Ingiustizia dell’arricchimento da parte di un convivente more uxorio.

Note alla Sentenza della Corte di Cassazione n. 21479, del 31.09.18.

Va rimborsato l’ex convivente che ha apportato a sue spese miglioramenti alla casa dell’altro, poiché i miglioramenti alla casa intestata all’ex, in un rapporto more uxorio non durato molto, valgono come ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.

Il caso

La decisione trae origine dal caso di una relazione more uxorio tra Tizio e Caia, nel “breve periodo” di questa convivenza, dalla quale era nato anche un figlio, Tizio aveva sborsato un’ingente somma per la ristrutturazione e l’arredamento dell’abitazione intestata alla compagna. A seguito della rottura della relazione Tizio aveva chiesto la restituzione delle somme, pari a € 51.645,69, per arricchimento senza giusta causa e/o indebito oggettivo.

Tale richiesta veniva respinta dal Giudice di I grado e successivamente accolta dalla Corte d’Appello di Genova e su quest’accoglimento Caia proponeva ricorso in Cassazione, dando così opportunità agli Ermellini di esprimersi su un altro aspetto della convivenza.

La decisione

Il ricorso proposto da Caia veniva respinto Con la sentenza n. 21479/2018, confermando la decisione del Giudice di II grado.

Secondo la Corte d’Appello di Genova, l’onere probatorio del fatto costitutivo del diritto alla restituzione incombente in capo all’attore era stato pienamente dimostrato. Le deduzioni attoree dimostravano, infatti, che il contributo economico sborsato da Tizio per l’acquisto, la ristrutturazione e l’arredamento della casa, aveva determinato un oggettivo arricchimento per Caia, unica titolare dell’immobile, la quale, inoltre, nell’ipotesi di vendita poteva beneficiare dei miglioramenti effettuati. Tale arricchimento non trovava giustificazione nel solo fatto che Tizio aveva vissuto in quella abitazione, questo in quanto l’ingente esborso effettuato da Tizio era stato effettuato nel contesto di una vita familiare in comune non connotata da particolare agiatezza e benessere, peraltro protrattasi per un periodo di tempo non lungo, sicché la dazione appariva “significativa” e, pertanto, estranea agli esborsi necessari alla condivisione della vita quotidiana. La prestazione economica dall’ex convivente, oggettivamente a vantaggio della proprietaria della casa, esulava dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza, il cui contenuto sempre va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della coppia, e nel caso di specie, travalicava i limiti di proporzionalità e adeguatezza. (Cass. 15/05/2009 n. 11330)

Indi, ad avviso della Corte, il mancato recupero dell’importo, una volta cessata la convivenza, configurava un ingiustificato impoverimento del solvens ed un ingiustificato arricchimento dell’accipiens che, quale proprietaria dell’immobile, continuava a fruirne e poteva liberamente disporne.

Il fulcro della questione è l’art. 2041 c.c. che sancisce: “Chi senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un altra persona è tenuto, nei limiti dell’arricchimento, a indennizzare quest’ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.” La Corte ha inoltre valutato la situazione oggettiva della coppia sulla base di parametri già affermati dalla giurisprudenza di legittimità, quali il breve periodo della convivenza, la situazione economica della coppia, l’impegno economico dell’ex in rapporto alle sue possibilità, e inoltre, l’oggettivo arricchimento dell’altra parte. Cose pienamente provate dall’attore che aveva dimostrato la locupletazione per l’ex compagna, unica titolare dell’immobile, arricchimento che non trovava giustificazione nell’aver fruito di quei benefici nel breve periodo della convivenza.

Le massime di comune esperienza sulla cui base la Corte ha preso la decisione, sono le valutazione sulla durata del rapporto, sulle condizioni economiche e sociali non elevate, sulla diminuzione patrimoniale del soggetto richiedente. Infatti, in presenza di un simile quadro patrimoniale e sociale caratterizzante la convivenza, l’esborso è stato ritenuto estraneo a quelli resi necessari dalla condivisione della vita quotidiana, con la conseguenza che il mancato recupero di detta somma configurava l’ingiustizia dell’arricchimento da parte della donna.

Massime correttamente valutate dalla Corte d’Appello sulla base di quanto dedotto dalle parti sul periodo della relazione, ed in applicazione dei consolidati principi giurisprudenziali invocati e ribaditi in varie pronunce anche recenti. ( n. 1266 del 25/01/2016; 19578 del 30/09/2016)

Una volta cessata la convivenza, il mancato recupero dell’importo configurava quindi un ingiustificato arricchimento dell’accipiens, come detto. I Giudici di legittimità hanno anche confermato la corretta applicazione dei due presupposti per l’azione di ingiustificato arricchimento richiesti dall’art. 2041 c.c., essendo un’azione a carattere sussidiario, cioè: a) la mancanza di qualsiasi altro rimedio giudiziale in favore dell’impoverito; b) la unicità del fatto causativo dell’impoverimento sussistente quando la prestazione resa dall’impoverito sia andata a vantaggio dell’arricchito, con conseguente esclusione dei casi di cosiddetto arricchimento indiretto, nei quali l’arricchimento è realizzato da persona diversa rispetto a quella cui era destinata la prestazione dell’impoverito. (Cass. Sez. Un. 08/10/2008 n. 24772).

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Dott. Grasso Leandro

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