La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 14041 del 21 maggio 2024, ha fornito chiarimenti in merito all’infortunio subìto dal prestatore d’opera e sulla conseguente richiesta di risarcimento danni.
Indice
1. Il fatto: raccoglie i frutti nel giardino dell’amica e cade dall’albero
Il caso su cui si sono espressi i Giudici riguarda un uomo che, il 2 agosto 2015, come già accaduto in altre occasioni, si reca a casa dell’amica con l’accordo di raccogliere frutta dall’albero di susine presente nell’orto, per trattenerne per sé, come compenso, la maggior parte. In tale contesto, non avendo portato con sé una scala, la chiede in prestito alla donna e, dopo aver appoggiato la scala ad un ramo secondario dell’albero non idoneo a reggerne il peso, l’uomo precipita a terra. Portato in ospedale, gli vengono diagnosticati: “frattura complessa dell’emibacino sinistro con sfondamento dell’acetabolo sinistro e frattura delle branche ileo ed ischio-pubica di sinistra, discreto ematoma venoso extraperitoneale”.
Per questo, l’uomo cita in giudizio l’amica per chiedere l’accertamento della natura subordinata del rapporto lavorativo intercorrente tra i due e, dunque, la violazione degli obblighi di cui alla normativa contro gli infortuni sul lavoro, nonché il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi.
2. Infortunio del prestatore d’opera e richiesta di risarcimento: la decisione della Corte
Secondo gli Ermellini (che si sono espressi nell’ordinanza n. 14041 del 21 maggio 2024), l’accertamento fattuale dell’episodio compiuto dalla Corte di merito deve essere condiviso: la condotta della vittima, entrata in interazione con cose della convenuta (l’albero di sua pertinenza e la scala dalla stessa fornita all’incaricato della raccolta dei frutti), ha rivestito “efficienza causale esclusiva nella produzione dell’evento, così integrando gli estremi del caso fortuito escludente la responsabilità della custode di tali oggetti”.
Inoltre, i Giudici, dopo aver confermato che il rapporto non fosse di natura subordinata, hanno esplicitamente condiviso la tesi secondo cui l’art. 21del D.Lgs. n. 81/2008 pone determinati obblighi di prevenzione e di sicurezza a carico dei lavoratori autonomi, dei componenti dell’impresa familiare e dei piccoli commercianti, fra cui l’usare attrezzature conformi alle disposizioni specifiche del decreto, il munirsi di dispositivi di protezione individuale e l’utilizzarli in conformità alle medesime disposizioni: pertanto, “era il ricorrente stesso, in quanto prestatore d’opera a dover provvedere alla propria sicurezza”.
3. Conclusioni
Pertanto, l’evento dannoso era per la vittima prevedibile ed anche prevenibile, considerate le condizioni specifiche della vicenda. I Giudici, in proposito, hanno dato rilievo anche alla professione svolta dalla stessa vittima: operaio edile, dunque soggetto avvezzo a lavori di una certa pericolosità.
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