Ingiusta detenzione: soccombenza PA a spese verso la parte

Scarica PDF Stampa Allegati

In materia di ingiusta detenzione, la P.A. non può soccombere alle spese nei confronti della parte laddove non si sia opposta.
Volume consigliato per approfondire: Formulario Annotato del Processo Penale dopo la Riforma Cartabia

u003cstrongu003eu003cstrongu003eCorte di Cassazione -sez. VI pen.- sentenza n. 24020u003c/strongu003e del u003cstrongu003e24-05-2023u003c/strongu003eu003c/strongu003e

sentenza-commentata-art.-2-53.pdf 20 KB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Indice

1. La questione


La Corte di Appello di Perugia accoglieva una domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da P.G., in ordine a un capo di imputazione provvisorio ipotizzante il reato di concorso in traffico di sostanze stupefacenti e in relazione al quale il ricorrente era stato assolto.
Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per Cassazione il Ministero dell’Economia e della Finanze che deduceva i seguenti motivi: 1) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., essendo stato dedotto che, in sede di costituzione in giudizio, l’amministrazione non aveva contestato la fondatezza dell’avversa richiesta in punto di liquidazione dell’indennizzo sulla base del solo criterio aritmetico e che non poteva quindi ravvisarsi una situazione di soccombenza idonea a giustificare la condanna, sia pure nella sola misura della metà, al pagamento delle spese di lite; 2) erronea o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 91 e 92 c.p.c., essendo stato dedotto come, stante la mancata opposizione alla liquidazione dell’indennizzo sulla base del solo parametro aritmetico, non vi fosse stata alcuna situazione di reciproca soccombenza, anche in considerazione del dimezzamento della misura dell’indennizzo medesimo operata per effetto del ravvisato concorso di colpa in capo al ricorrente.


Potrebbero interessarti anche:

2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema accoglieva il ricorso suesposto.
Nell’addivenire a siffatta decisione, gli Ermellini ritenevano necessario, in via preliminare, verificare se sia ancora valido, alla luce delle modifiche che hanno investito l’art. 92 c.p.c., il principio enunciato dalle Sezioni Unite, secondo cui il procedimento per la riparazione dell’ingiusta detenzione è a contraddittorio necessario – che si instaura con la notifica della domanda, a cura della cancelleria, al Ministero dell’economia e delle finanze – ma non a carattere contenzioso necessario, in quanto l’Amministrazione intimata può non costituirsi ovvero costituirsi aderendo alla richiesta del privato o rimettersi al giudice, sicché in questi ultimi casi, non essendovi contrasto di interessi da dirimere, non v’è soccombenza dell’Amministrazione e non può essere pronunciata la sua condanna alla rifusione delle spese, nonché degli eventuali diritti e onorari di rappresentanza e difesa in favore della controparte, mentre, qualora essa si costituisca, svolgendo una qualsiasi eccezione diretta a paralizzare o ridurre la pretesa dell’istante e veda rigettate le sue deduzioni o conclusioni, il contraddittorio si connota di carattere contenzioso e il giudice deve porre le spese stesse, nonché gli eventuali diritti e onorari a carico dell’Amministrazione soccombente o, se ne sussistono le condizioni, dichiararle totalmente o parzialmente compensate (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002) visto che l’art. 92 c.p.c., nella attuale versione, introdotta dal D.L. n. 132 del 2014 e convertito in L. n. 162 del 2014, applicabile ragione temporis al procedimento in esame, dispone che il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, soltanto laddove vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti e, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018 (anteriore al provvedimento impugnato), qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Per la Corte di legittimità, tuttavia, andava considerato che l’attivazione della procedura giudiziale è assolutamente necessaria perché il privato consegua l’indennizzo dovuto sicché lo Stato, e per esso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, non può spontaneamente procedere extra-giudizialmente a alcuna determinazione, né relativamente all’an, né relativamente al quantum debeatur in ordine alla pretesa del privato.
Tal che se ne faceva conseguire che, ove la Pubblica Amministrazione non si opponga affatto alla richiesta del privato, essa non può essere considerata soccombente nella relativa procedura e non può, quindi, essere condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla parte privata, conformemente all’orientamento giurisprudenziale formatosi prima delle modifiche dell’art. 92 c.p.c. (Sez. 4, n. 15209 del 26/02/2015; Sez. 4, n. 41307 del 02/10/2019).
Orbene, declinando tali criteri ermeneutici rispetto al caso di specie, il Supremo Consesso riteneva, atteso che l’amministrazione non si era opposta alla liquidazione dell’indennizzo sulla base del solo criterio aritmetico e che quest’ultimo era stato applicato dalla Corte territoriale, tra l’altro in misura ridotta atteso il ravvisato concorso di colpa e con rigetto delle domande ulteriori, come  l’Amministrazione già resistente non potesse essere considerata soccombente, né totalmente e né parzialmente, sulla base dei criteri dettati dagli artt. 91 e 92 c.p.c.; con la conseguenza che il giudice adito avrebbe dovuto disporre che le spese rimanessero a carico delle parti che le avevano anticipate.
I giudici di piazza Cavour, di conseguenza, alla stregua delle considerazioni sin qui esposte, annullavano senza rinvio il provvedimento impugnato limitatamente alla statuizione sulle spese di lite, che era contestualmente eliminata, mentre nulla disponeva in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito che, in materia di ingiusta detenzione, la p.a. non può soccombere alle spese nei confronti della parte laddove non si sia opposta.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che, ove la Pubblica Amministrazione non si opponga affatto alla richiesta del privato, essa non può essere considerata soccombente nella relativa procedura e non può, quindi, essere condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla parte privata.
Qualora invece si disponga in tal senso, nonostante la mancata opposizione da parte della Pubblica Amministrazione, quest’ultima ben potrà impugnare un provvedimento di questo genere.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere che positivo.

