro, rischio ed evento.

Da ultimo, il Tribunale, con riferimento alle asserite violazioni del codice della strada, così come evocate dalla difesa dell’Ente convenuto, si riporta al consolidato orientamento dei Giudici di legittimità, recentemente espresso dalla sentenza n. 3292/15, che porta a valutare il rischio elettivo  con maggior rigore rispetto a quello rilevabile nel corso dell’attività lavorativa diretta, in quanto comprende comportamenti del lavoratore infortunato di per sé non abnormi secondo il comune sentire ma semplicemente contrari a norme di legge o di comune prudenza; da ciò ne deriva – prosegue il Giudice adito – che la violazione di norme fondamentali del codice della strada può integrare, secondo la valutazione del giudice del merito, un aggravamento del rischio tutelato talmente esorbitante dalle finalità di tutela da escludere la stessa (in senso conforme, ex plurimis, Cass. n. 11885/03; Cass. n. 16282/05 e Cass. 17655/09).

Alla luce delle suddette argomentazione il Giudice tribunalizio, ricondotta la fattispecie nell’ambito dell’infortunio in itinere (stante, altresì, l’accertata necessità dell’utilizzo del mezzo privato, da parte della lavoratrice, in luogo di quello pubblico) ed esclusa la ricorrenza di una violazione al codice della strada, ha, pertanto, accolto il ricorso – seppur in misura parziale quanto al danno lamentato – riconoscendo l’indennizzabilità del sinistro in discorso.

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Sentenza collegata

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Apollonio Gianfranco

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