Volume consigliato


La struttura del volume, divisa per sezioni seguendo sostanzialmente l’impianto del codice di procedura penale, consente la rapida individuazione degli atti correlati alle diverse fasi processuali:

FORMATO CARTACEO

Formulario Annotato del Processo Penale

Il presente formulario, aggiornato al D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31 (cd. correttivo Cartabia), rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per l’Avvocato penalista, oltre che per i Giudici di pace o per gli aspiranti Avvocati, mettendo a loro disposizione tutti gli schemi degli atti difensivi contemplati dal codice di procedura penale, contestualizzati con il relativo quadro normativo di riferimento e corredati dalle più significative pronunce della Corte di Cassazione, oltre che dai più opportuni suggerimenti per una loro migliore redazione.La struttura del volume, divisa per sezioni seguendo sostanzialmente l’impianto del codice di procedura penale, consente la rapida individuazione degli atti correlati alle diverse fasi processuali: Giurisdizione e competenza – Giudice – Pubblico ministero – Parte civile – Responsabile civile – Civilmente obbligato – Persona offesa – Enti e associazioni – Difensore – Gli atti – Le notificazioni – Le prove – Misure cautelari personali – Riparazione per ingiusta detenzione – Misure cautelari reali – Arresto in flagranza e fermo – Indagini difensive e investigazioni difensive – Incidente probatorio – Chiusura delle indagini – Udienza preliminare – Procedimenti speciali – Giudizio – Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica – Appello – Ricorso per cassazione – Revisione – Riparazione per errore giudiziario – Esecuzione – Rapporti giurisdizionali con le autorità straniere.Specifiche sezioni, infine, sono state dedicate al Patrocinio a spese dello stato, alle Misure cautelari nei confronti degli enti (D.Lgs. n. 231 del 2001) ed al Processo penale davanti al Giudice di pace (D.Lgs. n. 274 del 2000).L’opera è corredata da un’utilissima appendice, contenente schemi riepilogativi e riferimenti normativi in grado di rendere maggiormente agevole l’attività del legale.Valerio de GioiaConsigliere della Corte di Appello di Roma.Paolo Emilio De SimoneMagistrato presso il Tribunale di Roma.

Valerio De Gioia, Paolo Emilio De Simone | Maggioli Editore 2024

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento